Regole tecniche verticali di prevenzione incendi: progettazione antincendio – InSic.it

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Abbiamo visto come il Codice di prevenzione Incendi ed i più recenti provvedimenti di modifica (il decreto 12 aprile 2019 ed il decreto 18 ottobre 2019) abbiano avuto una diretta ripercussione anche sulle Regole Tecniche Verticali.
Dobbiamo quindi chiarire cosa si intende per Regole Tecnicahe Verticali, qual è il loro scopo alla luce delle modifiche al D.M. 3/8/2015, a quali attività si applicano alla luce dell’introduzione del cd “Doppio Binario”.

Cosa si intende per RTV?

Nel quadro normativo “tradizionale”, le Regole tecniche verticali sono intese come disposizioni normative in materia di prevenzione incendi che devono essere considerate cogenti. Esse sono applicabili ad una specifica attività o ambito della stessa e, in generale, sono “autonome” ai fini della loro applicazione (si veda, ad esempio il D.M. 1/2/1986 per le autorimesse o anche il D.M. 20/7/2010 per gli esercizi commerciali, ecc.).

Qual è lo scopo delle RTV nel Codice?

Le regole tecniche verticali (RTV) previste dal D.M. 3/8/2015 e s.m.i. sono invece pensate come parte integrante dell’intero corpo normativo (del cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi) e, pertanto, rimandano ad esso sia per gli aspetti relativi al linguaggio e ai termini utilizzati nonché per quanto riguarda le logiche applicative e le misure antincendio da adottare.
Le regole tecniche verticali hanno lo scopo di caratterizzare meglio una specifica tipologia di attività dal punto di vista antincendio fornendo, per la stessa, altre indicazioni che possono essere complementari o sostitutive rispetto a quelle già previste nelle diverse sezioni del Codice di Prevenzione Incendi.
Questa impostazione nasce dall’esigenza di superare alcune criticità che, negli anni, si sono appalesate; in primis, una consistente stratificazione di norme di prevenzione incendi emanate con provvedimenti di varia natura nel corso dei decenni passati; conseguentemente, sono state definite, negli anni, misure antincendio non sempre omogenee per la trattazione di uno stesso “problema di prevenzione incendi” né è stata utilizzata una terminologia sempre allineata e coerente.

Quali sono i rapporti fra RTV e Codice?

Le aspettative del normatore sono, quindi, la standardizzazione del linguaggio tecnico e delle misure di prevenzione incendi da adottare nonché ritenere che, nel tempo, la cultura della sicurezza antincendio, nel complesso, possa godere di positivi riscontri: l’applicazione delle regole tecniche verticali, da parte dei tecnici a vario titolo coinvolti, presuppone l’applicazione dell’intero Codice e, conseguentemente, la conoscenza esaustiva di tutti gli aspetti del mondo antincendio in esso contenuti e codificati.

Quali sono le RTV in vigore?

Allo stato attuale sono state sviluppate ed emanate le seguenti regole tecniche verticali:

Quali sono le RTV in fase di emanazione e di approvazione?

Risultano, inoltre, già approvate in sede di Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi e, di conseguenza, in fase di emanazione:

  • la RTV per edifici di civile abitazione;
  • la RTV per le strutture ospedaliere;
  • la RTV per lo stoccaggio e la trasformazione dei rifiuti.

Sono in approvazione altre specifiche RTV (ad esempio: RTV Edifici tutelati in generale, RTV Chiusure di ambito, RTV Locali di pubblico spettacolo, RTV Stazioni ferroviarie).
Per garantire uno sviluppo omogeneo delle RTV è stato emanato il D.M. 14 febbraio 2020 con cui è stato predisposto uno schema di base per l’elaborazione delle stesse ed è stato effettuato un aggiornamento delle RTV più “vecchie” per allinearne i contenuti al D.M. 18 ottobre 2019. Fanno eccezione, per ora, le RTV relative

  • alle Aree a rischio specifico;
  • alle Aree a rischio per atmosfere esplosive;
  • ai Vani degli ascensori.

che, come è facile comprendere, per la loro natura specialistica, si discostano dal predetto schema.


Qual è la struttura di una Regola Tecnica Verticale?

  • Come accennato in precedenza, nelle RTV sono fornite indicazioni ad hoc per la specifica tipologia di attività (o ambito della stessa) ma, i contenuti di base sono comunque quelli previsti nelle varie sezioni del Codice.

La struttura delle Regole Tecniche Verticali di prevenzione incendi:

  • nel paragrafo Campo di applicazione si individuano le attività a cui si riferisce la RTV, specificando anche il riferimento all’Allegato I del D.P.R. 151/2011;
  • nel paragrafo Termini e definizioni della RTV sono definiti, se necessario, i termini “ad uso esclusivo” della specifica regola tecnica verticale, in quanto tutti i termini e definizioni “ad uso generale” sono già ricompresi nella sezione “G – Generalità” del Codice;
  • nel paragrafo Classificazioni, come già sovente avviene nell’attuale quadro normativo, le attività oggetto della RTV vengono classificate in funzione di alcuni parametri identificati dal normatore (massima quota dei piani, affollamento, numero di posti letto, tipologia delle aree, ecc.). Tali parametri caratterizzano l’attività in esame;
  • nel paragrafo Valutazione del rischio di incendio si richiamano, tra l’altro, le metodologie riportate nel capitolo “G.3 – Profili di rischio” del Codice. A tal proposito si rammenta che, per la valutazione del rischio di incendio non sono sufficienti i profili di rischio Rvita, Rbeni ed Rambiente ma è importante poter disporre anche di altre informazioni che consentono di effettuare in maniera più completa la valutazione del rischio (carico di incendio, lavorazioni con pericolo di esplosione, ecc.);
  • nel paragrafo Strategia antincendio, che rappresenta la parte a maggiore contenuto tecnico del documento, vengono definite, per le varie misure antincendio (reazione al fuoco, resistenza al fuoco, esodo, controllo dell’incendio, ecc.) soluzioni complementari/sostitutive rispetto alle soluzioni conformi del Codice; per le misure antincendio non indicate nella RTV si farà, ovviamente, riferimento alle pertinenti soluzioni tecniche indicate nel Codice. Quanto sopra, nell’ipotesi fondamentale, e più volte evidenziata nel Codice medesimo, che, per ogni attività in esame, siano applicate tutte le misure antincendio della RTO attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti;
  • nell’ultimo paragrafo Altro sono trattate eventuali particolari problematiche per la specifica attività che meritano un approfondimento o almeno alcune ulteriori indicazioni (ad esempio, scenari per l’implementazione dei modelli della FSE, ecc.).

In cosa consiste il c.d. “doppio binario” per le attività di prevenzione incendi?

Il normatore ha previsto l’istituzione del cosiddetto doppio binario applicativo, presente già nel D.M. 3 agosto 2015. Ai sensi di tale previsione e con lo scopo di garantire la massima libertà all’utenza, evitando possibili criticità imputabili a discontinuità del quadro normativo di riferimento, le regole tecniche verticali non prevedono l’abrogazione delle corrispondenti disposizioni normative che già regolano la specifica attività, ma che con esse coesisteranno. Sarà, pertanto, una scelta del tecnico/progettista optare per l’approccio più consono alle esigenze progettuali della specifica attività. In tale contesto, diventa fondamentale l’azione di monitoraggio affidato dal normatore alla Direzione centrale per la prevenzione e sicurezza tecnica. Un’unica eccezione, al momento, è costituita dal D.M. 15 maggio 2020 di aggiornamento della RTV Autorimesse che prevede, con la sua entrata in vigore (19 novembre 2020) l’abrogazione della normativa tecnica “tradizionale”.

A quali attività si applicano le RTV?

Le RTV si applicano, in genere, solamente alle attività sopra soglia dell’Allegato I del D.P.R. 151/2011. In linea con l’attuale impostazione adottata per la totalità delle attività rientranti nel campo di applicazione del Codice, la generica RTV potrà, comunque, costituire un valido riferimento tecnico anche per le attività escluse dal campo di applicazione (ossia, le cosiddette attività sotto soglia).

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Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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