Il nuovo decreto-legge n. 159 del 31 ottobre 2025 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.254 introduce misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
Tra le novità, previste numerose modifiche al D.Lgs. 81/08 in materia di: patente a crediti, prevenzione molestie e violenza, accertamenti di alcol e tossicodipendenza, DPI e cadute dall’alto, soggetti accreditati all’erogazione della formazione, tutele per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro e per i volontari, norme UNI e near miss.
- Per un approfondimento qualificato sulle novità introdotte dal DL n. 159/2025, non perdere il Corso di Formazione “Il mondo della sicurezza tra modifiche normative e novità giurisprudenziali”, un’esperienza unica grazie alla presenza di un relatore d’eccezione: il Prof. Raffaele Guariniello, figura di spicco nel panorama giuridico italiano.
Nell'articolo
Il nuovo DL n. 159/2025 per rafforzare la Sicurezza nei luoghi di lavoro
Vista la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare l’azione di Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il nuovo decreto-legge del n. 159 del 31 ottobre 2025, composto da 21 articoli e un Allegato, introduce misure atte a ridurre gli infortuni sul lavoro e premiare i datori di lavoro virtuosi, apportando numerose modifiche anche al D.lgs. 81/08. Potenziate inoltre le attività di vigilanza e incrementate le sanzioni.
Il decreto-legge in esame è entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (31 ottobre 2025). Sarà ora presentato alle Camere per l’iter di conversione in legge.
Incentivi alle imprese virtuose e provvedimenti per l’agricoltura
Il nuovo DL del 31 ottobre 2025, n. 159 autorizza l’INAIL – a partire dal 1° gennaio 2026 – alla revisione delle aliquote per l’oscillazione in bonus per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare le imprese che dimostrano un andamento positivo in materia di sicurezza (art. 1).
Inoltre, le imprese che intendono aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità dovranno dimostrare l’assenza di contravvenzioni e sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 2).
Subappalto, badge di cantiere e patente a crediti
l decreto mira inoltre ad orientare, in via prioritaria, l’attività di vigilanza dell’INL nei confronti dei datori di lavoro che ricorrono allo strumento del subappalto pubblico e privato (art. 3).
Al comma 2 dell’art. 3 del decreto-legge, vengono introdotte disposizioni specifiche per il badge di cantiere, in particolare: «Al fine di garantire la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, … sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera u), e dall’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81/08, nonché dall’articolo 5 della legge 13 agosto 2010, n.136, dotata di un codice univoco anticontraffazione».
Quest’ultima, utilizzata come badge, deve essere resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).
Prevista infine l’individuazione di ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato (oltre al settore edile) tramite decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali – sentite le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative – da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
Decurtazione crediti patente e potenziamento dell’INL
In materia di patente a crediti, per effetto dell’art. 3, comma 4, del Decreto-legge in parola viene aggiunto un comma 7-bis all’art. 27 del D.lgs. 81/08 che prevede, per i casi di cui al n. 21) dell’Allegato I-bis (anch’esso oggetto di modifica), che la decurtazione dei crediti avvenga all’atto della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza. A tal fine, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale nazionale del sommerso (PNS).
Viene inoltre incrementata da €6.000 a €12.000 la sanzione amministrativa minima prevista in caso di mancanza della patente o del documento equivalente.
Il nuovo provvedimento sancisce infine (all’art. 4) il potenziamento dell’organico in forza all’INL e del contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro.
Interventi in materia di prevenzione e di formazione
Tra gli obiettivi del nuovo decreto legge, lo abbiamo detto in apertura, quello di avviare misure in grado di rendere più efficace la formazione e la prevenzione. Tali misure sono ricomprese in particolare nelle disposizioni dell’art. 5 che apportano una serie di modifiche al D.Lgs. 81/08. Tra queste:
- all’art. 11, viene inserito un nuovo comma 4-bis, il quale prevede che: «A decorrere dall’anno 2026, l’INAIL… trasferisce annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione… un importo non inferiore a 35.000.000 di euro…. destinato al finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale, ulteriori rispetto a quelli disciplinati al comma 1, lettera c), … nonché al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale».
- sempre all’art. 11, dopo il comma 5-bis sono inseriti i commi 5-ter e 5-quater che prevedono: “al fine di incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica, l’INAIL promuove… interventi di formazione in materia prevenzionale… nonché interventi di sostegno rivolti in particolare alle micro, piccole e medie imprese, per l’acquisto e l’adozione nell’organizzazione aziendale di dispositivi di protezione individuale caratterizzati da tecnologie innovative e sistemi intelligenti.
Prevenzione violenza e molestie: ampliate le misure generali di tutela del D.Lgs. 81/08
Il testo del nuovo decreto prevede – sempre all’art. 5, comma 1, lett. c) – una rilevante modifica all’articolo 15, co. 1, del D.Lgs. 81/08, rubricato “Misure generali di tutela”. Dopo la lettera z) viene aggiunta di una nuova lettera che dispone:
- z-bis) la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62″.
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
L’art. 5 del Decreto-legge n. 159/2025 prevede inoltre modifiche all’art. 37 del TUSL e in particolare:
- al comma 11, viene aggiunto il periodo: «Per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta».
- il comma 14 è sostituito dal seguente: «Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL)… Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore è considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli obblighi di cui al presente decreto».
Sorveglianza sanitaria e accertamenti di alcol e tossicodipendenza
Il nuovo Decreto Sicurezza 2025 – sempre all’art. 5 – apporta una modifica all‘art. 41 del D.Lgs. 81, relativo alla Sorveglianza sanitaria, prevedendo la sostituzione del comma 4-bis, con il seguente:
- “4-bis. Entro il 31 dicembre 2026, mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, concluso previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcol dipendenza. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trascorsi sessanta giorni dal termine di cui al primo periodo, è autorizzato a intervenire con proprio decreto per l’attuazione di quanto stabilito dal medesimo primo periodo.“
Ulteriore modifica, sul medesimo tema, è introdotta anche dall’art. 17 del DL n. 159/2025, che all’articolo 41, comma 2, del D.Lgs. 81/08 aggiunge una nuova lettera (e-quater) e una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche:
- «e-quater) visita medica, effettuata prima o durante il turno lavorativo, in presenza di ragionevole motivo di ritenere che il lavoratore si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di alcol o di sostanze stupefacenti o psicotrope, finalizzata alla verifica che il lavoratore non si trovi sotto effetto delle predette sostanze, per le attività lavorative ad elevato rischio infortuni individuate ai sensi dell’articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e dell’articolo 125 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di controlli relativi all’assunzione di alcool e di sostanze stupefacenti, psicotrope o psicoattive».
Obblighi del Datore di Lavoro: DPI e indumenti di lavoro
Il provvedimento dispone una modifica anche in relazione agli obblighi per il Datore di lavoro previsti all’art. 77 del D.lgs. 81/08. In particolare al comma 4, la lettera a) viene sostituita dalla seguente:
- «a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; tale obbligo si applica anche per specifici indumenti di lavoro che assumono la caratteristica di DPI, previa loro individuazione attraverso la valutazione dei rischi».
Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Novità anche in materia di scale (art. 113 del D.lgs. 81/08) e per quanto riguarda i Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto con la revisione dell’intero art. 115 del TUSL.
L’art. 5 del decreto-legge n. 159/2025 prevede, in proposito, quanto segue:
- all’art. 113, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 2 metri, aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, fissate ad un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere provviste, in alternativa, in base alla valutazione del rischio, di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto di cui all’articolo 115 o di una gabbia di sicurezza. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Nel caso di adozione della gabbia di sicurezza la medesima deve essere dotata di maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di 60 centimetri».
- l’articolo 115 è sostituito dal seguente:
«Art. 115 (Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto). -
1. Nei lavori in quota i sistemi di protezione collettiva a cui dare
priorita' rispetto ai sistemi di protezione individuale, come
previsto all'articolo 111, comma 1, lettera a), in via prioritaria,
sono:
a) parapetti;
b) reti di sicurezza.
2. Qualora non sia stato possibile attuare quanto previsto al
comma 1, e' necessario che i lavoratori utilizzino sistemi di
protezione individuale idonei per l'uso specifico quali:
a) sistemi di trattenuta;
b) sistemi di posizionamento sul lavoro;
c) sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi;
d) sistemi di arresto caduta.
3. Nella scelta dei sistemi di protezione individuale e'
prioritario procedere alla scelta dei sistemi di cui al comma 2,
lettere a), b) e c), rispetto al sistema di cui alla lettera d) del
medesimo comma 2.
4. I sistemi di cui al comma 2, costituiti da un dispositivo di
presa del corpo e da un sistema di collegamento, devono essere
assicurati a un punto di ancoraggio sicuro.
5. I sistemi di cui al comma 2, lettera c), devono rispettare
quanto previsto all'articolo 111, comma 4, e all'articolo 116.»
Accordo Stato-Regioni su soggetti accreditati alla formazione
L’art. 6 del nuovo provvedimento si occupa dei soggetti accreditati allo svolgimento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e mira all’innalzamento del livello qualitativo degli stessi, demandando ad un nuovo Accordo Stato-Regioni – da emanarsi entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto – l’individuazione dei criteri e dei requisiti per l’accreditamento.
Il testo del decreto-legge prevede che i criteri e i requisiti disposti dal futuro accordo “devono essere riferiti alla competenza e certificata esperienza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, all’adeguata organizzazione, nonché alle risorse dei soggetti che erogano la formazione. I suddetti requisiti devono essere detenuti, ai fini della conferma dell’accreditamento, anche dai soggetti già accreditati“.
Sicurezza degli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
L’art. 7 del DL n. 159/2025 prende in esame la tutela assicurativa INAIL e il rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro. Nello specifico si prevede:
- il rafforzamento della tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro, estendendo la copertura anche agli infortuni in itinere.
- Al fine di garantire un ambiente di apprendimento sicuro e conforme agli obiettivi formativi previsti dai percorsi di formazione scuola-lavoro… le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.
Borse di studio INAIL
All’art. 8 del decreto è prevista infine l’introduzione a carico dell’INAIL di una borsa di studio annuale per studenti superstiti di persone decedute per infortuni sul lavoro o malattie professionali, finalizzata al sostegno delle relative attività.
Disposizioni in materia di norme UNI
All’art. 10 sono poi definite Disposizioni in materia di norme UNI, con modifiche all’articolo 30 del D.Lgs. 81/08. Nello specifico il comma 1, lett. a) dispone che:
- al comma 5, primo periodo, le parole: «al British Standard OHSAS 18001:2007» sono sostituite dalle seguenti: «la norma UNI EN ISO 45001:2023+A1:2024»;
Lo stesso comma, lett. b) dell’art. 10 del nuovo decreto-legge specifica che dopo il comma 5-bis dell’art. 30 del TUSL venga inserito un nuovo comma:
- «5-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali promuove la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente nazionale di normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme tecniche di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e della sicurezza sul lavoro, nonché per l’elaborazione, da parte di UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicare periodicamente sui siti internet istituzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INAIL e dell’UNI».
Trasparenza, sicurezza e SIISL
L’art. 14 del DL n. 159/2025 riporta le Disposizioni per favorire l’occupazione e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso il Sistema informativo per l’Inclusione sociale e lavorativa.
In particolare: con l’obiettivo “di favorire la trasparenza nel mercato del lavoro e le pari opportunità tra i lavoratori – nonché di rafforzare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro… – a decorrere dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati che chiedono benefici contributivi per l’assunzione di personale alle proprie dipendenze pubblicano la disponibilità della posizione di lavoro sul Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Per il riconoscimento dei benefici, resta fermo l’obbligo per il datore di lavoro di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Linee guida per l’identificazione dei near miss
Al fine di promuovere il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di ridurre l’incidenza degli infortuni, all’art. 15 del provvedimento viene disposto che il Ministero del lavoro, d’intesa con INAIL e sentite le parti sociali adotti:
- “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni da parte delle imprese con più di quindici dipendenti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità attraverso le quali le imprese di cui al presente comma comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese”.
Finalità per gli introiti delle sanzioni
L’art. 16 del nuovo decreto-legge si occupa delle attività di prevenzione e vigilanza dei dipartimenti di prevenzione territoriali del SSN in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le novità introdotte intervengono direttamente sul D.Lgs. 81/08, dove all’articolo 13, dopo il comma 6 sono inseriti tre nuovi commi che dispongono, tra l’altro, che:
«6-bis. Gli introiti di cui al comma 6… sono esclusivamente finalizzati ad attività di sorveglianza epidemiologica di rischi e danni associati all’esposizione professionale, al rafforzamento dell’attività svolta dai servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro mediante l’acquisizione di personale aggiuntivo a tempo determinato o con altre tipologie di lavoro flessibili, di risorse strumentali, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale o di promozione del miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche con azioni di comunicazione rivolte alla popolazione…».
Sicurezza dei Volontari: nuove disposizioni
L’art. 18 rubricato “Organizzazioni di volontariato della protezione civile” prevede che vengano apportate una serie di modifiche al D.lgs. n. 81/08. In particolare all’articolo 3, comma 3-bis:
- al primo periodo, le parole: «e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco,» sono soppresse;
- è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei riguardi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano esclusivamente nei limiti e con le modalità previsti dall’articolo 3-bis.».
Dopo l’articolo 3 del D.Lgs. 81/08 è inserito quindi l’art. 3-bis (Organizzazioni di volontariato della protezione civile) che prevede, tra l’altro:
- 2. Ai fini dell’applicazione del presente decreto:
a) il volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività di cui ai commi 3 e 4, fermo restando il dovere di prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, presenti nelle sedi delle organizzazioni nonché sui luoghi di intervento, di formazione e di esercitazione, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e informazione, alle istruzioni operative, alle procedure, alle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale in dotazione… - 3. …Il controllo sanitario può essere assicurato dalle componenti mediche interne delle organizzazioni, ove presenti, ovvero mediante accordi tra organizzazioni, ovvero dalle strutture del Servizio sanitario nazionale pubbliche o private accreditate.
- 5. Le sedi delle organizzazioni di cui al comma 1, lettera a), salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile non sono considerati luoghi di lavoro.
Strumenti di approfondimento per la Sicurezza sul Lavoro
Arricchisci le tue conoscenze in materia di Sicurezza sul Lavoro e Prevenzione, con i Libri di EPC Editore e i Corsi di formazione di Istituto Informa:







- Scopri Epc safety, la piattaforma Cloud per valutare i rischi per la salute e la sicurezza in azienda e gestire i relativi adempimenti da qualsiasi dispositivo connesso a internet.


Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

