Emissioni odorigene: definizione, monitoraggio e normativa

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L’articolo offre un’analisi della reale portata della disciplina inserita nell’art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 in merito alle emissioni odorigene, ovvero quelle “emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena”.

A cura dell’Avv. Alessandro Zuco, Avvocato specializzato in diritto ambientale e sicurezza sul lavoro

La percezione olfattiva

La percezione olfattiva rappresenta una delle funzioni primarie e più ataviche attribuibili agli organismi viventi; sia per la sua essenziale funzione quale strumento di interazione con l’ambiente esterno (orientamento spaziale, ricerca di cibo, percezione di altri organismi e/o di pericoli, aspetti sessuali) che per la sua intrinseca connessione con la struttura cerebrale da cui dipendono il controllo delle emozioni e degli istinti primari.

Lo stimolo olfattivo, seppur inserito tra gli stimoli “chimici” unitamente al gusto, si differenzia dagli altri sensi perché è rappresentato da un processo organico complesso. Tale processo è determinato dall’interazione delle cellule sensoriali con altri aspetti fisiologici collegati all’organismo recettore e da cui deriva una sensazione globale, prodotta dal sistema olfattivo, non corrispondente di per sé ad una grandezza fisica predeterminata (come la lunghezza d’onda o il decibel) e dipendente dalla soggettività del singolo individuo, che può associare in alcuni casi un effetto negativo a determinati odori quando gli stessi non siano oggettivamente considerati sgradevoli o intollerabili.

Sensazione e percezione

A livello tecnico, è necessario svolgere una precisazione in relazione alla differenza tra i concetti di “sensazione” e “percezione”: mentre la prima è rappresentata dalla rilevazione di un odore a livello neuronale, la seconda si all’atto della presa di coscienza della rilevazione dell’odore, con un intervallo temporale di 500 millisecondi tra la registrazione biologica di un odore e l’acquisizione di coscienza della sua percezione.

Il concetto di “molestia olfattiva”

L’intrinseca soggettività della struttura olfattiva comporta la conseguenza che non tutti gli odori percepibili e percepiti possano essere considerati molestia olfattiva, anche perché in via potenziale ed alla presenza di determinati fattori (durata, intensità, frequenza, contesto ambientale, fascia oraria) ogni odore potrebbe essere idoneo ad ingenerare una molestia olfattiva; pertanto, la locuzione è associata all’idoneità a produrre effetti negativi a seguito di un’esposizione per un periodo tipicamente esteso e ripetuto nel tempo.

Per tali motivi, gli effetti negativi generati dall’esposizione ad un’emissione odorigena considerabile come sgradevole e fastidiosa devono collegarsi ai seguenti fattori:

  • la sorgente emissiva attraverso cui l’emissione odorigena viene introdotta nell’atmosfera;
  • il percorso di dispersione – e di eventuale diluizione − dell’emissione odorigena nell’atmosfera, proporzionale alla distanza dalla fonte emissiva rispetto al recettore;
  • la presenza di recettori da cui derivino gli effetti negativi dell’esposizione odorigena.

L’unità di misura dell’odore

La metolodogia scientifica uniformemente accettata a livello internazionale attraverso la quale determinare la misura della concentrazione di un’emissione odorigena è normalmente riferita alla norma UNI EN 13725:2004 che contiene la disciplina dell’olfattometria dinamica.

Tale disciplina prende in esame campioni umani, utilizzati come valutatori, per determinare la soglia di rilevazione odorosa in un campione gassoso proveniente da sorgenti puntiformi o superficiali prese in esame.

L’unità odorimetrica

Il parametro di misura di riferimento entro un odore, opportunamente diluito in miscele progressive, e percepito dagli esaminatori è rappresentato in unità di odore per metro cubo o unità odorimetrica (ouE/m3), rappresentato come il numero di diluizioni necessarie affinché l’odore non venga più percepito dal 50% dei campioni umani interessati.

A tal fine vengono proposte le seguenti definizioni:

  • portata di odore (OER – Odour Emission Rate), espressa in ouE/s, viene calcolata come il prodotto tra la concentrazione di odore [ouE/m3] e la portata dell’aeriforme contenente l’odore [m3/s];
  • portata superficiale di odore o flusso specifico di odore (SOER – Specific Odour Emission Rate), riferito a sorgenti areali ed espresso in ouE/m2s, indica la portata di odore riferibile all’unità di superficie, e viene calcolata come il prodotto tra la concentrazione di odore [ouE/m3] e la portata di aria neutra introdotta nella cappa dinamica utilizzata per il campionamento, dividendo per l’area di base della cappa stessa.

Instrumental Odour Monitoring System

A livello normativo nazionale è inoltre stata emanata la normativa UNI 11761:2019 del 3 ottobre 2019, la quale − se da un lato esclude la propria applicabilità per l’impiego di strumenti di monitoraggio ai fini della tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, nonché per la determinazione della concentrazione o della presenza di singoli inquinanti atmosferici finalizzati alla protezione della salute umana − nella sua disciplina si propone invece di indicare i requisiti tecnici di gestione dei sistemi automatici utilizzati per il monitoraggio degli odori (IOMS, Instrumental Odour Monitoring System), nonché i criteri di misurazione periodica degli odori captati presso i siti di installazione dei misuratori, riguardanti 3 fonti:

  • in aria ambiente (con riferimento al ricettore);
  • in emissione (con riferimento alla sorgente);
  • al confine di impianto (con riferimento a bordo impianto).

Le grandezze prese in considerazione dalla normativa riguardano essenzialmente tre aspetti:

  1. la presenza o l’assenza di odori − misurazione di tipo A;
  2. la classe odorigena attribuita, basata o su una pluralità di livelli o sui due soli livelli (quantità di odore sotto una determinata soglia e quantità di odore sopra una determinata soglia) – misurazione di tipo B;
  3. quantità di odore percepito, espressa tramite una scala di misura correlata alla concentrazione odorifera secondo i parametri previsti dalla normativa UNI EN 13725:2004 – misurazione di tipo C.

La legislazione in tema di emissioni odorigene

L’esigenza di normare a livello nazionale la disciplina delle emissioni odorigene nasce dall’applicazione della Direttiva UE 2015/2193, emanata per disciplinare la limitazione delle emissioni in atmosfera di determinati inquinanti, originati da impianti di combustione medi quali il biossido di zolfo (SO2), gli ossidi di azoto (NOx) e le polveri da impianti di combustione, nonché per monitorare le emissioni di monossido di carbonio.

L’attuazione di tale direttiva nel nostro ordinamento è avvenuta tramite il D.Lgs. n. 183 del 15 novembre 2017, il quale ha razionalizzato il quadro normativo degli stabilimenti produttivi di emissioni in atmosfera con la modificazione della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e introdotto nel Testo Unico Ambientale l’art. 272-bis.

Emissioni odorigene: fonti di emissione in atmosfera

Se prima dell’introduzione dell’art. 272-bis nel D.Lgs. n. 152/2006 il parametro di riferimento era rinvenibile nelle “migliori tecniche disponibili” richiamate dall’art. 2, co. 7 del D.P.R. n. 203/1988 (parametro richiamato dalla giurisprudenza amministrativa), con l’introduzione di tale articolo nel Testo Unico Ambientale le emissioni odorigene sono state canonizzate quali fonti di emissione in atmosfera, tramite espresso rinvio alle disposizioni regionali e agli organi competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali.

La ratio dell’introduzione di tale norma in ambito nazionale è stata più che altro dettata dall’esigenza di uniformare un processo normativo che in assenza di disciplina nazionale era stato, sino a quel momento, disciplinato a livello regionale attraverso la predisposizione di linee guida e/o direttive tecniche emanate dai diversi Enti territoriali al fine di fissare i valori limite per le emissioni odorigene, avendo riguardo alla concreta realtà territoriale ed alle caratteristiche proprie di ogni singola Regione ove gli impianti fossero ubicati.

Il sistema normativo binario

Lasciando intatta la potestà normativa regionale, alla quale viene confermata per espresso richiamo normativo nazionale la facoltà di disciplinare le emissioni odorigene, l’art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ha sostanzialmente previsto un sistema binario fondato o sulla normativa regionale o sui contenuti delle autorizzazioni rilasciate dall’Ente territoriale per l’attuazione delle misure di prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene provenienti degli stabilimenti.

Le misure preventive

Le misure preventive e limitative da adottare sono valutate alla luce dell’opportunità di alcuni fattori caratteristici in relazione alla concreta fattispecie, tenendo presente dei seguenti fattori:

  • le caratteristiche degli impianti;
  • le attività presenti nello stabilimento;
  • le caratteristiche della zona interessata.

Inoltre, è attribuito il potere di indicare nelle autorizzazioni ambientali da rilasciarsi, in caso di disciplina regionale, valori limite di emissione più severi, da adottarsi secondo le prescrizioni dell’art. 271 D.Lgs. n. 152/2006, in base ai seguenti elementi:

  • valori limiti di emissione espressi in concentrazione volumetrica (O.U.E./m3 o in mg/Nm3);
  • procedure per definire, in ambito autorizzatorio, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili intorno allo stabilimento;
  • specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche (ouE/m³ o ouE/s) e relativi criteri e procedure per la loro definizione in ambito autorizzatorio;
  • prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l’obbligo di attuazione di piani di contenimento.

L’Organo di Coordinamento

L’art. 272-bis, co. 2 del D.Lgs. n. 152/2006 ha previsto inoltre la possibilità da parte di un apposito organo di Coordinamento (Istituito presso il Ministero dell’Ambiente secondo l’art. 20 del D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010) a cui è affidato il compito di elaborazione degli indirizzi in relazione alle misure di prevenzione e limitazione, nell’ottica di una progressiva armonizzazione delle varie normative regionali: tale attività di coordinamento può incidere sugli aggiornamenti dell’Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.

Potenziale inquinamento ambientale

Un’ulteriore conseguenza pratica della canonizzazione a livello normativo nazionale delle emissioni odorigene è rappresentata dal fatto che in ottemperanza al disposto dell’art. 269 D.Lgs. n. 152/2006, il quale prevede il possesso di autorizzazione ambientale per le emissioni in atmosfera, i provvedimenti autorizzatori debbano necessariamente tenere conto anche delle emissioni odorigene quali fonti di potenziale inquinamento ambientale in relazione a determinate tipologie di attività (si pensi ai settori zootecnico e agricolo, alla gestione dei rifiuti urbani, agli oleifici, etc.).

Definizione di Emissioni odorigene

In tema definitorio, il D.Lgs. n. 102 del 30 luglio 2020 ha infine introdotto nel D.Lgs. n. 152/2006 la nozione di “emissioni odorigene”, indicate come “emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena” (art. 268, co. 1, lett. f-bis).

Per saperne di più consulta il nostro approfondimento al link: https://www.insic.it/tutela-ambientale/inquinamento/medi-impianti-combustione-decreto-sulle-emisisoni/

Aspetti giurisprudenziali in tema di emissioni odorigene

La portata della disciplina inserita nell’art. 272-bis del D.Lgs. n. 152/2006 ha avuto risvolti anche nell’ambito della gerarchia delle fonti costituzionali in relazione alla portata applicativa dell’art. 117, co. 2 Cost. che attribuisce competenza esclusiva allo Stato nella legiferazione ambientale: la Corte Costituzionale ha statuito che la competenza esclusiva di livello costituzionale “non esclude aprioristicamente una potestà residuale regionale destinati ad integrare il dato normativo nazionale qualora ciò avvenga in termini di compatibilità con l’assetto normativo individuato dalla legge statale, non potendo tali interventi alterare il punto di equilibrio conseguito ai fini della tutela ambientale”, con la conseguenza che il potere regolamentare regionale non può mai arrivare ad incidere su aspetti normativi statali che disciplinino determinate fattispecie.

I diversi orientamenti

A livello giurisprudenziale le pronunce si sono allineate a quanto premesso.

Da un lato, le emissioni odorigene rientrano nella definizione d’inquinamento atmosferico e di emissioni in atmosfera in quanto la molestia olfattiva intollerabile è al contempo sia un possibile fattore di “pericolo per la salute umana o per la qualità dell’ambiente”, dovendo verificarsi il rispetto delle condizioni volte a minimizzare l’inquinamento atmosferico nelle autorizzazioni ambientali (Cfr. T.A.R. Veneto, Sez. III, sent. n. 573, del 5 maggio 2014).

Dall’altro lato, i valori limite di emissione fissati nei provvedimenti autorizzatori non possono essere meno rigorosi di quelli prescritti dalla normativa vigente nell’ambito territoriale ove siano ubicati gli impianti, proprio per tener conto concretamente “delle peculiari caratteristiche di invasività e dannosità degli effetti negativi prodotti dalle singole attività per l’ambiente e la salute umana, e tenuto conto del regime autorizzatorio cui le stesse sono assoggettate” (Cfr. T.AR. Puglia, Bari, Sez. I, sent. n. 118 del 9 febbraio 2017 in riferimento agli impianti assoggettati ad Autorizzazione Integrata Ambientale); con l’ulteriore conseguenza che, a prescindere dall’osservanza dei limiti inquinanti imposti dalle disposizioni in tema di emissioni atmosferiche, qualora si dimostri sulla base di rilevanze scientifiche la persistenza di un probabile rischio sanitario, possa anche essere negata l’autorizzazione ambientale o revocata in sede di revisione/rinnovo/adeguamento (Cfr. Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 4588 del 10 settembre 2014).

Tutela contro le molestie olfattive

Dal punto di vista della tutela contro le molestie olfattive, la giurisprudenza ha indicato la soluzione nell’applicazione dell’art. 674 c.p. in tema di “getto pericoloso di cose”, nonché in tema di immissioni ex art. 844 c.c. per gli aspetti propriamente civilistici.

In sede penale la Suprema Corte ha argomentato le proprie pronunce facendo ricorso al criterio della “stretta tollerabilità”, più restrittivo rispetto al criterio civilistico della “normale tollerabilità” previsto dall’art. 844 c.c., sulla base del presupposto che l’esercizio di un’attività produttiva, anche regolarmente autorizzata, sia in grado di generare molestie olfattive qualora non rispetti il principio di precauzione (teso a garantire una protezione adeguata all’ambiente ed alla salute umana) e non ponga in essere determinati accorgimenti tecnici finalizzati all’eliminazione e/o riduzione al di sotto di parametri accettabili delle emissioni odorigene.

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