Il ruolo del Responsabile Tecnico Rifiuti: compiti, responsabilità ed esami

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La figura del “Responsabile Tecnico” compare per la prima volta nel DM n. 324/91[1], che si limitava a richiedere, fra la documentazione da allegare alla domanda d’iscrizione all’albo, la dichiarazione di accettazione dell’incarico, con firma autenticata, da parte del responsabile tecnico (che obbligatoriamente doveva essere nominato dalle imprese che intendevano iscriversi all’albo), senza tuttavia alcun chiarimento sulle funzioni e sulle responsabilità che la nuova figura doveva svolgere.

Il Comitato gestori ha successivamente chiarito requisiti e formazione per questa figura: vediamo i richiami della normativa di riferimento,  alla luce del Regolamento dell’Albo (Dm 120/2014) e delle Delibere sopravvenute.  

Ultimi aggiornamenti sulla disciplina relativa al Responsabile tecnico dei rifiuti:

Responsabile tecnico: chi è e cosa deve fare

Il compito del responsabile tecnico è quello di porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa.

 

 

 

L’art. 10, comma 2, lett. h) del DM n. 120/2014 stabilisce che, fra i requisiti che i soggetti che intendono iscriversi all’albo devono avere, rientra quello relativo al possesso dei requisiti di idoneità tecnica, di cui all’art. 11, comma 1.

Il Responsabile tecnico rifiuti: compiti e formazione nel DM 120/2014

Ai responsabili tecnici, a differenza di quanto avvenuto fino ad allora, il DM n. 120/2014 dedica due articoli.

Il primo (art. 12) specifica i compiti, le responsabilità e i requisiti del responsabile tecnico, che dovrà:

  • porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente;
  • vigilare sulla corretta applicazione della stessa;
  • svolgere la sua attività in maniera effettiva e continuativa.

Il secondo (art. 13) riguarda, appunto, la formazione del responsabile tecnico, e prevede la modifica del percorso necessario per poter diventare responsabile tecnico: i corsi di formazione sono stati sostituiti dall’esame di idoneità che, nel caso in cui il Responsabile Tecnico non sia anche legale rappresentante dell’impresa (che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del DM, è esentato dalle verifiche periodiche), è soggetto a verifiche periodiche (almeno quinquennali) per garantire il necessario aggiornamento e, di conseguenza, il mantenimento dell’idoneità.

Requisiti del responsabile tecnico e criteri di svolgimento delle verifiche: le Deliberazioni 6 e 7 del 2017

Con la Deliberazione n. 6/2017 e la Deliberazione n.7/2017, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha approvato due importanti modifiche apportate ai requisiti riguardanti l’accesso alla professione, e fissato le modalità di formazione dei Responsabili Tecnici, in ossequio a quanto indicato con il DM 120/2014.

Diventano ora obbligatorie le verifiche periodiche per accedere alla professione e quelle necessarie a confermare la qualifica ottenuta.

Le verifiche per il responsabile tecnico

Le due delibere impongono una nuova serie di regole in merito allo svolgimento della professione, con riferimento alla necessità, da parte del Responsabile tecnico della gestione dei rifiuti, di attestare la propria formazione mediante due verifiche:

  • una “iniziale”, da svolgere per accedere alla professione;
  • una “successiva”, ripetuta con cadenza quinquennale, volta a garantire un periodico e necessario aggiornamento delle competenze possedute dalla figura professionale.

Tali novità interessano non solo i soggetti che intendono rivestire il ruolo di Responsabile Tecnico per la Gestione dei rifiuti ex-novo, ma anche quelli che intendono confermare la qualità e hanno già intrapreso l’attività professionale, alla data di entrata in vigore degli atti in oggetto.

Requisiti del Responsabile tecnico nella Deliberazione 6/2017

 

 

I requisiti del responsabile tecnico sono individuati, per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, dalla Deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, e sono riassunti nella Tabella 2.

  1. come legale rappresentante di imprese operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  2. come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  1. come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
  2. come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico.

Periodo transitorio

Ai sensi del comma 4 dell’art. 13, “il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della disciplina di cui al comma 2, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio la cui durata, comunque non superiore al quinquennio, è stabilita con deliberazione del Comitato nazionale. Detti soggetti sono obbligati all’aggiornamento quinquennale”.

Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data del 16 ottobre 2017 (data di entrata in vigore della delibera n. 6/2017 del Comitato nazionale), dunque, può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data del 16 ottobre 2017 anche per altre imprese iscritte o che si iscrivono nella stessa categoria, stessa classe o classi inferiori.

  • Con Delibera n. 9 del 28 luglio 2021 il Comitato Gestori ambientali ha rimandato al 16 ottobre 2023 il termine ultimo per il periodo transitorio, alla luce dell’emergenza pandemica da Covid-19.

Il responsabile tecnico delle imprese o degli enti già iscritti alla data del 16 ottobre 2017 poteva sostenere la verifica di aggiornamento dal 2 gennaio 2021.

  • Con Delibera n. 9 del 28 luglio 2021 il Comitato Gestori ambientali ha rimandato al 1 gennaio 2022 il termine ultimo per la verifica di aggiornamento, alla luce dell’emergenza pandemica da Covid-19.

Come prepararsi al nuovo esame – La Deliberazione N.7/2017

Con la delibera n. 7 del 30 maggio 2017, invece, il Comitato nazionale ha stabilito i criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’articolo 13 del D.M. 3 giugno 2014, n. 120:

  • le materie oggetto delle verifiche di idoneità sono riportate nell’allegato “C” alla cit. delibera n. 6 del 30 maggio 2017 del Comitato nazionale;
  • i quiz oggetto delle verifiche sono approvati dal Comitato Nazionale, sono pubblicati sul sito dell’ANGA, e sono periodicamente aggiornati;
  • l’idoneità conseguita mediante verifica iniziale ha validità pari a cinque anni a decorrere dalla data del superamento della verifica stessa;
  • in caso di mancato superamento della verifica, la stessa, per il medesimo modulo, può essere sostenuta decorsi almeno sessanta giorni dalla comunicazione dell’esito negativo;
  • la verifica di aggiornamento dell’idoneità può essere sostenuta a decorrere da un anno prima della scadenza del quinquennio di validità.

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Antonio Mazzuca

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