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MILLEPROROGHE 2023: gestione rifiuti, tutte le proroghe

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Nel Decreto Milleproroghe 2023 (qui il testo coordinato del DL 29 dicembre 2022, n. 198) in vigore dal 28 febbraio 2023, (convertito con LEGGE di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 ) l‘articolo 11 regola le proroghe temporali che riguardano specifici adempimenti dei soggetti responsabili di specifici rifiuti: dai RAEE fotovoltaici ai rifiuti dei cementifici per finire con la qualifica dei rifiuti inerti.

Fine vita dei pannelli fotovoltaici – Articolo 11, comma 8-quater

L’articolo 11, comma 8-quater fissa al 30 giugno 2023 il termine entro il quali i responsabili degli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012 possono comunicare al Gestore dei Servizi energetici S.p.a. la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali

Decreto 49/2014 – Pannelli fotovoltaici: quando sono RAEE?

Il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ha incluso i pannelli fotovoltaici nel campo di applicazione delle normative RAEE (Rifiuti Apparecchiature Elettriche Elettroniche), ponendo a carico del detentore dell’apparecchiatura (il Soggetto Responsabile dell’impianto per gli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia) specifici obblighi per la corretta gestione del fine vita.

Il decreto inoltre distingue

  • RAEE fotovoltaici provenienti da nuclei professionali che sono rifiuti originati da pannelli fotovoltaici installati in impianti di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW;
  • RAEE fotovoltaici da impianti domestici, quelli al di sotto dei 10kW.

Come finanziare la corretta gestione del rifiuto fotovoltaico

Per tutti gli impianti fotovoltaici incentivati dal “Conto Energia” sono previste due modalità di finanziamento

  • è previsto il trattenimento da parte del GSE delle quote a garanzia della corretta gestione del fine vita dei rifiuti prodotti dai pannelli fotovoltaici. Il valore della quota trattenuta dal GSE è pari a 10 € per ogni modulo per tutte le fattispecie di impianto, sia domestico che professionale.
  • la garanzia finanziaria prestata dai soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia per le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, recupero e smaltimento mediante la partecipazione a un Sistema Collettivo iscritto al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE. Qualora si intenda aderire all’opzione (prevista dal D.lgs. 118/2020) la quota da versare per ogni singolo modulo al Sistema Collettivo è del medesimo importo (10 €) rispetto a quello stabilito dal GSE.

Recupero dei rifiuti nei cementifici, rinvio al 31 dicembre 2023 – Articolo 11, comma 8-septies

C’è tempo fino al 31 dicembre 2023 per godere del regime derogatorio (transitorio) concesso agli impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti “R1” (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all’anno. L’operazione “R1” consiste nell’utilizzazione (di rifiuti) principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia (come previsto all’allegato C alla parte IV del Codice dell’ambiente – D.Lgs. 152/2006).

Fino a quella data si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico ai sensi del  comma 5-bis dell’articolo 4 del D.L. 17/2022, il cd. Decreto “Bollette”.

Tale deroga opera


  • previa comunicazione all’autorità competente che ha rilasciato l’autorizzazione e all’agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;
  • a condizione che vengano rispettati i limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti (previsti dall’art. 26-bis del D.L. 113/2018).

Qualifica rifiuti inerti Articolo 11, comma 8-undecies

Sempre all’articolo 11, comma 8-undecies, introdotto durante l’esame presso il Senato, proroga di ulteriori sei mesi il termine previsto all’articolo 7, comma 1 del decreto del Ministro della Transizione ecologica n. 152 del 2022 per la cessazione della qualifica di rifiuti per i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero.

Il Decreto prevede anche una revisione dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti, tenendo conto, ove necessario, delle evidenze emerse in fase applicativa.

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