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Prodotti in plastica nell’ambiente: le restrizioni della legge europea 2019-2020

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In vigore oggi 14 gennaio 2022 il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196 che attua in Italia la direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.

Vediamo di seguito cosa prevede la Direttiva “SUP”, come viene attuata in Italia dal D.Lgs. n.196/2021, a quali prodotti si riferisce, le definizioni di prodotto in plastica monouso e in che modo dovrà realizzarsi la riduzione della plastica (incentivi e crediti di imposta). 

Nell'articolo

Prodotti in plastica monouso: la Direttiva SUP

La Direttiva 2019/904, nota come “Direttiva SUP” (Single Use Plastics), mira a prevenire e ridurre l’impatto sull’ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche, compreso un divieto a livello europeo sui prodotti in plastica monouso ogniqualvolta siano disponibili alternative. La direttiva, che si basa sul principio “chi inquina paga”, prevede una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026.

La Direttiva è stata introdotta in Italia con DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196, previsto dalla Legge di Delegazione 2019/2020 (vedi sotto).

Prodotti in plastica nell’ambiente: cosa dice il Decreto

Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196 contiene misure volte a ridurre la presenza di prodotti di plastica nell’ambiente acquatico, favorire la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili e promuovere comportamenti responsabili per la gestione dei rifiuti in plastica.

Sarà operativo dal 14 gennaio 2022 e le sue disposizioni prevalgono sulle norme incompatibili della parte quarta del Codice Ambiente, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e non modificano la disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti e dei materiali e degli oggetti destinati al contatto con gli stessi (MOCA).

Riduzione dei prodotti in plastica: a quali prodotti si applica il D.Lgs. n.196/21?

Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196  si applica ai prodotti in plastica monouso (riportati in Allegato al Decreto), ai prodotti in plastica oxo-degradabile, agli attrezzi da pesca contenenti plastica.

DEFINIZIONI: cosa si intende per “prodotto di plastica monouso”

In base al decreto, per “Prodotto di plastica monouso” si intende un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o per essere comunque riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito.

Cosa non è prodotto in plastica?

Non sono ad esempio considerati prodotti in plastica monouso i contenitori per alimenti secchi, compresi quelli stagionati, o per alimenti venduti freddi che richiedono ulteriore preparazione, i contenitori contenenti alimenti in quantità superiori a una singola porzione oppure contenitori per alimenti monoporzione venduti in più di una unità.

Cosa si intende per «plastica oxo-degradabile»:

Per «plastica oxo-degradabile» si intende invece materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica.

Come conseguire la riduzione dei prodotti in plastica nell’ambiente?

Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196  consente espressamente (art.4) a Ministero della transizione ecologia e Ministero dello sviluppo economico di stipulare accordi e contratti di programma con enti pubblici, con imprese, soggetti pubblici o privati e associazioni di categoria per ridurre drasticamente ed in modo quantificabile il consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’Allegato e per specifiche finalità collegate (si veda elenco art.4): ciò implica sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica, incentivi alle imprese produttrici di prodotti in plastica monouso

Accordi per la riduzione della plastica: quali obiettivi?

Questi accordi, (che dovrebbero riguardare anche i bicchieri di plastica monouso) secondo il Decreto dovrebbero promuovere la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti sia monouso che riutilizzabili e la raccolta dei dati per la costruzione di «Life Cycle Assessment» certificabili.

Inoltre, dovrebbero incentivare lo sviluppo di tecnologie e modelli innovativi per la raccolta, il riciclo e la reintroduzione nel ciclo produttivo della plastica e garantire l’informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti usati da parte del consumatore.

Plastica e appalti: verso criteri ambientali minimi

Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196 dovrebbe portare le stazioni appaltanti a favorire l’impiego di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso anche mediante specifiche tecniche e clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi definiti nell’ambito del Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione.

In vista quindi uno specifico prossimo decreto del MITE che dovrebbe adottare i criteri ambientali minimi per i servizi di ristorazione con e senza l’installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua, nonché i criteri ambientali minimi per l’organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.

Riduzione prodotti in plastica e credito d’imposta

Per promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, è riconosciuto, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, a tutte le imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, Parte A e Parte B, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o e compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

A chi spetta il credito di imposta per riduzione dell’uso di prodotti in plastica

Il contributo spetta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate per i citati acquisti ed è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Un prossimo decreto (del Mite) definirà i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del contributo, anche al fine del rispetto del limite massimo di spesa indicato, assegnando criteri di priorità ai prodotti monouso destinati a entrare in contatto con alimenti.

Ulteriori informazioni sono disponibili all’art.4 del Decreto.

Restrizioni all’immissione sul mercato di prodotti in plastica

Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 196

  • all’art.5 vieta l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile. Sono esclusi i prodotti realizzati in materiale biodegradabile e compostabile, certificato conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 o UNI EN 14995, con percentuali di materia prima rinnovabile uguali o superiori al 40 per cento e, dal 1° gennaio 2024, superiori almeno al 60 per cento in specifici casi dettagliati al punto 3 dell’art.5.
  • all’art.6 stabilisce che a decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica, possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. Infatti, i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.
  • a partire dal 2025, le bottiglie fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
  • a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30% di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.

Marcatura dei prodotti in plastica

Il Decreto all’art.7 indica i requisiti della marcatura di ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato: essa deve essere apposta sull’imballaggio o sul prodotto stesso in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili e informare sulle mobilità di gestione dei rifiuti e sulla presenza di plastica nel prodotto oltre alla conseguente incidenza negativa sull’ambiente.

Responsabilità estesa del produttore

Il Decreto all’art.8 stabilisce che,

  • entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018, i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell’Allegato, vanno gestiti nell’ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del Codice Ambiente, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto.

I produttori dovranno assicurare, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura almeno dei seguenti costi:

  1. a) misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti;
  2. b) rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e
  3. c) raccolta e comunicazione dei dati ai sensi dell’articolo 178-ter, comma 3, punto 5 del Codice Ambiente

Quanto ai prodotti monouso elencati nella parte E, sezione III dell’allegato, i produttori assicurano inoltre, in misura proporzionale al peso della componente plastica rispetto a quello del prodotto, la copertura dei costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti.

Raccolta differenziata

I sistemi di responsabilità estesa del produttore costituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 garantiscono la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio e al rispetto delle percentuali minime di utilizzo di plastica riciclata di cui all’articolo 6, comma 3:

  1. a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 77 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell’anno di riferimento;
  2. b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 90 per cento, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell’anno di riferimento.

I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. Con decreto potranno essere istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso per i prodotti elencati nella Parte F dell’allegato e possono essere definiti specifici obiettivi di raccolta differenziata.

Sanzioni

All’articolo 14 sono definite le sanzioni per

  • l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione di quanto disposto all’articolo 5, comma 1: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro;
  • immissione sul mercato o di messa a disposizione di prodotti che presentano caratteristiche difformi da quelle indicate dall’articolo 6, comma 1 o privi dei requisiti di marcatura di cui all’articolo 7, commi 1 e 2: sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro;
  • La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore.
  • I produttori che non adempiono all’obbligo di partecipazione ai sistemi di cui all’articolo 8, comma 7 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000 euro, laddove la condotta non sia già sanzionata ai sensi dell’articolo 256, comma 8, secondo periodo, o dell’articolo 261, comma 1, del Codice Ambiente.
  • Chi con un’azione o omissione viola diverse disposizioni sulla immissione nel mercato, ovvero commette più violazioni della medesima disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave aumentata fino al doppio. Ciò vale anche per chi con più azioni o omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui all’art.14.

Legge di Delegazione europea 2019-2020: tutte le direttive ambientali da attuare

Nella LEGGE 22 aprile 2021, n. 53, cd. “Legge di Delegazione Europea 2019-2020”, che delega il Governo al recepimento di specifiche direttive europee sono contenuti i principi e criteri direttivi che il Governo ha dovuto osservare per  l’attuazione  della  direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente. 

Approfondisci sulle direttive oggetto di recepimento nella Legge di Delegazione 2019-2020:

Prodotti in plastica sull’ambiente: i principi richiesti Legge di Delegazione europea

In base alla Legge di Delegazione Europea 2019-2020, il Governo deve attuare la direttiva (UE) 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. Deve osservare, oltre ai criteri direttivi generali (articolo 32 della legge n. 234 del 2012) anche specifici principi, individuati all’art. 22 della Legge di Delegazione Europea.

Riduzione del consumo di prodotti monouso

a) garantire una riduzione duratura del consumo dei prodotti monouso (elencati nella parte A dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904) e promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili;

Maggiori prodotti sostenibili e riutilizzabili

Inoltre, deve:
b) incoraggiare l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso comunque realizzati, per i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti, (conformi all’articolo 11, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/904), anche attraverso la messa a disposizione di prodotti riutilizzabili, e comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti;

Restrizioni ai prodotti in plastica monouso per alimenti

In aggiunta, la Legge specifica che:
c) se non è possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti (elencati nella parte B dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904), prevedere la graduale restrizione all’immissione nel mercato dei prodotti di plastica monouso .
Consentita l’immissione nel mercato dei prodotti di plastica monouso, qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile;

Misure informative e incentivanti per i consumatori

In più la Legge europea invita a:
d) adottare misure volte a

  • informare e sensibilizzare i consumatori;
  • incentivarli ad assumere un comportamento responsabile per ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva;
  • adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori;

Bicchieri in plastica tra i Monouso

La Legge, inoltre richiede di:
e) includere i bicchieri di plastica tra i prodotti monouso (cui si applica l’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904, compatibilmente con gli orientamenti di cui all’articolo 12, secondo comma, della direttiva);

Sanzioni per violazioni della Direttiva 2019/904

Infine, la Legge Europea invita il Governo a:

f) introdurre, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della medesima direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni e al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni;

Direttiva SUP e ablogazione dell’art. 226-quater del Testo unico Ambiente

g) abrogare l’articolo 226-quater “Plastiche monouso” del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contestualmente al recepimento della direttiva (UE) 2019/904.

Cosa dice l’articolo 226-quater del Codice Ambiente?

Questo articolo prevede che i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:

  1. a) adottino modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;
  2. b) producano, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con bio-polimeri di origine vegetale;
  3. c) utilizzino entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.

Articolo 226-quater del Codice Ambiente: quali iniziative dei produttori di rifiuti in plastica sono finora previste?

Inoltre, in base all’art. 226-quater del Codice Ambiente devono promuovere:

  1. la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;
  2. l’elaborazione di standard qualitativi per
  • la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;
  • determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l’utilizzo;

3. lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso.

Per approfondire sul Testo Unico Ambiente e la sua evoluzione

Istituto Informa organizza il corso: “Il Testo Unico Ambientale (TUA) dopo i decreti correttivi

l corso si propone di chiarire gli aspetti più controversi della materia, grazie anche all’interazione coi docenti e all’utilizzo di numerosa casistica

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