2. Lavori con amianto: chiarimenti INL su notifiche e piani di lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08

Amianto e sicurezza: precisazioni INL sugli obblighi di notifica previsti dal D.Lgs. 81/08

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In base a quanto stabilito dagli articoli 250 e 256 del D.Lgs. n. 81/2008 – Protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto – l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito indicazioni operative in merito all’obbligo di comunicazione all’Organo di Vigilanza competente.

Cosa prevede il Testo Unico sulla sicurezza in materia di amianto

Prima di iniziare qualsiasi intervento di manutenzione o demolizione, il datore di lavoro deve adottare ogni misura utile per verificare la presenza di materiali contenenti amianto, anche attraverso informazioni fornite dai proprietari dei locali.

In caso di dubbio, si applicano le disposizioni del Capo III del D.Lgs. 81/08, dedicate alla protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto.

In proposito, il D.Lgs. 81/08 (TUSL) all’art. 246 specifica che – fermo restando quanto previsto dalla Legge 27 marzo 1992, n. 257 – le norme del TUSL si applicano a “tutte le rimanenti attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate”.

Notifica all’organo di vigilanza: l’art. 250 del D.Lgs. 81/08

L’articolo 250 del Testo Unico stabilisce che, prima dell’inizio dei lavori previsti all’art. 246, il datore di lavoro deve presentare una notifica all’organo di vigilanza competente per territorio.

La comunicazione può essere inviata in modalità telematica, direttamente o tramite organismi paritetici o associazioni datoriali.

La notifica in questione deve contenere almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

  • ubicazione del cantiere;
  • tipi e quantitativi di amianto manipolati;
  • attività e procedimenti applicati;
  • numero di lavoratori interessati;
  • data di inizio dei lavori e relativa durata;
  • misure adottate per limitare l’esposizione dei lavoratori all’amianto.

Ogni modifica delle condizioni di lavoro che possa aumentare il rischio di esposizione alla polvere proveniente dall’amianto o da materiali contenenti amianto, comporta l’obbligo di nuova notifica all’autorità competente.

Lavori di demolizione o rimozione dell’amianto: la comunicazione del piano di lavoro (art. 256)

Quando si effettuano lavori di demolizione o rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto – da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto – l’articolo 256 del D.Lgs. 81/08 impone che il datore di lavoro, prima dell’inizio delle attività predisponga un piano di lavoro.

Tale documento deve prevedere misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell’ambiente esterno e deve contenere informazioni su:

  • rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell’applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l’amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;
  • fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;
  • verifica dell’assenza di rischi dovuti all’esposizione all’amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto;
  • adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
  • adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
  • adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all’articolo 254, delle misure di cui all’articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;
  • natura dei lavori, data di inizioe loro durata presumibile;
  • luogo ove i lavori verranno effettuati;
  • tecniche lavorative adottate per la rimozione dell’amianto;
  • caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare.

Il TUSL prevede quindi che copia di tale piano di lavoro venga inviata all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori. Se entro 30 giorni l’organo di vigilanza non richiede integrazioni o modifiche e non formula prescrizioni, il datore di lavoro può eseguire i lavori.

L’invio della documentazione in questione sostituisce gli adempimenti previsti all’articolo 250, D.lgs. 81/08.

Requisiti per le imprese che effettuano lavori con amianto

L’art. 256, comma 1, del D.Lgs. 81/08 precisa che lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all’articolo 212 del D.Lgs. 152/2006.

Si tratta di un requisito essenziale per garantire la competenza tecnica e la tutela della salute dei lavoratori.

Chi è l’organo di vigilanza competente: chiarimenti INL

A seguito della Legge n. 215/2021, la competenza in materia di tutela della salute e della sicurezza è stata estesa all’INL per tutti i settori produttivi.

Pertanto, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 81/08, l’organo di vigilanza deve intendersi sia come ASL sia come Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Competenze operative: le precisazioni dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Nella nota del 3 settembre 2025, l’INL ha richiamato l’Accordo CSR, 27 luglio 2022 n. 142 Indicazioni operative per le attività di controllo e vigilanza ex art. 13 D.Lgs. 81/2008 modificato dal d.l. n.146/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021”, che definisce un modello di collaborazione tra INL e Regioni/ASL.

Il documento, approvato in Conferenza Stato-Regioni, stabilisce criteri uniformi per coordinare l’attività ispettiva in materia di salute e sicurezza sul lavoro e garantire coerenza nell’applicazione della normativa. In attesa di una definizione condivisa delle competenze operative, le ASL continuano a rilasciare i pareri/autorizzazioni in questione.

Quindi, ad oggi, l’obbligo di comunicazione previsto dagli articoli 250 e 256 del D.Lgs. 81/08 si adempie inviando le relative comunicazioni esclusivamente alla ASL competente per territorio.

La nota INL del 3 settembre 2025 pdf

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