Impianti fotovoltaici

RAEE fotovoltaici: modifiche alla Direttiva 2012/19 sui costi di gestione e smaltimento

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Con DIRETTIVA (UE) 2024/884 del 13 marzo 2024 il Parlamento europeo ed il Consiglio apportano modifica alla direttiva 2012/19/UE (sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche-RAEE), sulla gestione dei RAEE fotovoltaici regolando l’assegnazione dei costi di gestione e smaltimento.

La Direttiva 2024/884 cerca di allineare la disciplina europea a quanto stabilito da una recente sentenza della Corte di giustizia dell’UE del 2022 sulla parziale invalidità della direttiva in quanto estendeva retroattivamente la responsabilità estesa del produttore ai rifiuti originati da pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012.

  • Vediamo di seguito cosa ha richiesto la Corte di Giustizia e come ciò ha inciso sul dettato della Direttiva 2012/19 in materia di responsabilità estesa dei produttori e assunzione dei costi relativi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti. Infine, un breve focus sulla normativa italiana dei RAEE fotovoltaici.

RAEE fotovoltaici: cosa cambia con la Direttiva 2024/884

Perciò, in base alla Direttiva 2024/884:

  • i costi relativi alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti originati dai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2012 spettano al produttore delle AEE;
  • la responsabilità estesa del produttore per i prodotti AEE aggiunti all’ambito di applicazione della direttiva nel 2018 dovrebbe applicarsi ai prodotti elettronici immessi sul mercato dopo tale data.

La sentenza della Corte di Giustizia europea sui RAEE fotovoltaici

La Corte di giustizia dell’Unione europea causa C-181/20 ha dichiarato invalido l’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2012/19/UE che assegnava i costi di smaltimento dei RAEE fotovoltaici a carico dei produttori in tutti gli Stati membri anche per i prodotti che tali produttori avevano già immesso sul mercato mentre vigeva la direttiva 2008/98/CE, ovverosia nel periodo tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012.

L’articolo 13 inoltre esclude che una normativa nazionale possa imporre agli utenti di pannelli fotovoltaici, e non ai produttori di tali pannelli, il finanziamento dei costi relativi alla gestione dei rifiuti originati da detti pannelli immessi sul mercato a partire dal 13 agosto 2012, data di entrata in vigore di tale direttiva.

Pertanto, la Direttiva 2024/884 modifica anche il dettato dell’articolo 13 della direttiva 2012/19/UE.

Rifiuti fotovoltaici da nuclei domestici

Ulteriormente, la Direttiva 2024/884 modifica anche l’articolo 12 della direttiva 2012/19/UE  anche per quanto riguarda il finanziamento dei rifiuti originati da pannelli fotovoltaici provenienti dai nuclei domestici, e per quanto riguarda altri rifiuti di AEE, provenienti tanto dai nuclei domestici quanto da altri utilizzatori, la cui situazione è paragonabile a quella dei pannelli fotovoltaici.

La modifica è tale che le previsioni della Direttiva 2012/19 non si applichi ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012 né alle AEE che rientrano nell’ambito di applicazione aperto immesse sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 15 agosto 2018.

Marchio sulla AEE immesse sul mercato

La Direttiva 2024/884 modifica anche l’articolo 14 paragrafo 4, e l’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2012/19/UE: nei due articoli si fa riferimento al marchio da apporre sulle AEE, che deve essere conforme alla norma europea EN 50419 adottata dal Cenelec nel marzo 2006, facendo però riferimento alla versione ultima, adottata nel luglio 2022.

Inoltre, la modifica all’articolo 15 prevede che il marchio apposto sull’AEE specifichi che quest’ultima è stata immessa sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.

Inoltre, per i pannelli fotovoltaici, l’obbligo di marcatura si applica solo dal 13 agosto 2012 per i pannelli fotovoltaici e dal 15 agosto 2018 per le AEE che rientrano nell’ambito di applicazione aperto.

Revisione della Direttiva

Le modifiche introducono inoltre un nuovo articolo per la direttiva 2012/19/UE, l’art. 24-bis che introduce una clausola di riesame in base alla quale la Commissione deve valutare, entro il 2026, la necessità di una revisione della direttiva stessa.

RAEE fotovoltaici: cosa prevede la normativa italiana

In Italia il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 ha attuato la direttiva 2012/19/UE sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

i riferimenti ai RAEE fotovoltaici sono contenuti

  • nell’art.24-bis (Razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico) introdotto dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 (il decreto che ha attuato la disciplina UE su pile e accumulatori (Dir. 2018/849) e sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2012/19)
  • all’articolo 40, comma 3 con cui si prevede che il GSE, previa approvazione del Ministero della transizione ecologica, definisca “il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici”.

Più di recente sono state approvate con Decreto Direttoriale della Direzione Generale Economia Circolare dell’8 agosto 2022 le “Istruzioni operative per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati”. Il Documento contiene il metodo di calcolo della quota da trattenere e le relative modalità operative a garanzia della totale gestione dei rifiuti da pannelli fotovoltaici, definito dal Gestore Servizi Energetici (GSE).
Il Decreto recepisce le indicazioni fornite con Legge 233/2021 di conversione del  DL 152/2021 il “Decreto attuativo del PNRR“ sulla copertura dei costi di gestione dei RAEE .

Coordinamento editoriale Portale InSic.it – Formatore in salute e sicurezza sul lavoro – Content editor e Social media manager InSic.it

Antonio Mazzuca

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