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Strutture sanitarie e tempistica della conformità antincendio

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Nuovo quesito per il Corpo VVF: parliamo di strutture sanitarie e adeguamento antincendio: quale tempistica per la presentazione delle attestazioni di conformità antincendio?
Risponde la Direzione Centrale VVF che, per la ”SCIA parziale” non deve essere presentata l’attestazione di rinnovo periodico di cui
all’art. 5 del D.P.R. 151/2011: infatti, la presentazione della SCIA parziale riferita alla fase successiva di adeguamento alla normativa tecnica di prevenzione incendi assorbe all’obbligo del rinnovo della SCIA precedente.

Così la Direzione in risposta ad un quesito pervenuto dal Comando di Monza sull’adeguamento strutture sanitarie con ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno), case di riposo con oltre 25 posti letto e con assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di superficie > 500 m2.

Strutture sanitarie e adeguamento antincendio, la normativa di riferimento

Il D.M. 19 marzo 2015 costituisce aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche/private.

Il Decreto prevede che la presentazione della SCIA relativa a ciascuna fase successiva di adeguamento alla normativa tecnica debba avvenire entro un termine inferiore ai cinque anni.
Inoltre, disegna un percorso di adeguamento progressivo alle misure di prevenzione incendi per le strutture sanitarie attraverso fasi successive intermedie, per ognuna delle quali deve essere raggiunto un determinato livello di completamento degli interventi previsti.

Strutture sanitarie: i tempi per l’adeguamento antincendio

Si riporta il caso delle strutture sanitarie che, per l’adeguamento alla specifica normativa tecnica abbiano optato per le procedure ricomprese all’art. 5, comma 2 del D.M. 19 marzo 2015 e s.m.i. che prevede la presentazione della segnalazione certificata relativa al completo adeguamento antincendio della struttura.
In assenza di fasi intermedie, resta fermo l’obbligo di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio entro cinque anni dalla presentazione della relativa SCIA.
Lo conferma la Direzione Centrale Prevenzione dei Vigili del fuoco.

Il quesito presentato dal Comando di Monza alla Direzione Centrale

Il Comando di Monza/Brianza ruota intorno all’interpretazione dell’articolo 2 del decreto del Ministro dell’interno 19 marzo 2015: prevede scadenze differenziate per l’adeguamento delle strutture sanitarie esistenti con la conseguente presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, relativa alla sola parte di lavori di adeguamento indicati dalla normativa.

Quindi, il Comando prospetta che i titolari delle strutture sanitarie che hanno presentato la prima segnalazione certificata di inizio attività (parziale), entro la scadenza del 24 aprile 2016, dovranno presentare entro cinque anni dalla data di presentazione della SCIA parziale, l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio della SCIA parziale del 2016, indipendentemente dalla conclusione o meno dei lavori prescritti per le scadenze successive del 2020, 2023 e 2025.
Veniva allora richiesta conferma, per ragioni di uniformità di comportamento, della necessità di presentazione dell’attestazione di rinnovo periodico, ancorché riferita a lavori parziali di adeguamento.

Infatti, il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 non prevede alcuna esclusione per le SCIA parziali e, soprattutto, considerato che l’art. 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 sanziona penalmente l’omessa presentazione dell’attestazione di rinnovo.

Cos’è la SCIA e quando presentarla?

La SCIA antincendio va presentata ogni volta che viene avviata una nuova attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, oppure quando un’attività esistente viene modificata.

Il titolare delle attività che non ottempera agli obblighi di presentazione della SCIA o della richiesta di rinnovo periodico della conformità antincendio subisce una sanzione di natura penale. Questa considera l’importanza del bene giuridico protetto costituito «dalla sicurezza della vita umana, dall’incolumità della persona e dalla tutela dei beni e dell’ambiente»: quindi la condotta omissiva, configura un reato di pericolo.


Per saperne di più:

– leggi il nostro approfondimento su “Dal Certificato Prevenzione Incendi alla Scia: come è cambiata la normativa

– leggi l’articolo sulla rivista Antincendio sul n.6/2020 (sfoglia l’indice): “Segnalazione Certificata di Inizio Attività e Certificato di Prevenzione Incendi: l’abito non fa il monaco“, a cura di Antonio Annecchini, disponibile per utenti abbonati (non sei abbonato? abbonati qui)

– leggi l’articolo: Omissione della SCIA e dell’attestazione di rinnovo periodico” di M.Abate (Comando VV.F. di Milano – Dirigente Addetto) su Antincendio n.4/2019


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Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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Antonio Mazzuca

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