Protezione attiva, i gruppi antincendio a normativa europea

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“Nella previsione del Codice di Prevenzione Incendi la Strategia di Controllo dell’incendio (Punto S.6) impone per i Livelli di sicurezza più elevati (III, IV, V) l’impiego di impianti che nella stragrande maggioranza dei casi utilizzano l’acqua.
L’esigenza di disporre della necessaria portata di acqua al momento dell’intervento spesso contrasta con la effettiva capacità delle reti idriche cittadine di soddisfare pienamente questa esigenza, essendo ciò imputabile a ragioni diverse, di cui non ultima la sempre maggiore influenza del mutamento climatico, che attraverso la stagionalità condiziona pesantemente il regime di esercizio delle reti cittadine.
La soluzione del problema è così spesso individuata nel ricorso all’alimentazione idrica di tipo “privato” (sotto il controllo esclusivo dell’utente) basata su riserva idrica di adeguata capacità: l’operatività dell’impianto impone l’adozione di appositi macchinari di aspirazione e sollevamento che consistono in gruppi di pompaggio, le cui principali caratteristiche sono attualmente definite dalla norma EN 12845“.

L’articolo di Giuseppe Ascenzi (Ing. Componente della Commissione Manutenzioni Edilizie dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma) sul numero di giugno di Antincendio, analizza la norma d’impianto UNI EN 12845:2015 che regola la progettazione, l’installazione e la manutenzione di impianti fissi a sistema “sprinkler”.
Si sofferma poi sulle caratteristiche delle Pompe centrifughe ESP (End Suction Pump) e delle Pompe centrifughe VTP (Vertical Turbine Pump). Individua e commenta i parametri idraulici degli impianti e pone particolare attenzione alle alimentazioni che prevedano gruppi di pompaggio con serbatoi di accumulo (prescindendo dal caso di acquedotti, serbatoi a gravità o in pressione e sorgenti inesauribili).

Infine passa in rassegna i Rapporti Tecnici UNI/TR (UNI/TR 11365 di agosto 2010 e UNI/TR 11438 del novembre 2016) analizza i diversi tipi di segnalazione d’allarme e le Certificazioni e Marcatura CE: a tal proposito, Ascenzi sottolinea “In tema di certificazioni o dichiarazioni vale, da ultimo, ricordare che tutte quelle rilasciate per apparecchiature o materiali afferenti la sicurezza antincendio, qualora siano riconosciute come non rispondenti al vero (ossia mendaci, per alterazione o falsificazione) ricadono sotto la disciplina dell’art. 20 c. 2 del D. Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 (così come modificato dal D. Lgs. 29 maggio 2017, n. 97) che comporta sanzioni di rilevanza penale”.

Riferimenti bibliografici:
Protezione attiva, i gruppi antincendio a normativa europea
Giuseppe Ascenzi
Rivista Antincendio

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