Il D.L. 159/2025, convertito nella Legge 198/2025, ha introdotto numerose modifiche al D.Lgs. 81/08: nuove regole su sorveglianza sanitaria, patente a crediti, prevenzione delle molestie, DPI e vigilanza. Un’analisi tecnica e commentata per orientarsi tra le novità operative.
- Le modifiche al D.Lgs. 81/08: quadro generale e ambito di intervento
- Organizzazioni di volontariato e di protezione civile (art. 3-bis)
- Controllo sanitario e sorveglianza sanitaria dei volontari: differenze e ambito di applicazione
- L’utilizzo delle somme provenienti dalle sanzioni (art. 13, D.lgs. 81/2008)
- Finanziamento della prevenzione e sorveglianza epidemiologica
- Utilizzo degli introiti in caso di carenza di personale nei Servizi PSAL
- Incentivi economici per gli operatori di vigilanza delle ASL
- Rafforzamento della vigilanza e miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro
- La prevenzione della violenza e delle molestie negli ambienti di lavoro (art. 15, D.lgs. 81/2008)
- Obbligo per il datore di lavoro: integrare la valutazione del rischio
- L’ambito contrattuale di esecuzione dei controlli sanitari (art. 20)
- L’obbligo del medico competente di fornire al lavoratore informazioni sulla prevenzione oncologica (art. 25)
- Screening oncologici LEA: il ruolo strategico del medico competente in azienda
- Qualificazione delle imprese e patente a crediti (art. 27)
- Il rafforzamento della patente oltre le statistiche
- I requisiti delle strutture esterne convenzionate con l’imprenditore (art. 39)
- Le nuove visite mediche di sorveglianza sanitaria (art. 41)
- Profili di illegittimità e contrasti normativi con lo Statuto dei Lavoratori
- L’onere del “ragionevole motivo”: le difficoltà operative
- Il supporto della giurisprudenza: l’orientamento della Corte Costituzionale (Sent. 10/2026)
- Le condizioni e le modalità per l’accertamento di tossicodipendenza e alcol dipendenza
- Il mantenimento in condizioni di efficienza dei DPI (art. 77)
- Le scale verticali di altezza superiore a 5 metri (art. 113)
- I sistemi di protezione contro le cadute dall’alto (art. 115)
- L’integrazione dell’Allegato XII
- Formazione sicurezza sul lavoro nel settore turistico-ricettivo
- Considerazioni critiche
- Approfondimenti e temi correlati
Le modifiche al D.Lgs. 81/08: quadro generale e ambito di intervento
È stato convertito con alcune modifiche nella Legge 198 del 29/12/2025 (in vigore dal 31/12/2025) il D.L. n. 159 del 31/10/2025 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.Le integrazioni apportate al D.lgs. 81/2008 hanno riguardato l’inserimento dell’art. 3-bis e le modifiche agli articoli 2, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 20, 25, 27, 30, 37, 39, 41, 51, 77, 113, 115 e agli Allegati I-bis e XII.
In questo lavoro descriveremo e discuteremo le modifiche salienti, con un focus particolare su quelle che incidono sulla sorveglianza sanitaria e sul ruolo del medico competente.
Organizzazioni di volontariato e di protezione civile (art. 3-bis)
Nell’ambito delle disposizioni generali del titolo I (“principi comuni”) è stato aggiunto, e trattato a parte, con l’articolo 3-bis, il capitolo delle “organizzazioni di volontariato e di protezione civile” cui sono destinate specifiche norme in tema di salute e sicurezza dei lavoratori. La nuova previsione normativa è piuttosto articolata.
L’articolo 3-bis definisce i diritti e i doveri per enti di volontariato e protezione civile e volontari. Le organizzazioni di protezione civile, come le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del terzo settore, sono equiparate a lavoratori per le attività di formazione, informazione, addestramento, controllo sanitario e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. Il volontario è tenuto a prendersi cura della propria salute e di quella delle altre persone presenti nelle sedi e nei luoghi di intervento, formazione ed esercitazione; le sedi delle organizzazioni di protezione civile, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un'attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
Controllo sanitario e sorveglianza sanitaria dei volontari: differenze e ambito di applicazione
L’articolato di legge prevede una inedita definizione di «controllo sanitario» come: l’insieme degli accertamenti medici basilari individuati anche da disposizioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, emanate specificatamente per il volontariato…, finalizzati alla ricognizione delle condizioni di salute, quale misura generale di prevenzione nell'ambito delle attività di controllo sanitario nello specifico settore, fatto salvo quanto previsto ai commi 6, 7 e 8 in materia di sorveglianza sanitaria.
La “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 del D.lgs. 81/2008 dei volontari è invece prevista per coloro che, nell'ambito dell'attività di volontariato, svolgono azioni che li espongono ai fattori di rischio in misura superiore alle soglie previste.
L’utilizzo delle somme provenienti dalle sanzioni (art. 13, D.lgs. 81/2008)
La prima integrazione rilevante riguarda l’art. 13 del D.lgs. 81/2008 al quale sono stati aggiunti il comma 6-bis, 6-ter e 6-quater che riguardano le modalità di ripartizione degli introiti che l’ASL e l’Ispettorato nazionale del lavoro, in qualità di organo di vigilanza, ammettono a pagare in sede amministrativa ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.
Finanziamento della prevenzione e sorveglianza epidemiologica
Tali introiti rimangono finalizzati a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.LL. e dall'Ispettorato del Lavoro e a norma del novellato comma 6-bis dell’art. 13, per la parte allocata sull'apposito capitolo regionale, sono ripartiti annualmente fra le aziende sanitarie locali in proporzione:
- al numero di posizioni assicurative territoriali,
- all'incidenza dei singoli fattori di rischio delle attività produttive
- e alla gravità degli infortuni e delle malattie professionali
Sono, inoltre, esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all'esposizione professionale, al rafforzamento dell'attività svolta dai servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l'acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibile e di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione.
Utilizzo degli introiti in caso di carenza di personale nei Servizi PSAL
Gli introiti di cui al comma 6 possono essere finalizzati, in caso di carenza di personale, ferme le finalità indicate dalla norma, al ricorso a prestazioni aggiuntive per il personale del ruolo sanitario del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro, quale ulteriore quota di finanziamento a integrazione dei limiti di costo aziendale previsti nei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro. Le regioni e le province autonome provvedono alla ripartizione degli introiti e alla definizione dell'ammontare delle eventuali risorse da destinare alle prestazioni aggiuntive del personale dipendente, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 7.
Incentivi economici per gli operatori di vigilanza delle ASL
Incentivi sono previsti per gli operatori di vigilanza dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro; in effetti, il comma 6-ter recita:
- “… al fine di aumentare le attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali svolte dalle aziende sanitarie locali, gli introiti di cui al comma 6 che integrano il capitolo regionale che dovessero residuare possono essere destinati al personale del comparto e della dirigenza dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza delle aziende sanitarie locali, quale trattamento accessorio in misura non superiore al 15 per cento dello stipendio tabellare lordo, i cui criteri di attribuzione sono definiti nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro nei limiti delle risorse che si rendono annualmente disponibili a decorrere dall'anno 2025”.
Infine, ai sensi del comma 6-quater: “Le eventuali economie che in corso anno si dovessero verificare, con riferimento alle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali di cui al comma 6-bis, possono essere utilizzate nel medesimo anno per finalità coerenti con le attività di competenza dei dipartimenti medesimi, trattandosi di articolazioni polifunzionali”.
Rafforzamento della vigilanza e miglioramento della salute e sicurezza sul lavoro
La novità normativa è evidentemente finalizzata a massimizzare, con criteri di equità e trasparenza, le possibilità di spesa delle risorse a diposizione dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro con il chiaro intento di aumentare il livello quali-quantitativo delle iniziative e delle prestazioni volte a migliorare la salute e la sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro, di incentivare gli operatori di vigilanza dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro e di far rimanere le quote non spese del fondo all’interno dei Dipartimenti di Prevenzione per finalità prevenzionistiche a beneficio della popolazione.
La prevenzione della violenza e delle molestie negli ambienti di lavoro (art. 15, D.lgs. 81/2008)
Di rilievo, l’inserimento, in coda all’art. 15 del D.lgs. 81/2008 (“Misure generali di tutela”) della lettera z-bis) che individua, tra le misure generali di tutela, “… la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 62”.
Obbligo per il datore di lavoro: integrare la valutazione del rischio
La portata concettuale e i risvolti operativi della modifica normativa appaiono assai rilevanti, essendo chiamato, il datore di lavoro, dalla data di entrata in vigore del decreto, a integrare il percorso di valutazione e di gestione del rischio, implementando le misure di prevenzione delle condotte moleste e violente a danno dei lavoratori negli ambienti di lavoro.
L’ambito contrattuale di esecuzione dei controlli sanitari (art. 20)
La modifica del comma 2 dell’art. 20 (“obblighi dei lavoratori”) prevende che i controlli sanitari del medico competente eseguiti in fase preassuntiva non debbano essere svolti nell’ambito dell’orario di lavoro; recita, infatti, testualmente la norma che è obbligo dei lavoratori:

