Il Decreto Legge 116/2025, convertito con legge n. 147 del 3 ottobre 2025, segna una svolta nella normativa ambientale italiana. La riforma introduce pene più severe, nuove aggravanti per le imprese e amplia la responsabilità penale per la gestione dei rifiuti, con impatto diretto su: D.lgs. 152/06, codice penale e di procedura penale, nonché una serie di ulteriori norme speciali collegate.
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Il Testo Unico Ambientale dopo i decreti correttivi (TUA)
Data: 19-20-21 novembre 2025 – dalle ore 9:00 alle 18:00 – In Videoconferenza
- Un intervento normativo di ampia portata: le novità del DL 116/2025
- Riforma e impatto sulle Sanzioni
- Le modifiche introdotte al d.lgs. n. 152/2006
- Accertamento violazioni da remoto: il ruolo del Sindaco
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari
- Abbandono di rifiuti pericolosi
- La gestione non autorizzata di rifiuti: inasprimento delle pene
- Discarica non autorizzata: aggravanti e confisca dell’area
- Riorganizzazione delle contravvenzioni
- Le innovazioni in materia di combustione illecita di rifiuti
- Le modifiche all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali
- La violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
- La spedizione illegale di rifiuti
- L’aggravante dell’attività di impresa
- Le modifiche al codice penale
- Le modifiche al codice di procedura penale
- Le modifiche al d.lgs. n. 231/2001
- Le pene accessorie alle sentenze di condanna
- Non punibilità per operazioni sotto copertura
- Le misure di prevenzione antimafia
- Conseguenze pratiche e riflessioni sulle nuove impostazioni sanzionatorie
- Strumenti e risorse per l’approfondimento
Un intervento normativo di ampia portata: le novità del DL 116/2025
La pausa estiva ha colto un po’ di sorpresa gli operatori del diritto per la pubblicazione del decreto legge n. 116 dell’8 agosto 2025, recante “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.
La nuova norma di riforma della materia ambientale ha infatti modificato non solo numerose disposizioni del d.lgs. n. 152/2006 (Testo Unico dell’Ambiente) ma anche del codice penale e di procedura penale, nonché una serie di ulteriori norme speciali ad esso collegate, toccando argomenti quali:
- la responsabilità amministrativa degli enti (d.lgs. n. 231/2001),
- le misure di prevenzione ed antimafia (d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011),
- il codice della strada (d.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e ss. mm. e ii.).
Riforma e impatto sulle Sanzioni
Trattasi nel caso concreto di una riforma abbastanza rilevante soprattutto dal punto di vista sanzionatorio, in quanto la maggior parte delle fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico ambientale vengono trasformate da contravvenzioni a delitti nell’irrogazione della pena, con la sostituzione della reclusione e della multa all’arresto ed all’ammenda quali pene irrogabili per le varie violazioni ambientali.
Altro aspetto rilevante è l’introduzione di alcune fattispecie di reato che oltre a specificare ulteriormente alcune dinamiche di condotta, si orientano ad anticipare la tutela penale riferendosi ad aspetti quali la compromissione, il deterioramento, la contaminazione degli ecosistemi e della biodiversità, l’incolumità delle persone (già introdotti nella disciplina sanzionatoria dei reati ambientali previsti dal codice penale agli artt. 452-bis/quaterdecies c.p. con la riforma del 2015) coinvolgendo aspetti sanzionatori accessori quali la sospensione della patente di guida o dell’iscrizione o della cancellazione dall’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, la confisca dell’area, fatti salvi gli obblighi concomitanti di bonifica e/o ripristino dello stato dei luoghi.
Una nota particolarmente interessante è data dall’introduzione dell’aggravante di reato prevista dall’art. 259-bis del d.lgs. n. 152/2006, denominata “aggravante dell’attività di impresa”, con abrogazione del comma 2[1] dell’art. 256. Oltre ad un aumento di un terzo della pena irrogabile previsto per determinate fattispecie di reato (artt. 256, 256-bis e 259 d.lgs. n. 152/2006) tale norma introduce una responsabilità autonoma del titolare dell’impresa o del responsabile dell’attività sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto comunque riconducibili all’impresa o all’attività stessa, collegando a tali soggetti in proprio la responsabilità (e le relative sanzioni amministrative pecuniarie, interdittive ed ablatorie) prescritte dall’art. 9 del d.lgs. n. 231/2001, e riservando all’ipotesi delittuosa colposa un’attenuante da un terzo e due terzi della pena irrogabile.
In relazione agli artt. 255 e 256, i quali trattano le fattispecie di abbandono di rifiuti e gestione non autorizzata degli stessi, la riforma operata è sostanziale in quanto muta radicalmente sia l’aspetto sanzionatorio (con pene modificate ed aumentate) sia l’aspetto ontologico, con un ampliamento dell’applicabilità del precetto.
Le modifiche introdotte al d.lgs. n. 152/2006
In tema di abbandono di rifiuti e di deposito o immissione in acque superficiali o sotterranee (che resta comunque reato comune applicandosi a chiunque violi tale disposizione), l’art. 255 inerisce in primo luogo all’ipotesi di “abbandono di rifiuti non pericolosi” e non fa più riferimento alla sola condotta dell’art. 256 con la locuzione “fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2”[2] ma fa salva l’applicabilità di un più grave reato[3] in violazione delle disposizioni prescritte dagli artt. 192 comma 1 e 2, 226 comma 2 e 231 comma 1 e 2.
In secondo luogo, prevede un sensibile aumento di pena[4] nonché l’ipotesi di sospensione della patente di guida al conducente in caso di commissione del reato tramite veicoli a motore[5].
Il riferimento all’applicabilità di tale fattispecie anche ai titolari di impresa e/o responsabili di enti viene previsto ora dal comma 1.1., il quale facendo sempre salva l’applicabilità di una fattispecie più grave, prevede in riferimento al divieto dell’art. 192 comma 1 e 2 una pena contravvenzionale alternativa[6]. In aggiunta a ciò, viene prevista ai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 255, facendo riferimento alla normativa generale del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) in tema di “atti vietati”[7], la sanzione amministrativa pecuniaria[8] per i casi di abbandono o deposito di rifiuti di piccole o piccolissime dimensioni[9].
Infine, con la legge di conversione viene introdotto il comma 1.2. nel quale, facendo salve le ipotesi di reato, chiunque violi le disposizioni locali sul conferimento dei rifiuti, abbandoni o depositi rifiuti urbani accanto ai contenitori per la raccolta presenti lungo le strade è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 3.000 euro, con applicazione anche della sanzione amministrativa accessoria del fermo del veicolo per 1 mese [10] qualora la violazione sia commessa con veicoli a motore.