Impianti di distribuzione GNL e GNC: la Regola Tecnica – Decreto 30 giugno 2021 e ultime modifiche (DM 16/2/23)

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Con DECRETO 30 giugno 2021 il Ministero dell’Interno approva la regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50 tonnellate (art.1).

  • Il Decreto ha ricevuto una parziale modifica con il DECRETO 16 febbraio 2023, (pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 02-03-2023) che ha modificato diversi punti del Decreto (vedi sotto)
  • Entrata in vigore: il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta, (avvenuta il 13 luglio), quindi il 12 agosto 2021: da questo termine scattano i 90 giorni per l’adeguamento;
  • Applicazione: la Regola tecnica si applica a impianti esistenti e di nuova realizzazione, con differenze (art.4)
  • Specificità: nel Decreto le caratteristiche dei luoghi dove ubicare gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione (art.5) e l’impiego dei prodotti per uso antincendio (art.6).

Campo di applicazione della Regola tecnica per impianti GNC/GNL

In base all’art.4, la Regola tecnica si applica agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto:

  • di nuova realizzazione
  • esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi, limitatamente alle parti interessate dall’intervento.

Restano esclusi

  • gli impianti fissi di distribuzione carburante che dispongano di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco.

Quando entra in vigore la nuova Regola tecnica per impianti GNL/GNC?

In base all’art. 5 gli impianti esistenti (alla data di entrata in vigore del decreto) e quelli formalmente esclusi, devono adeguarsi alle norme di esercizio (riportate al paragrafo 25 della Regola), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (entro il 12 agosto 2021).

Indicazioni sulla ubicazione degli impianti

In base alla Regola Tecnica (art.5) gli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto non possono sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 metri da aree nelle quali la densità media dell’edificazione esistente o prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato.

Ubicazione di impianti in aree edificate

Nei casi in cui la densità media di edificazione prevista nel raggio di duecento metri dagli elementi pericolosi dell’impianto sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato, ma quella effettiva al momento di realizzazione dell’impianto risulti inferiore a tale valore, i requisiti e i presupposti all’esercizio dell’attività ai fini antincendio risultano validi fino al raggiungimento del suddetto limite massimo sull’edificato esistente.

Limiti generali all’ubicazione degli impianti

Il decreto salva tutti gli ulteriori vincoli o limitazioni all’installazione dell’impianto derivanti da motivazioni di ordine generale di tutela della pubblica incolumità, della sicurezza e dell’ambiente derivanti da normative, regolamenti, concessioni, licenze od atti e altre disposizioni emanati dalle autorità competenti.

Il Comune dovrà attestare la rispondenza dell’area prescelta per l’istallazione dell’impianto alle caratteristiche sopra riportate, o va comprovata da perizia giurata a firma di professionista iscritto al relativo albo professionale.

Decreto 16 febbraio 2023: le modifiche e correzioni alla Regola Tecnica Impianti di distribuzione

Il DECRETO 16 febbraio 2023 apporta alcune modifiche alla Regola Tecnica in particolare sui suoi allegati.

Toccati i seguenti punti:

  • 2.7 – Accesso alla stazione di rifornimento (modifiche testuali).
  • 22 – Distanze di sicurezza previste ai fini della prevenzione incendi.
    • punto 22.2.1 (elementi pericolosi per i quali devono essere osservate le distanze di sicurezza rispetto al punto più vicino del perimetro di fabbricati esterni all’impianto; soppressa la lettera e) che fa riferimento all’installazione di serbatoi fissi di gas naturale liquefatto nelle prescritte fasce di rispetto stradale;
    • 22.2.1, la lettera f) sostituita: riguarda il rispetto delle distanze di sicurezza esterne minime di cui alle lettere a) e b), misurate in direzione ortogonale all’asse autostradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina;
    • 22.2.1, sostituita la lettera g) distanza di sicurezza esterna minima di almeno 15 m degli elementi dell’impianto di rifornimento di cui alle lettere a) e b), misurata in direzione ortogonale all’asse stradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina;
  • punto 26.1 Rifornimento in modalità self-service (Disposizioni generali) sostituito: vedi il nuovo testo
«In prossimita' dell'apparecchio di distribuzione asservito  ad
un sistema self-service, ad una distanza non inferiore alla lunghezza
della  tubazione  flessibile  rispetto  al  punto   di   attacco   di
quest'ultimo sull'apparecchio di distribuzione ed  in  una  posizione
che consenta la piena visione della connessione di rifornimento, deve
essere installato un dispositivo ad azionamento manuale, tale che  il
rifornimento  possa  iniziare  e  continuare   solo   quando   questo
dispositivo sia azionato in modo continuo o in modo intermittente  ad
intervalli non superiori a 60 secondi. Il  rilascio  del  dispositivo
determina il blocco dell'erogazione. Ferme restando le condizioni  di
piena visibilita' sulle operazioni da attuare, il dispositivo, di cui
al presente punto, puo' essere collocato ad  una  distanza  inferiore
alla lunghezza della  tubazione  flessibile,  a  condizione  che  sia
presente un sistema di protezione dell'operatore da eventuali perdite
di prodotto in fase liquida.». 

Modifiche Regola Tecnica Impianti distribuzione: chi riguarda?

Il Decreto 16/2/2023 non comporta adeguamenti per quelle le attività che, alla data di entrata in vigore del decreto, sono già state progettate sulla base della regola tecnica, ovvero alla stessa già conformi.

Il Decreto entra in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta (avvenuta il 2/3/2023) quindi, a partire dal 1° aprile 2023.

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    Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
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