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Promozione energia da Fonti rinnovabili: in Gazzetta la Direttiva RED III – Dir. 2023/2413

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In Gazzetta europea arriva la DIRETTIVA (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 interviene in modifica della più recente normativa europea sulla promozione dell’energia da fonti rinnovabili, ovvero la direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II), il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE.

La Direttiva è in linea con il Green Deal e con REPowerEU che adatta la legislazione UE esistente in materia di clima ed energia per raggiungere il nuovo obiettivo dell’UE di una riduzione minima del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 (REDIII).

Cosa prevede la nuova Direttiva, nota come Direttiva RED III e cosa prevedono le altre Direttive RED per la promozione delle fonti rinnovabili (FER)?

Cosa prevede la Direttiva UE 2023/2414 – RED III

La nuova Direttiva (RED III) richiede:

  • Che le rinnovabili rappresentino il 42,5% dei consumi dell’UE entro il 2030, ma l’obiettivo è il 45%
  • L’accelerazione delle procedure di approvazione per i nuovi impianti
  • La riduzione della dipendenza dell’Europa dalle importazioni di energia dalla Russia.

Autorizzazioni impianti rinnovabili: tempi più brevi

La riduzione dei tempi per le autorizzazioni degli impianti energetici riguardano le installazioni di pannelli solari e centrali eoliche, o per l’adeguamento di quelli esistenti

Le autorità nazionali non potranno impiegare più di 12 mesi per autorizzare la costruzione di nuovi impianti di energia rinnovabile situati nelle cosiddette “zone di riferimento per le energie rinnovabili”. Al di fuori di queste zone, la procedura non potrà superare i 24 mesi.

Idrogeno e biomassa

Nel settore dei trasporti, la diffusione delle rinnovabili dovrebbe portare a una riduzione del 14,5% delle emissioni di gas serra entro il 2030, grazie a una quota maggiore di biocarburanti avanzati e a una quota più ambiziosa di carburanti rinnovabili di origine non biologica, come l’idrogeno. Infine, le nuove misure vanno a sostegno dell’uso della biomassa, ma garantendo che l’UE non sovvenzioni tecnologie non sostenibili. Infatti, la raccolta di biomassa dovrà essere effettuata in modo da evitare impatti negativi sulla qualità del suolo e sulla biodiversità.

Tecnologie innovative

La Direttiva fissa un obiettivo indicativo per le tecnologie innovative pari ad almeno il 5% della capacità di energia rinnovabile di nuova installazione, nonché un quadro vincolante per i progetti energetici transfrontalieri.

Per approfondire sui contenuti della Direttiva RED III, suggeriamo il seguente Report del Parlamento europeo

Le Direttive RED – contesto europeo

La Direttiva RED III fa parte del pacchetto “Pronti per il 55% – Fit for 55“, che adatta la legislazione UE esistente in materia di clima ed energia per raggiungere il nuovo obiettivo dell’UE di una riduzione minima del 55% delle emissioni di gas serra entro il 2030 (REDIII).

Per RED si intende la “Revision of the Renewable Energy Directive”.

L’obiettivo è ridurre la dipendenza dell’Europa dalle importazioni di combustibili fossili dalla Russia in seguito alla guerra contro l’Ucraina e rispondere alle aspettative dei cittadini espresse nelle proposte delle conclusioni della Conferenza sul futuro dell’Europa volte ad accelerare la transizione verde dell’UE, in particolare attraverso:

  • l’aumento degli investimenti nelle energie rinnovabili;
  •  riduzione della dipendenza dalle importazioni di petrolio e gas attraverso progetti di efficienza energetica e l’espansione dell’offerta di energia pulita e rinnovabile;
  •  il miglioramento della qualità e dell’interconnettività dell’infrastruttura elettrica;
  •  l’investimento in tecnologie per la produzione di energia rinnovabile, come la produzione e l’uso efficienti dell’idrogeno verde; e l’esplorazione di nuove fonti di energia ecocompatibili e di nuovi metodi di stoccagggio.

Per approfondire sul Pacchetto FIT for 55

La Direttiva RED I

La Direttiva 2009/28 per la promozione dell’uso delle fonti energetiche rinnovabili –meglio conosciuta come la Direttiva sulle energie rinnovabili (RED I) – ha stabilito una serie di misure per aiutare l’UE a raggiungere i suoi obiettivi Obiettivo del 20% di energie rinnovabili entro il 2020, come parte del più ampio pacchetto 2020 su clima ed energia.

La RED I ha fissato obiettivi nazionali minimi vincolanti per tutti gli Stati membri, calcolati in termini di RES percentuale del loro consumo finale lordo di energia. Questi obiettivi minimi variavano da membro a membro Stati membri (dal 10% a Malta fino al 49% in Svezia) in un modo che fosse collettivamente sufficiente per l’UE per raggiungere il suo obiettivo complessivo del 20%.

La RED I prevedeva l’obiettivo secondario di una quota di RES pari al 10% in ciascun membro settore dei trasporti statali entro il 2020, un’ambizione che generalmente non è stata soddisfatta.

Inoltre, RED I ha definito in modo molto dettagliato i criteri di sostenibilità dell’UE per i biocarburanti e il loro metodo di calcolo.

La Direttiva RED II

La Direttiva (UE) 2018/2001 – meglio conosciuta come REDII – è stata una rifusione completa della REDI per riflettere gli obiettivi di il quadro 2030 per il clima e l’energia, compreso un obiettivo UE del 32% in materia di energie rinnovabili entro il 2030.

Sebbene la RED II non abbia fissato nuovi obiettivi vincolanti per i singoli Stati membri, gli attuali obiettivi per il 2020 sono rimasti livelli di riferimento vincolanti (quota minima di fonti rinnovabili) ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell’unione dell’energia.

La REDII contiene

  • diverse misure per migliorare l’efficacia del sostegno alle FER, in particolare i programmi transfrontalieri che finora hanno avuto un impatto limitato, insieme a disposizioni per accelerare sulla concessione di autorizzazioni per nuovi impianti FER..
  • fissa un nuovo sotto-obiettivo del 14% per il titolo delle FER nel settore dei trasporti, con ulteriori sotto-obiettivi per promuovere i biocarburanti avanzati e una fase per fornire sostegno ai biocarburanti considerati insostenibili dal punto di vista ambientale (ad esempio olio di palma importato).
  • contiene criteri più rigorosi di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas serra per i biocarburanti, che variano a seconda del settore (elettricità, riscaldamento e raffreddamento o trasporti). La REDII prevede obiettivi indicativi aumentare la quota delle fonti rinnovabili nel (teleriscaldamento e nel teleraffreddamento).
  • Definisce gli Autoconsumatori rinnovabili e le comunità energetiche rinnovabili.

Per approfondire sulla Direttiva RED II

Il regolamento (UE) 2018/1999

Il Regolamento 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla
governance dell’Unione dell’energia mira a conseguire gli obiettivi dell’Unione per il 2030 in materia di energia e di clima.

Impone agli Stati membri di sviluppare un programma energetico nazionale completo su un periodo di 10 anni e piani climatici (PNEC). I PNEC possono essere aggiornati per riflettere i cambiamenti degli obiettivi climatici dell’UE.

Delinea cinque “dimensioni”- assi fondamentali – dell’Unione dell’energia:

  • a) sicurezza energetica;
  • b) mercato interno dell’energia;
  • c) efficienza energetica;
  • d) decarbonizzazione;e) ricerca, innovazione e competitività.

Il meccanismo di governance si basa su

  • Strategie nazionali a lungo termine per la riduzione dei gas ad effetto serra, e, precipuamente
  • Piani nazionali integrati per l’energia e il clima – PNIEC che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030,
  • Relazioni intermedie, trasmesse dagli Stati membri, e modalità integrate di monitoraggio della Commissione circa il raggiungimento dei target unionali. Il primo PNIEC, che copre il periodo 2021-2030, è stato presentato dall’Italia alle istituzioni europee a fine dicembre 2019.

La Legge europea sul Clima

Il Regolamento 2018/1999, come si è detto, è stato recentemente modificato dalla cd. “Legge europea sul clima”, Regolamento 2021/1119/UE.

Il Regolamento ha formalmente sancito l‘obiettivo della neutralità climatica al 2050 e il traguardo vincolante dell’Unione in materia di clima per il 2030 che consiste in una riduzione interna netta delle emissioni di gas a effetto serra (emissioni al netto degli assorbimenti) di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Si tratta di un nuovo e più ambizioso obiettivo rispetto a quello che era stato inizialmente indicato per il 2030 nel Regolamento 2018/1999/UE e nel Regolamento 2018/842/UE (riduzione di almeno il 40% delle emissioni al 2030 rispetto ai valori 1990).

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