immagine simbolo della sentenza della Cassazione su infortuni sul lavoro e sicurezza dei macchinari e attrezzature di lavoro

Infortuni causati dalle modifiche di un macchinario: quali responsabilità

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La Corte di Cassazione Penale si esprime sulle responsabilità collegate al verificarsi di tre infortuni, accaduti con analoghe modalità e imputabili alla modifica di un macchinario finalizzata alla velocizzazione delle attività di produzione, necessaria per far fronte a consegne urgenti.

  1. I fatti: dinamica degli infortuni e ricostruzione degli eventi
    • I ripetuti infortuni alla linea 56
    • La modifica del macchinario e la mancata valutazione dei rischi
  2. Il ricorso in Cassazione: le violazioni contestate e gli obblighi di sicurezza
    • Gestione della linea di produzione e interruzione delle attività
    • Le violazioni del D.Lgs. 81/08
    • Sussistenza della colpa
    • Concatenazione causale degli eventi
    • L’aggravante della colpa cosciente
  3. Progettista o semplice esecutore? Definizione dei ruoli e delle responsabilità
  4. Le motivazioni della Cassazione: perché i ricorsi sono stati respinti
    • L’uso di macchinari senza adeguati presidi antinfortunistici
    • La scelta gestionale: gli obiettivi produttivi prevalgono sulla sicurezza
    • Mancata valutazione dei rischi derivanti dalle attrezzature
    • L’aggravante del non intervento dopo un infortunio
    • Posizione di garanzia del progettista: rilevano le mansioni svolte
    • Il ruolo di Dirigente di fatto
  5. La Sentenza n. 32255 del 29 settembre 2025
  6. Strumenti e risorse per l’approfondimento
  7. Approfondimenti a cura dell’autore

I fatti: dinamica degli infortuni e ricostruzione degli eventi

La Corte di appello conferma la pronuncia con la quale il Tribunale aveva condannato B.B. e A.A., il primo, nella qualità di delegato in materia antinfortunistica e, il secondo, nella qualità di dirigente di fatto e progettista della C. Spa, ritenendoli responsabili, in concorso fra di loro, delle lesioni gravi (art. 590 Cod. Pen.) subite dalla dipendente C.C., dal lavoratore D.D., dipendente della società di somministrazione lavoro R. I. Spa e da E.E., dipendente della cooperativa C.L.M..

In particolare, a B.B. si imputava la violazione dell’art. 70, comma 1, D.Lgs. n. 81/08 per aver messo a disposizione delle maestranze, e quindi anche di C.C., attrezzature di lavoro non conformi alle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

Ad A.A. si imputava la violazione dell’art. 22, comma 1, dello stesso decreto, in quanto, in qualità di progettista, non aveva rispettato i principi generali di prevenzione in materia di sicurezza del lavoro.

Sia al B.B. che al A.A. si imputava la violazione dell’art. 71, comma 2, D.Lgs. n. 81 per non aver preso in considerazione i rischi derivanti dalla scelta delle attrezzature di lavoro con riguardo agli infortuni occorsi ai tre lavoratori.

I ripetuti infortuni alla linea 56

A B.B. si imputava, con riferimento alle persone offese D.D. e E.E., anche la violazione dell’art. 70, comma 1, e dell'art. 18, comma 1 lett. h), D.Lgs. 81 in quanto, nonostante alle ore 16:00 del giorno precedente si fosse verificato un infortunio analogo, non aveva dato apposite istruzioni affinché i lavoratori abbandonassero il posto di lavoro o comunque la zona pericolosa.

Con riguardo alla dinamica dell’infortunio, era emerso che in data 12 dicembre 2017 la lavoratrice C.C., dipendente della C. da 18 anni, era stata spostata alle ore 15:00 sulla linea 56, perché vi era la necessità di confezionare in fretta i prodotti da consegnare ad un cliente. La lavoratrice si era accorta che alcuni colleghi non stavano confezionando i prodotti in modo corretto e, mentre spiegava loro come fare, alcuni flaconi si erano accumulati in fondo al nastro. A questo punto la C.C. aveva spostato i flaconi per evitarne l’accumulo, ma la mano le era rimasta incastrata tra il nastro trasportatore e l’invito metallico.

Il giorno successivo la lavoratrice E.E., assunta dalla Cooperativa C.L.M., che l’aveva mandata a lavorare presso la C., aveva riportato analoghe lesioni alle dita in quanto rimaste incastrate tra il nastro e il tavolino e, in quel frangente, D.D., assegnato a lavorare presso la C. con contratto di somministrazione con la R.I. in qualità di coordinatore della linea 56, nel soccorrere la lavoratrice E.E. aveva riportato analoghe lesioni in corrispondenza del medesimo nastro trasportatore, installato per velocizzare il lavoro.

La modifica del macchinario e la mancata valutazione dei rischi

La linea n. 56, all’epoca dei fatti, era una linea in fase di avviamento in quanto mancava l’ultima macchina della linea, al posto della quale era stato posizionato un tavolino per consentire l’inscatolamento manuale in luogo di quello automatico. Considerato che il tavolino aveva un’altezza inferiore di circa 7-10 centimetri rispetto al nastro trasportatore, era stato costruito e installato un invito metallico che consentiva al prodotto, giunto alla fine del nastro trasportatore, di scivolare sul tavolino.

L’incorporazione dell’invito metallico sull’ultimo nastro era stata eseguita senza alcuna valutazione dei possibili rischi a seguito della modifica del macchinario, nonostante l’invito metallico non fosse parte del nastro trasportatore e fosse di materiale completamente diverso ed estraneo.

Il ricorso in Cassazione: le violazioni contestate e gli obblighi di sicurezza

B.B. propone ricorso per Cassazione, articolando le proprie censure in cinque distinti motivi.

Gestione della linea di produzione e interruzione delle attività

Con il primo di questi, B.B. contesta di aver dato l’ordine di realizzare l’invito metallico per far partire la linea 56 e di farla partire prima dell’infortunio di C.C. e successivamente farla ripartire dopo questo evento. Secondo la difesa, B.B. non era presente in reparto quando si fece male la C.C. e lo stesso B.B. era assolutamente contrario a far ripartire la linea, tant’è che diede ordine di tenerla ferma sino a che non fosse stata messa in sicurezza e, anzi, a suo dire, il ricorrente nemmeno sapeva che la linea fosse stata fatta ripartire.

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Maurizio Prosseda

Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione