Il 1° settembre 2025 ha segnato l'entrata in vigore del 21° ATP del Regolamento CLP che impone una riclassificazione delle leghe contenenti piombo valutandone l’ecotossicità in base a parametri specifici. Le aziende interessate devono ora attivarsi per la formazione, la nomina del consulente ADR, l’utilizzo di imballaggi regolarmente omologati UN.
- Il percorso normativo per la classificazione del piombo
- Il 21° Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del Regolamento CLP
- Leghe interessate dalla novità: il caso dell’ottone
- L’intervento italiano a supporto delle imprese
- L’Accordo M366
- Cosa significa “scarsamente solubile in acqua”? Il test OECD 29
- Il problema SEVESO e le indicazioni ISPRA
- In breve
- Cosa sono gli Accordi multilaterali ADR?
- Cosa si intende con Regolamento Seveso?
- Strumenti e risorse per l’approfondimento
Il percorso normativo per la classificazione del piombo
Nel 2020, in conformità all’articolo 77, paragrafo 3, lettera c), del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, la Commissione Europea ha incaricato l’ECHA (RAC) di elaborare un parere sulla classificazione ambientale del piombo volta a:
- Rivalutare i valori ERV (Ecotoxicity Reference Value), ovvero di L(E)C50 sulla base dei dati esistenti, tenendo conto dei nuovi studi sulla tossicità cronica per la Lymnea Stagnalis (secondo il test OECD TG 243);
- Riesaminare l’opportunità di una suddivisione della classificazione del piombo nelle sue due forme: in polvere e massivo.
Il risultato di questa indagine è contenuto nel parere del RAC del 16 settembre 2021 e recepito dal
Regolamento 2024/197 che ha formalizzato la classificazione del piombo come “pericoloso per l’ambiente” con un fattore moltiplicativo M differenziato per le due forme esaminate.

Questa novità ha un impatto importante sulla filiera della produzione di leghe metalliche (in particolare l’ottone) dove crea notevoli problemi di applicazione operativa, non ultimo l’aspetto relativo al trasporto di queste merci.
Questo articolo cerca quindi di approfondire e fare chiarezza su questo tema.
Il 21° Adeguamento al Progresso Tecnico (ATP) del Regolamento CLP
Dal 1° settembre 2025 e per effetto dell’entrata in vigore del 21° ATP del CLP (Regolamento CLP - Classification, Labelling and Packaging, Regolamento CE n. 1272/2008), la gestione delle miscele solide di piombo (leghe metalliche) viene completamente rivoluzionata, come già segnalato in premessa, in quanto le stesse devono venir riclassificate come ecotossiche al ricorrere delle seguenti condizioni:
- PIOMBO IN POLVERE (particelle con diametro < 1mm) > 0,025%
- PIOMBO MASSIVO (particelle con diametro > 1mm) > 0,25%
In considerazione di questo nuovo aspetto, le leghe con concentrazioni in Pb superiori ai valori soglia sopra indicati diventano merci pericolose anche per il trasporto, da assegnare alla classe ADR 9, UN 3077, materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s. (non altrimenti specificata).
La conseguenza di tutto ciò è che le aziende devono ora attivarsi per la formazione, la nomina del consulente ADR, l’utilizzo di imballaggi regolarmente omologati UN, ecc. (cfr. D.lgs. 35/2010 e ADR 2025).