Security

In vigore il decreto di contrasto ai contenuti terroristici online

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Con DECRETO LEGISLATIVO 24 luglio 2023, n. 107 si adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici on-line.

Il decreto sarà in vigore dal 26 agosto 2023.

Il Decreto contiene alcune disposizioni fondamentali per individuare l’autorità competente a emettere gli ordini di rimozione (il PM, art.3) e quello competente al suo esame (il giudice per le indagini preliminari, art.4) e regola anche le possibilità dei prestatori di servizi di hosting a tutelarsi (art.5) e ricorrere contro le sanzioni (artt.7 e 8) cui possono essere esposti per aver ospitato i contenuti terroristici.

Chi emette gli ordini di rimozione dei contenuti terroristici?

In base all’articolo 4 del D.Lgs. n.107/2023 l’ufficio del pubblico ministero competente in base alle disposizioni del codice di procedura penale è l’autorità competente ad emettere l’ordine di rimozione nei confronti di un prestatore di servizi di hosting quando i contenuti terroristici sono riconducibili a un delitto con finalità di terrorismo.

Contenuti terroristici e Poteri del PM

Il pubblico ministero informa immediatamente il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo della ricezione della notizia di rimozione. Per l’emissione dell’ordine di rimozione, il pubblico ministero acquisisce ogni necessario elemento informativo e valutativo, anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo C.A.S.A.

Il pubblico ministero può, con decreto motivato, ritardare l’emissione dell’ordine di rimozione quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l’individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti.

L’ordine di rimozione è adottato con decreto motivato ed è portato a conoscenza dei destinatari preferibilmente per il tramite di agenti o ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti all’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione.

Interdizione dei contenuti terroristici online

In caso di contenuti generati dagli utenti e ospitati su piattaforme riconducibili a soggetti terzi, è disposta la rimozione dei soli specifici contenuti illeciti.

In caso di mancato adempimento, si dispone l’interdizione dell’accesso al dominio internet nelle forme e con le modalità di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale, garantendo comunque, ove tecnicamente possibile, la fruizione dei contenuti estranei alle condotte illecite.

Opposizione alla rimozione dei contenuti terroristici

I prestatori di servizi di hosting che hanno ricevuto l’ordine di rimozione e i fornitori dei contenuti che, in conseguenza dell’ordine, sono stati rimossi o resi inaccessibili, nei dieci giorni successivi alla conoscenza del provvedimento, possono presentare opposizione innanzi al giudice per le indagini preliminari, che provvede con ordinanza in camera di consiglio a norma dell’articolo 127 del codice di procedura penale. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza è ammesso unicamente per violazione di legge

Chi cura l’esame dell’ordine di rimozione dei contenuti terroristici?

In base all’articolo 4 competente per l’esame dell’ordine di rimozione dei contenuti terroristici è il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui il prestatore di servizi di hosting ha lo stabilimento principale o in cui il rappresentante legale del prestatore di servizi di hosting risiede o è stabilito.

La decisione del GIP è assunta, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.

Chi attua l’ordine di rimozione dei contenuti terroristici?

L’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione è l’autorità competente a emettere la decisione di rimozione, a sorvegliare l’attuazione delle misure specifiche adottate dai prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici e a emettere le ulteriori decisioni relative ad esempio, alle sanzioni.

Prestatori di servizi di hosting esposti a contenuti terroristici: come tutelarsi?

In base all’articolo 5 i prestatori di hosting possono impugnare le decisioni di rimozione assunte dall’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione e le altre decisioni prese dalla magistratura innanzi al competente tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla notifica.

Sanzioni amministrative per i prestatori di hosting

I prestatori sono soggetti a sanzioni amministrative differenziate.

L’articolo 7 distingue diverse ipotesi di sanzioni:

  • da 25.000 a 100.000 euro
  • da 50.000 a 200.000 euro
  • da 75.000 a 300.000 euro
  • l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da 100.000 a 400.000 euro
  • l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 100.000 a 400.000 euro
  • l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 250.000 sino ad euro 1.000.000 o, laddove superiore, sino ad un importo pari al 4 per cento del fatturato realizzato a livello mondiale dal prestatore di servizi di hosting nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione.

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Coordinamento editoriale Portale InSic.it – Formatore in salute e sicurezza sul lavoro – Content editor e Social media manager InSic.it

Antonio Mazzuca

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