La Commissione europea ha presentato la sesta revisione della direttiva 2004/37/CE (CMRD) con l’obiettivo di rafforzare la protezione dei lavoratori esposti ad agenti cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione. La proposta introduce nuovi limiti di esposizione per sostanze ad alto rischio come cobalto, idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e 1,4-diossano.
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Proposti nuovi valori limite di esposizione
Per garantire maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, la Commissione Ue ha proposto nuovi limiti di esposizione per una serie di sostanze specifiche. Oltre a stabilire tali limiti, la Commissione propone delle “annotazioni”, per informare i datori di lavoro e i lavoratori della possibile esposizione attraverso la pelle o altri mezzi e indicare quando sono necessarie misure di protezione supplementari.
Che cos’è la direttiva CMRD?
La direttiva CMRD (2004/37/CE) è la normativa europea che stabilisce misure di protezione per i lavoratori esposti a sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. La Commissione Ue ha recentemente proposto la sesta revisione per introdurre valori limite più stringenti per l’esposizione.
Cobalto e composti inorganici
Il cobalto, ampiamente utilizzato nella produzione di batterie e magneti, viene ora regolamentato con limiti molto stringenti:
- 0,01 mg/m³ per le particelle inalabili;
- 0,0025 mg/m³ per le particelle più fini che possono raggiungere più in profondità i polmoni.
Sono previsti valori transitori più alti per un periodo di sei anni, così da consentire alle industrie di adattarsi senza compromettere la competitività.
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)
Per gli IPA, presenti soprattutto nei settori siderurgico e metallurgico (in particolare nella produzione di acciaio, ferro e alluminio) e nei fumi di saldatura, è stato proposto un nuovo valore limite di 0,00007 mg/m³. Per agevolare l’adeguamento, per sei anni sarà applicato un limite transitorio pari al doppio del valore definitivo.
1,4-diossano
Sostanza utilizzata nei processi chimici e tessili, oltre che in alcuni detergenti per la casa, il 1,4-diossano sarà soggetto a un limite generale di 7,3 mg/m³ e un limite di esposizione a breve termine di 73 mg/m³. È consigliato anche un limite biologico per monitorare l’esposizione attraverso analisi cliniche.
Inclusione dei fumi di saldatura
Una delle novità più rilevanti riguarda l’inclusione dei fumi di saldatura tra le sostanze regolamentate dalla direttiva CMRD. Essi possono infatti contenere composti pericolosi come cromo, nichel e cadmio, già classificati come cancerogeni. L’inserimento di questa tipologia di fumi nella direttiva rende obbligatorie misure preventive e sistemi di protezione specifici per i saldatori e per chi lavora in ambienti con esposizione indiretta.
Impatti attesi e benefici economici
La Commissione stima che l’applicazione dei nuovi limiti potrà prevenire:
- circa 1.700 casi di tumore ai polmoni;
- oltre 19.000 casi di altre malattie gravi (danni polmonari, epatici e renali) nell’arco dei prossimi 40 anni.
Il beneficio economico atteso è di 1,16 miliardi di euro di costi sanitari risparmiati, oltre a un significativo miglioramento della qualità della vita per lavoratori e famiglie.
Cosa succede ora?
La proposta passa al Parlamento europeo e al Consiglio, che dovranno discuterla e approvarla. Una volta adottata, gli Stati membri avranno due anni per recepirla nelle specifiche normative nazionali.
In sintesi: cosa prevede la sesta revisione della direttiva CMRD
- Nuovi limiti di esposizione: introdotti per cobalto e composti inorganici, IPA (idrocarburi policiclici aromatici), 1,4-diossano, nonché fumi di saldatura tra le sostanze regolamentate dalla direttiva CMRD.
- Obiettivi di prevenzione: stimati 1.700 casi di tumore ai polmoni e oltre 19.000 altre malattie gravi evitati nei prossimi 40 anni.
- Benefici economici: fino a 1,16 miliardi di euro risparmiati in costi sanitari.
- Settori interessati: metallurgia, siderurgia, chimica, tessile, produzione di batterie e saldatura.
- Prossime tappe: il testo dovrà essere approvato da Parlamento UE e Consiglio; gli Stati membri avranno 2 anni per recepire la direttiva.
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