In merito alla vicenda, la Cassazione con la sentenza n.4206 del 28 gennaio 2013 ha confermato la colpevolezza del datore di lavoro in quanto è una sua responsabilità fornire al dipendente i mezzi idonei necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa. Ad esclusione della responsabilità del datore di lavoro era stato sostenuto che gli operai avevano modificato il trabatello così da raggiungere tutti i punti del soffitto. Di tali difficoltà operative era a conoscenza anche il datore di lavoro, che nei giorni precedenti l’infortunio, si era ripetutamente recato sul posto per seguire lo svolgimento del lavoro ed aveva pertanto avuto modo di rendersi conto della necessità di procedere in tal senso.
Secondo la Cassazione resta sempre affidata al datore di lavoro la sorveglianza sulle corrette modalità di esecuzione del lavoro da parte dei suoi dipendenti. La scelta del legislatore di far ricadere l’onere e la responsabilità dell’adozione dei mezzi di lavoro sul datore di lavoro e sui preposti è volta a prevenire le conseguenze dannose derivanti da temerarietà, avventatezza e leggerezza dei dipendenti che spesso sono le cause immediate dei sinistri di cui sono vittima. Perciò, sarebbe inammissibile che l’esecuzione delle direttive impartite e l’osservanza effettiva delle regole di sicurezza restasse affidata allo stesso lavoratore, anche se dotato di esperienza e professionalità, in quanto rimane pur sempre destinatario della tutela antinfortunistica al di fuori di ogni vigilanza del dirigente o preposto. L’attuale giurisprudenza conferma che gli obblighi che gravano sul datore di lavoro non sono limitati ad un rispetto meramente formale delle norme, ed il responsabile della sicurezza deve operare un controllo continuo e pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi anche instaurando prassi di lavoro non corrette. In sostanza, quindi, chi è tenuto ad approntare le idonee misure antinfortunistiche non esaurisce il proprio compito apprestandole o emanando i relativi ordini esecutivi; poiché ha l’ulteriore dovere di vigilare sulla loro effettiva e concreta applicazione ed esecuzione da parte dei lavoratori.
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