Prevenzione degli infortuni nei lavori in quota

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L’esecuzione dei lavori nelle costruzioni ed in quota ha rappresentato da sempre una fonte di rischio molto elevato per la sicurezza dei lavoratori. Per questa ragione, soprattutto negli ultimi anni, era stata oggetto di interventi legislativi finalizzati a ridurre il numero di infortuni correlati.

In questo articolo esaminiamo la normativa, i rischi connessi ai lavori in quota e i dispositivi di protezione individuale.

Lavori in quota infortuni: la normativa

Il D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, nel modificare il D.Lgs. 626/1994, aveva introdotto il concetto di lavoro in quota. L’“attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile”, è la definizione ora contenuta nell’art. 107 D.Lgs. 81/2008.

Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto alcune novità. Nel recepire parte della normativa abrogata (D.P.R. 164/1956, D.P.R. 547/1955), sono stati introdotti principi al passo con i tempi. Nel caso dei ponteggi, il D.P.R. 164/1956 prevedeva un ancoraggio tramite sistemi a rombo; l’attuale norma consente invece anche l’adozione di sistemi di pari efficacia, lasciando al datore di lavoro la possibilità di adottare nuove tecnologie.

Altra “novità” introdotta dall’art. 105 è l’estensione ai lavoratori autonomi del campo di applicazione della normativa antinfortunistica inerente i lavori in quota.

Linee guida Ispesl contro le cadute dall’alto

L’ISPESL ha predisposto la “Linea guida per la scelta, l’uso e la manutenzione di dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto. Sistemi di arresto caduta”, che rappresenta un efficace strumento per l’elaborazione della valutazione dei rischi e per l’individuazione e scelta dei DPI.

Infortuni lavori in quota: l’analisi dei rischi

Considerando le specifiche misure da attuare nei lavori in quota a tutela dei lavoratori, occorrerà effettuare un’analisi dei rischi. Questa sarà relativa all’identificazione dei pericoli di caduta dall’alto e la stima della probabilità di accadimento. Successivamente il datore di lavoro individuerà le misure collettive che consistono nell’eliminazione del rischio stesso, se attuabile, o nell’analisi delle misure di sicurezza da mettere in atto.

Nei lavori in quota l’attenzione da porre ai cosiddetti rischi residui è sicuramente alta, tanto che, quasi sempre, si rende necessario l’uso di DPI di posizionamento o di arresto caduta. Il comma 5 dell’art. 111 del D.Lgs. 81/08 dispone che il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate, individui le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l’installazione di dispositivi di protezione contro le cadute.

Lavori in quota valutazione dei rischi

Una corretta valutazione dei rischi nei lavori in quota passa attraverso l’identificazione dei seguenti rischi:

Rischio caduta dall’alto

Rappresenta il rischio prevalente.
Il rischio di caduta dall’alto è un rischio per cui dovrebbe essere sempre garantita un’esposizione nulla. Nel rischio di caduta il lavoratore non è in grado di percepire l’entità del danno finché l’evento non si verifica; spesso, per sottovalutazione della situazione o troppa sicurezza, non si tiene conto di questo aspetto.

Rischio da sospensione

Può avvenirein seguito a una caduta trattenuta da DPI, anche con perdita di conoscenza.
Per poter ridurre questo rischio è necessario ridurre la probabilità che si verifichino cadute; è importante inoltre organizzare un efficiente sistema di emergenza. E’ fondamentale garantire un intervento rapido non appena il lavoratore si trovasse in stato di sospensione.

Rischi ambientali

Sono dovuti alle variazioni delle condizioni climatiche, scivolosità ripiani, scariche atmosferiche, incendi.
Il lavoro in quota può svolgersi in ambienti soggetti a rischi particolari; dovuti a pericoli oggettivi, dati dalla conformazione del sito o dalla situazione contingente del luogo di lavoro, che possono risultare aggravati dalle condizioni meteorologiche. La pianificazione delle attività dovrebbe tenere conto delle condizioni meteorologiche.

Rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi

La movimentazione manuale dei carichi costituisce un rischio correlato alle attività tipiche dei lavori in quota (montaggio di ponteggi, spostamento di scale, esecuzione del lavoro, ecc.).
Il sollevamento e abbassamento dei carichi con mezzi meccanici nello spazio di lavoro è spesso coincidente con i lavori in quota; questo sia durante l’approntamento delle opere provvisionali e sia durante lo svolgimento vero e proprio del lavoro.

Rischi relativi al sollevamento/abbassamento dei carichi

Il sollevamento e abbassamento dei carichi con mezzi meccanici nello spazio di lavoro è spesso coincidente con i lavori in quota. Questo sia durante l’approntamento delle opere provvisionali, sia durante lo svolgimento vero e proprio del lavoro.
Eventuali aree del cantiere preposte alla movimentazione delle merci andranno segnalate e protette per evitare danni ai lavoratori

Rischi concorrenti

Si tratta dirischi che possono concorrere nell’eventuale caduta dall’alto, per esempio presenza di vento e pioggia, riduzione campo visibilità, scarsa aderenza calzature, ecc.).

DPI per i lavori in quota: quali tipologie

Nello svolgimento dei lavori in quota sono richiesti DPI specifici.
I dispositivi di protezione individuale vanno adottati dove è presente il rischio di caduta.
I DPI si possono suddividere in funzione della loro tipologia di azione secondo lo schema presentato nell’immagine.

Dispositivi per il posizionamento e la trattenuta sul lavoro e la prevenzione della caduta dall’alto

Appartengono a questa famiglia quei sistemi di posizionamento che sono destinati a sostenere gli addetti che devono operare in altezza con sostegno su pali o altre strutture. Questi consentono di poter lavorare con entrambe le mani libere. I sistemi di trattenuta hanno lo scopo di prevenire le cadute dall’alto, impedendo al lavoratore di raggiungere la zona in cui sussiste il rischio di caduta dall’alto, ma non hanno alcuna funzione di arresto delle cadute.

Dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto

Appartengono a questa famiglia i sistemi di arresto della caduta e i dispositivi di discesa. I sistemi di arresto della caduta comprendono un’imbracatura per il corpo, un assorbitore di energia e un sistema di collegamento ad un punto di ancoraggio sicuro. Sono destinati ad arrestare le cadute grazie anche all’ancoraggio a un punto fisso.

Sono utilizzati per il salvataggio e l’evacuazione di emergenza i dispositivi di discesa con cui una persona può scendere da sola, o con l’assistenza di una seconda persona, a velocità limitata da una posizione elevata ad una posizione più bassa.

La manutenzione dei DPI per i lavori in quota

La norma EN 365 prevede che i DPI anticaduta siano oggetto di periodica manutenzione; ispezionati periodicamente e riparati in maniera idonea quando necessario da una persona competente. La persona competente deve essere in grado di identificare e valutare l’entità dei difetti; dovrebbe avviare l’azione correttiva da intraprendere e dovrebbe avere la capacità e le risorse necessarie per fare tutto ciò.

Il fabbricante, oltre alla marcatura e all’imballaggio, fornirà insieme al DPI anche istruzioni per:

  • uso;
  • manutenzione;
  • ispezioni periodiche;
  • riparazione.

Tra le varie informazioni che il fabbricante deve fornire e che possono essere reperite nelle istruzioni d’uso c’è la dichiarazione dei limiti noti alla vita utile sicura del prodotto o di tutte le parti del prodotto. Inoltre raccomandazioni su come determinare il periodo oltre il quale il prodotto non è più sicuro per essere utilizzato. Se riportata nel manuale d’uso, la vita utile del DPI è da intendersi dalla data di produzione, non dal primo utilizzo.

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Redazione InSic

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