Medici competenti in azienda e necessità di un coordinatore

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Un quesito pervenuto alla banca Dati Sicuromnia riguarda un’azienda in cui operano più medici competenti: in questi casi è possibile nominare un medico coordinatore, indipendentemente dalla presenza nella azienda di un’unica o più unità produttive?
Risponde Rocchina Staiano Docente in Diritto della previdenza e delle assicurazioni sociali ed in Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro all’Univ. Teramo



Secondo l’Esperto
Sì; ai fini del decidere, deva partirsi dal rilievo che il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo aver previsto all’art. 18 che il datore di lavoro debba “nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria”, fornendogli informazioni in merito alla natura dei rischi ed all’organizzazione del lavoro, ha disciplinato all’art. 25, in modo analitico, i compiti del medico competente, il quale oltre alla sorveglianza sanitaria ed alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, deve redigere ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore.
Il successivo art. 39, nel disciplinare lo svolgimento dell’attività di medico competente, ha disposto poi testualmente al n. 4, che “il datore di lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia” ed al n. 6 che “nei casi di aziende con più unità produttive, nei casi di gruppi d’imprese nonché qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento”. Dunque, tale norma citata dispone, infatti, che il datore di lavoro possa nominare più medici competenti in tre specifiche ipotesi:
– nei casi di aziende con più unità produttive;
– nei casi di gruppi d’imprese;
– qualora la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità.
La stessa norma dispone poi che il datore di lavoro, qualora ritenga di procedere alla nomina di più medici, deve individuare “tra essi un medico con funzioni di coordinamento”.
In definitiva, si può affermare che la norma in questione, dopo aver previsto la possibilità di nominare più medici, ha in aggiunto disposto che, tutte le volte in cui venga esercitata tale facoltà, debba necessariamente essere nominato tra di essi anche il medico con funzioni di coordinamento. Per cui appare ai fini che qui interessano irrilevante accertare se l’azienda è o meno articolata in più unità produttive, e se pertanto legittimamente erano stati nominati più medici, in quanto tale norma impone in tali ipotesi (cioè nelle ipotesi in operano in un’unica azienda più medici competenti) di nominare un coordinatore.


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Redazione InSic

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