Martelletto del giudice fatto di erba verde - Rappresentazione sanzioni ambientali Legge 147/2025.

Gestione dei rifiuti: la legge 147/2025 e le nuove sanzioni

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Dall’8 ottobre 2025 è in vigore la Legge 3 ottobre 2025, n. 147, legge di conversione del DL 116/25 (cosiddetto “Terra dei Fuochi”) recante, tra le altre cose, le nuove sanzioni in materia di gestione rifiuti.Il provvedimento introduce pesanti modifiche al Codice dell’ambiente (D.lgs. 152/2006), inasprendo le pene per i reati ambientali già previsti e al Codice penale, in relazione ai quali è prevista ora anche l'applicazione dell'istituto dell'arresto in flagranza differita. Infine viene modificata la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in caso di commissione dei reati di cui all'articolo 25-undecies ex D.lgs. n. 231 del 2001, il cui elenco si allunga con l’introduzione di nuovi ecoreati.

Un nuovo impianto sanzionatorio che è lungi dall’essere perfetto e che presenta molte ombre ma anche qualche luce. Il tutto quando mancano pochi mesi (termine ultimo: 21 maggio 2026) al recepimento della Direttiva UE 2024/1203 sulla nuova tutela penale dell’ambiente! Ma partiamo dall’inizio…

  1. Il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116
    • Dal contrasto alla Terra dei Fuochi all’inasprimento delle sanzioni
    • Le conseguenze processuali
  2. La Legge 3 ottobre 2025, n. 147
  3. Le modifiche al Testo Unico Ambientale
    • Reato di abbandono rifiuti (art. 255)
      • Abbandono di rifiuti non pericolosi
      • Abbandono di rifiuti non pericolosi (art. 255 bis)
      • Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255 ter)
    • Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)
      • Gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi
      • Gestione non autorizzata di rifiuti pericolosi
      • Discarica abusiva di rifiuti non pericolosi/pericolosi
      • Miscelazione non autorizzata di rifiuti
      • Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis)
    • Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258)
    • Spedizione illegale di rifiuti (art. 259)
    • Sospensione/cancellazione dall’Albo nazionale gestori ambientali (art. 212)
  4. L’aggravante dell’esercizio dell’attività d’impresa
  5. Le modifiche al Codice Penale
  6. Le modifiche al Codice di Procedura Penale
  7. Le modifiche al D.lgs. 231/2001
  8. Altre modifiche di rilievo
  9. La Direttiva UE 2024/1203
  10. Conclusioni
  11. Strumenti e risorse per l’approfondimento
  12. Approfondimenti a cura dell’autore

Il Decreto Legge 8 agosto 2025, n. 116

Dal 9 agosto 2025, data di entrata in vigore del decreto-legge 116/2025, la mancata regolarità di un deposito temporaneo, la mancata verifica delle autorizzazioni dei trasportatori o dei destinatari dei propri rifiuti, così come l’abbandono di rifiuti pericolosi o la loro spedizione illecita, nonché il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella propria autorizzazione, da contravvenzioni diventano delitti punibili con la reclusione[1], il tutto nel bel mezzo del torpore estivo con le aziende chiuse e gli italiani al mare, sapendo che però in caso di mancata conversione dello stesso, il nuovo impianto immediatamente decadrebbe con effetto ex-tunc.[2]

Dal contrasto alla Terra dei Fuochi all’inasprimento delle sanzioni

Dando un’occhiata alle premesse della relazione introduttiva, appare evidente che l’urgenza alla base del Decreto Legge consta nella necessità di dare sollecita attuazione alla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 30 gennaio 2025 la quale ha ritenuto all’unanimità la responsabilità dell’Italia per l’inerzia nel contrasto al grave inquinamento verificatosi nella cd. Terra dei fuochi (Campania) a causa di roghi tossici e discariche abusive, ordinando al nostro paese di introdurre “senza indugio e, sotto il controllo del Comitato dei Ministri, entro due anni dalla data in cui la presente sentenza diventerà definitiva, misure generali in grado di fronteggiare, in modo adeguato, il fenomeno dell’inquinamento in questione, in conformità alle raccomandazioni” della Corte e condannando l’Italia a rilevanti risarcimenti nei confronti dei cittadini danneggiati da questo inquinamento.

La novella riscrive quindi in profondità il pacchetto di sanzioni contenuto nel D.Lgs. 152/2006, nel Codice penale e nel D.Lgs. 231/2001, con l’obiettivo dichiarato di contrastare con maggiore efficacia i fenomeni illeciti, spesso riconducibili ad attività imprenditoriali o criminali organizzate. In particolare, il legislatore inasprisce il trattamento sanzionatorio relativo a diverse fattispecie di reato come l’abbandono rifiuti e la gestione non autorizzata, ora trasformati in delitti punibili con la reclusione.

Le conseguenze processuali

Questa rimodulazione peggiorativa delle sanzioni, da contravvenzioni a delitti, solo parzialmente confermata in sede di conversione del Decreto, fa sì che in tutti questi casi non si possa più applicare né l’istituto dell’oblazione[3], né la procedura della parte VI bis[4] del D.Lgs. 152/2006, né quella della tenuità del fatto”[5] che prima di questa norma poteva determinare l’estinzione del reato.

Non solo: divenendo reati gravi diventa decisamente più agevole utilizzare strumenti di indagine ben più “invasivi” ed efficaci, ad esempio:

  • le intercettazioni telefoniche,
  • l’arresto in flagranza differita[6],
  • le operazioni sotto copertura[7].

La dottrina, sempre vigile, da subito però esprime i suoi dubbi sull’efficacia e sulla proporzionalità[8] di tali sanzioni rispetto alle singole fattispecie, sollevando addirittura dubbi di incostituzionalità della norma avversa agli artt. 3, 24 e 77 Costituzione[9]. Per dirla infine col Vanacore[10]il calderone del processo penale, già obeso e fortemente incagliato[11], dovrà ora digerire anche questi processi, che spesso venivano evitati proprio grazie al virtuoso meccanismo delle prescrizioni ambientali, un meccanismo nel quale in definitiva ‘vincevano’ tutti, con l’ottenimento del risultato migliore e con il minimo sforzo: il contravventore otteneva l’estinzione del reato, lo Stato recuperava senz’altro un cospicuo esborso economico, l’ambiente violato veniva ripristinato, uno stato di illegittimità veniva ricondotto alla legalità mediante il controllo delle autorità delegate”.

La Legge 3 ottobre 2025, n. 147

La legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale il 7 ottobre ed in vigore dall'8 ottobre, sostanzialmente conferma la stretta sanzionatoria del DL 116/2025 anche se con qualche ritocco e alcune novità.Le modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione hanno difatti in parte affievolito l’inasprimento sanzionatorio previsto originariamente dal Decreto “terra dei fuochi” e in parte lo hanno controbilanciato con misure di carattere preventivo e di sostegno. Questo approccio dovrebbe fornire le giuste coordinate anche alla prossima attività di recepimento della nuova direttiva (UE) 2024/1203 sulla tutela penale dell’ambiente.

Le modifiche al Testo Unico Ambientale

Vediamo quindi quali sono le principali novità post conversione partendo proprio dalle modifiche apportate al D.Lgs. n. 152/2006 (TUA) che riformano le fattispecie di reato secondo il seguente schema:

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Enrico Cappella

Consulente ADR/RID/ADN/IMDG/IATA, Consulente gestione rifiuti. DGSA Consulenze - Milano