Arriva in Gazzetta Ufficiale l’ACCORDO 17 aprile 2025 per la Formazione in Sicurezza sul lavoro, un Atto unico che racchiude tutti i precedenti accordi per la formazione dei soggetti della prevenzione (lavoratori, dirigenti, preposti) nonché il RSPP e persino il Datore di Lavoro, oltre alla formazione per gli addetti alle macchine e attrezzature.
Ne parliamo con Daniele Marmigi, esperto di Salute e Sicurezza sul Lavoro a livello nazionale, Professore Universitario presso l’Università di Tor Vergata e Direttore Tecnico dell’Istituto Informa, per capire quali sono le novità e le criticità dell’Accordo alle quali occorre prestare attenzione e per fornire qualche indicazione in più alle imprese, ai formatori, agli enti di formazione per orientarsi ai nuovi obblighi in vista.
- L’Accordo per la Formazione in sicurezza: le novità, le imprese e il mercato dei formatori
- Il Progetto formativo e le nuove metodologie didattiche
- Enti formatori ed accreditamento: cambiano le regole con il nuovo Accordo per la Formazione 2025
- Formazione e aggiornamento dei soggetti della prevenzione secondo il nuovo Accordo del 17 aprile 2025, cosa cambia?
- Formazione in e-learning, i nuovi orientamenti
- La formazione del Datore di Lavoro in e-learning
- Formazione addetti alle attrezzature: superato l’Accordo 2012, quali integrazioni e aggiornamenti?
- Formazione del RSPP, cosa cambia con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025?
- Crediti formativi pregressi e riconoscimento, quali sono le regole del nuovo Accordo 2025?
- Accordo Formazione 2025 e tecnologie emergenti, cosa manca?
- Accordo Stato-Regioni in materia di sicurezza sul lavoro: un atto sistemico?
- Strumenti e soluzioni per la sicurezza sul lavoro
- Risorse per una Formazione coinvolgente e interattiva
L’Accordo sulla Formazione per la sicurezza: novità per imprese e formatori
In un tuo precedente articolo per InSic avevi indicato alcune delle principali novità di questo Accordo. Ora ti chiedo un parere generale: è davvero un Accordo che innova concretamente il modo di fare formazione per la sicurezza sul lavoro in Italia o è un “atto di passaggio”, una revisione necessaria alla luce degli oltre 14 anni dai primi Accordi per la Formazione?
L’Accordo approvato dalla Conferenza Stato-Regioni, e recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, può sicuramente essere considerato un passaggio fondamentale, per quanto non esaustivo, nel processo di razionalizzazione e riordino della disciplina che regola la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro; si presenta come un tentativo di sistematizzare una serie di disposizioni normative stratificatesi nel tempo, ciascuna delle quali era figlia del proprio specifico contesto socio-normativo. In tal senso, l’Accordo assolve alla funzione, non trascurabile, di consolidare le principali direttrici della formazione, fornendo un quadro di riferimento unico, pur mantenendo un'impostazione tuttora ancorata a logiche prevalentemente tradizionali; le innovazioni introdotte, come l’esplicita legittimazione della videoconferenza sincrona e l’introduzione del progetto formativo, evidenziano un’intenzione di avvicinare la norma alla pratica diffusa, riconoscendo strumenti già da tempo adottati nel mondo produttivo.
Tuttavia, il fatto stesso che si intervenga con così tanto ritardo su aspetti ormai ampiamente consolidati nella prassi operativa – si pensi alla formazione a distanza sincrona utilizzata su larga scala già durante l’emergenza pandemica – lascia emergere una certa difficoltà nel cogliere in tempo reale le evoluzioni dei contesti formativi.
Ma l'Accordo risponde concretamente alle esigenze delle imprese?
L’impianto generale dell’Accordo, pur mostrando un’elevata coerenza interna e un’apprezzabile struttura formale, sembra ancora poco tarato sulle esigenze delle micro e piccole imprese, che costituiscono la stragrande maggioranza del tessuto imprenditoriale italiano; a fronte di adempimenti strutturati e documentati, si rischia di porre un carico gestionale sproporzionato a realtà che, spesso, non dispongono di risorse interne specialistiche.
Attenzione alla clausola in premessa che consente alle Regioni e Province autonome di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli. Potrebbe, se non governata con attenzione, generare una difformità applicativa sul territorio nazionale che comprometterebbe il principio di omogeneità, minando l’efficacia stessa del tentativo di uniformazione normativa.
Le scelte riguardo all’identificazione dei soggetti formatori, mettono davvero un freno alla crescita e diffusione di enti, anche di piccole dimensioni che negli anni hanno proliferato in un mercato “saturo” nel quale le competenze dei docenti e la qualità della formazione dovrebbe essere al primo posto?
L’Accordo introduce, con maggiore precisione e rigore rispetto al passato, criteri di individuazione dei soggetti formatori e dei requisiti di qualificazione dei docenti, con l’intento dichiarato di valorizzare la qualità dell’offerta formativa e contrastare fenomeni di improvvisazione che, in alcune circostanze, hanno prodotto percorsi didattici di basso livello e di scarsa efficacia; sicuramente la previsione di standard minimi condivisi costituisce un passo importante nella direzione di un sistema formativo più solido e responsabile, allineato agli obiettivi sostanziali della prevenzione.
Tuttavia, è altrettanto evidente che l’adozione di tali criteri, se non accompagnata da misure di supporto, rischia di impattare in modo significativo sulle realtà di minori dimensioni, che rappresentano una parte non trascurabile del panorama formativo italiano; spesso questi enti, pur in assenza di una struttura amministrativa articolata, riescono a fornire un servizio efficace e ben integrato con il contesto territoriale in cui operano. Per evitare che la riforma si traduca in una selezione meramente amministrativa, sarebbe stato utile affiancare ai criteri oggettivi di accreditamento ex ante anche strumenti di valutazione ex post, in grado di misurare l’effettiva qualità erogata, oltre a sistemi premiali o di sostegno per chi dimostra di saper raggiungere risultati significativi.