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Autorizzazioni Ilva: la prima pronuncia dalla Corte di Giustizia UE

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Dalla Corte di Giustizia europea arriva la pronuncia dell’avvocato generale Kokott sull’acciaieria Ilva che fornisce una prima interpretazione della conformità delle cosiddette “norme salva-Ilva” al diritto comunitario.

Il ricorso fu proposto da una class action dei cittadini tarantini (Genitori Tarantini) che chiedevano la chiusura degli impianti a tutela della salute dei cittadini, lamentando la violazione dei principi della Direttiva Emissioni.

La pronuncia in questione, lo ricordiamo, non vincola la Corte ma propone una soluzione giuridica della controversia per la quale la CGE si pronuncerà nel 2024.
Toccherà poi ad un Giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte.

Ilva: il ricorso dei cittadini tarantini

La Pronuncia segue ad una class action popolare che chiedeva alla Corte di impedire il proseguimento dell’attività dell’acciaieria le cui emissioni minaccerebbero la loro salute: il ricorso pregiudiziale puntava a dimostrare che l’impianto non fosse conforme ai requisiti della direttiva UE sulle emissioni industriali e fra i punti trattati emergono la validità delle proroghe all’interno dell’Autorizzazione integrata ambientale, la mancata Valutazione del danno sanitario e l’aver considerato solo un set di inquinanti.

La riduzione degli effetti dannosi passava per misure inserite nelle condizioni autorizzative dell’impianto dal 2012 ma mai realmente attuati e continuamente differiti.

A seguito della class action, il Tribunale di Milano ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) di precisare le condizioni di autorizzazione dell’Impianto ai sensi della direttiva relativa alle emissioni industriali.

Ciò anche sulla base di una Pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) che nel 2019 aveva affermato che ILVA (che conta 1000 lavoratori e una superficie di circa 1 500 ettari) con le sue emissioni provocava significativi effetti dannosi sull’ambiente e nuoceva alla salute degli abitanti della zona.

Ilva: le conclusioni dell’Avvocato Kokott

Secondo l’Avvocato della Corte, nell’autorizzare un impianto e nel riesaminare un’autorizzazione devono essere considerate tutte le sostanze inquinanti emesse in quantità significativa che possono essere previste e il loro impatto sulla salute umana.

Qualora i fenomeni di inquinamento ambientale derivanti dall’impianto o prevedibili, nonostante l’uso delle migliori tecniche disponibili, causino danni eccessivi alla salute umana devono essere adottate misure protettive ulteriori. Se misure in tal senso non risultino attuabili, l’impianto non può essere autorizzato.

E a tutela della salute, l’Avvocato rincara: “La tutela della salute umana può in tal caso giustificare anche rilevanti pregiudizi economici. In particolare, non possono essere tollerati fenomeni di inquinamento ambientale che, danneggiando la salute umana, violano i diritti fondamentali degli interessati, come accertato dalla CEDU con riferimento all’acciaieria Ilva”.

Autorizzazione ILVA: basta differimenti

Quanto poi alle condizioni di autorizzazioni, l’Avvocato è netto: ricordando che il rispetto della direttiva relativa alle emissioni industriali a decorrere dal 7 gennaio 2014, le condizioni di autorizzazione dovevano e devono continuare ad essere applicate, senza ulteriori differimenti, dall’entrata in vigore dell’autorizzazione.

Solo in circostanze particolari è possibile un differimento, ad esempio qualora la Commissione abbia adottato una nuova decisione sulle migliori tecniche disponibili.

Norme Salva-ILVA: i decreti sul Piano Ambientale del polo siderurgico di Taranto

Sono tanti i Decreti che in questi anni si sono accavallati per cercare di dare risposte operative e di salute e sicurezza per lo stabilimento di Taranto. Facciamo una rapida ricognizione dei decreti più rilevanti

  • Il d.l. 5 gennaio 2023, n. 2 (Governo Meloni) contiene “misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale”, al momento applicabili al solo polo siderurgico dell’ex-ILVA di Taranto.
  • Il D.P.C.M. 29 settembre 2017   approva le modifiche al “piano ambientale” di cui al D.P.C.M. 14 marzo 2014
  • Il  D.L. 243/2016 prevede che, entro il termine ultimo per l’attuazione del Piano, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti ARPA Puglia e ISPRA, ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nel predetto Piano, ma ad stesso strettamente connessi. 
    • interviene sul  termine per l’attuazione del Piano ambientale (fissato al 30 giugno 2017 e prorogabile di 18 mesi), disponendone la  proroga al 30 settembre 2017 ovvero alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. di approvazione delle modifiche del Piano, se anteriore alla suddetta data del 30 settembre, rimanendo comunque ferma la sua ulteriore prorogabilità di diciotto mesi;
    • proroga, sino alla medesima data (e ferma la sua ulteriore prorogabilità di 18 mesi, decorrenti, in base alla novella operata dal comma 10- ter, dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione delle modifiche del Piano ambientale), il  termine di esonero dalla responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell’affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati per le condotte poste in essere in attuazione del Piano.
  • Il decreto-legge n. 98/2016 interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del c.d. Piano ambientale definendo una nuova e più articolata procedura, che sostanzialmente ridefinisce i termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali, nonché per l’autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi (nuovi commi 8 e 8.1 dell’art. 1 del D.L. 191/2015).
    • il comma 4 dell’articolo 1, consente la proroga di ulteriori 18 mesi del termine ultimo per l’attuazione del Piano ambientale (lettera a) ed estende all’affittuario o all’acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l’esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del medesimo Piano, con il limite temporale delle condotte poste in essere fino al 30 giugno 2017 ovvero fino all’ulteriore termine di 18 mesi eventualmente concesso (lettera b).
  • Il decreto-legge n. 191/2015  , convertito dalla legge 1 febbraio 2016, n. 13, contiene, all’articolo 1, una serie di disposizioni principalmente finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, fissa al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l’attuazione del “piano ambientale” (comma 7).
  • Il D.L. 83/2015   prevede (al comma 1) che l’esercizio dell’attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non sia impedito dal sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento, quando la misura cautelare sia stata adottata in relazione ad ipotesi di reato inerenti la sicurezza dei lavoratori e debba garantirsi il necessario bilanciamento tra la continuità dell’attività produttiva, la salvaguardia dell’occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
  • Il decreto-legge n. 1/2015   (recante “Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto”) ha cercato di estendere alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, quali l’ILVA, la disciplina dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi recata dal D.L. 347/2003.
    • l’art. 1 prevede che il commissario straordinario dell’impresa di interesse strategico nazionale, nominato ai sensi dell’art. 1 del D.L. 61/2013, presenti l’istanza per l’ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e possa essere nominato egli stesso commissario della procedura di amministrazione straordinaria.
    • l’art.2 introduce una presunzione di liceità delle condotte poste in essere in attuazione del “piano ambientale”, e stabilisce che le operazioni di finanziamento dell’ILVA, finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e alla gestione del relativo patrimonio, nonché i pagamenti effettuati per tali finalità, non determinano responsabilità penale per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta (art. 2, commi 6-7).
  • Il D.P.C.M. 14 marzo 2014 adotta il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria ( c.d. piano ambientale): prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell’AIA nonché, in attuazione dell’art. 7 del D.L. 136/2013, la conclusione di tutti i procedimenti di riesame che discendono dall’AIA del 4 agosto 2011 e dall’AIA del 26 ottobre 2012, con esclusione di quelli che devono essere avviati a seguito dell’adempimento di prescrizioni e di quelli che comprendono impianti dello stabilimento non disciplinati dal piano.
  • Il D.L. 91/2014  conteneva misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. piano ambientale) per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. Tali misure sono finalizzate:
    • a consentire all’impresa commissariata di contrarre finanziamenti funzionali al risanamento ambientale o all’esercizio dell’impresa;
    • a disciplinare la tempistica per l’attuazione del c.d. piano ambientale, pubblicato poco prima dell’emanazione del decreto-legge in questione;
    • a disciplinare lo spegnimento di alcuni impianti già previsto dal medesimo piano.
  • D.L. 136/2013 modifica in più punti la disciplina (dettata dall’art. 1 del D.L. 61/2013) che prevede in via generale, e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto, il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all’ambiente e alla salute a causa dell’inottemperanza alle disposizioni dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA).
    • In particolare, il comma 1, alla lettera a), modifica la procedura di approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e del c.d. “piano industriale”.
    • La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 incide, sul piano di tutela ambientale e sanitaria rispetto all’autorizzazione integrata ambientale. Viene infatti disposto, con riferimento al decreto di approvazione del piano, che esso conclude i procedimenti di riesame dell’AIA e costituisce integrazione dell’AIA medesima.
    • Alle lettere c), d) ed f) dell’art.7 definiscono i presupposti per la progressiva adozione delle misure dell’AIA da parte del commissario straordinario, nonché a intervenire sull’iter autorizzativo per la realizzazione dei lavori e delle opere prescritti dall’AIA o dai piani ambientale e sanitario attraverso una conferenza di servizi gestita a livello centrale (lett. e).
  • Il D.L. 101/2013 introduce (art.12) una serie di disposizioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti prodotti dall’attività dell’ILVA di Taranto e dagli interventi necessari per il risanamento ambientale, con oneri a carico dell’ILVA s.p.a. A tal fine, in particolare, il comma 1 di tale articolo autorizza la costruzione e la gestione di due discariche localizzate nel perimetro dell’impianto produttivo dell’ILVA di Taranto, già sottoposte in passato a parere di compatibilità ambientale.
  • Il decreto-legge n. 61/2013 contiene disposizioni volte a disciplinare – in via generale (all’art. 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (all’art. 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all’ambiente e alla salute a causa dell’inottemperanza alle disposizioni dell’AIA.

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Redazione InSic

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