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SINP: cosa prevede l’intesa quadro INAIL-Regioni

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INAIL annuncia l’Intesa raggiunta con la Conferenza Stato-Regioni per il rafforzamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione: sarà maggiore la condivisione dei dati con gli enti territoriali.

Ecco gli obiettivi e le finalità dell’intesa quinquennale.

SINP: Accordo INAIL-Regioni, più scambio dei dati su infortuni e malattie professionali

L’accordo stretto fra INAIL e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome avrà durata quinquennale e prevede una maggiore condivisione dei dati con gli enti territoriali, disciplinando in particolare le modalità di accesso ai servizi Flussi informativi, Registro delle esposizioni e Registro infortuni dell’Istituto.

Qual è lo scopo? rendere più efficaci le attività di contrasto degli infortuni e delle malattie professionali.

Non solo: si vuole migliorare le attività di prevenzione rivolte alla sicurezza sul lavoro: “grazie a una ricognizione più attenta sulle condizioni di sicurezza nei territori si possono migliorare anche le capacità di scoprire e intervenire su mancate o non corrette applicazioni di norme e procedure. A questo serve la condivisione dei dati, a questo serve l’impegno Regioni-Inail per rafforzare l’attività preventiva e di tutela dei lavoratori” spiega il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga.

Secondo D’Ascenzo, commissario straordinario INAIL, la Convenzione si inserisce nel percorso di rafforzamento del SINP che passa dalla maggiore necessità di condividere i dati: “Attraverso un’efficace condivisione dei dati, possiamo contribuire a rendere più incisive le azioni di prevenzione sul territorio per contrastare il drammatico fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali e tutelare la salute dei lavoratori”.

Regioni e INAIL: dove sono i dati su infortuni e malattie professionali?

In che modo sono conidivisi i dati sugli infortuni e malattie professionali?

A disposizione esiste già

  • il servizio Flussi informativi, strumento gestionale di sistematizzazione e condivisione delle conoscenze tra Regioni, Province autonome, Dipartimenti di prevenzione delle Asl/Ats e Direzioni regionali Inail: permette di consultare le informazioni relative agli infortuni e alle malattie di origine professionale dei lavoratori infortunati e tecnopatici e alle aziende collegate a tali eventi, con i relativi indicatori per la programmazione delle politiche di intervento.
  • Poi c’è il Registro delle esposizioni attraverso il quale possibile accedere ai dati sull’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e ad agenti biologici, che riguardano gli agenti utilizzati, i lavoratori esposti, l’attività svolta dal dipendente e il valore dell’esposizione in termini di intensità, frequenza e durata, allo scopo di pianificare l’attività di vigilanza e le politiche di prevenzione a livello epidemiologico, anche nell’ottica di un completo programma di promozione della salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.
  • Infine, il Registro infortuni a disposizione degli organi preposti all’attività di vigilanza che contiene i dati che riguardano le denunce di infortunio pervenute telematicamente all’Istituto a partire dal 23 dicembre 2015 e quelli relativi alle comunicazioni di infortunio effettuate dal 12 ottobre 2017, ai soli fini statistici e informativi, da tutti i datori di lavoro e i loro intermediari, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private.

Per approfondire:

Che cos’è il SINP?

Il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione o SINP è stato introdotto con Decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 che ha fissato l’obbligo per i datori di lavoro, a partire dal 12 ottobre 2017, di comunicare all’Inail entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (obbligo che deriva dall’art. 21 del d.lgs. 151/2015), i dati relativi agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento.

Le ultime novità normative riguardano il Decreto Fiscale che ha modificato l’art.8 del SINP prevedendo che:

  • gli organi di vigilanza dovranno alimentare un’apposita sezione della banca dati, dedicata alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei luoghi di lavoro.
  • l’INAIL dovrà rendere disponibili alle Aziende sanitarie locali e all’Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate e agli infortuni denunciati.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter).

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Mail: a.mazzuca@insic.it

Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it