Bunkeraggio marittimo: cos’è e come svolgerlo in sicurezza

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Il Bunkeraggio marittimo è il rifornimento a mezzo di motocisterne dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione ed ai consumi di bordo delle navi.

Come una stazione di servizio per le automobili, la motocisterna bunker trasporta il prodotto venduto dalla società petrolifera e lo consegna direttamente alla nave da rifornire, utilizzando navi esclusivamente dedicate senza impiegare impianti fissi

Sull’argomento suggeriamo

Bunkeraggio navi: la normativa di riferimento

A decorrere dal 24 maggio del 2020, la UNI EN ISO 20519:2017 è divenuta la norma europea alla quale conformarsi per la realizzazione dei punti di rifornimento di GNL (bunkeraggio) per le navi adibite alla navigazione interna o alla navigazione marittima. Lo stabilisce l’art. 3 del Regolamento Delegato (Ue) 2018/674 della Commissione del 17 novembre 2017.

Tipologie di bunkeraggio navi

Le operazioni di bunkeraggio sono regolamentate da apposite ordinanze emanate, per lo specifico ambito portuale, dalle Capitanerie di Porto.

I regimi autorizzativi possono essere come di seguito schematizzati (agg. 2021):

a) Il bunkeraggio tramite autocisterna [TTS] viene autorizzato previo parere della Commissione Locale ex art. 48 del “Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con DPR 15 febbraio 1952 n. 328” integrata da un rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale.

b) Il bunkeraggio a mezzo nave/bettolina [STS] viene autorizzato attraverso il rilascio di una concessione ai sensi dell’art. 66 del Codice della navigazione – Approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327, aggiornato al decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37- e dell’art. 60 del relativo regolamento, da parte dell’autorità marittima;

Servizio di bunkeraggio: come organizzarlo?

Per l’individuazione dei fornitori del servizio di bunkeraggio, il riferimento è alla Circolare n. 16 del 19/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale della Navigazione marittima e interna, che indica criteri predeterminati, obiettivi e non discriminatori per valutare le richieste di eventuali nuovi aspiranti al servizio. La circolare trattava le operazioni di bunkeraggio limitatamente ai combustibili liquidi e lubrificanti il cui punto di infiammabilità fosse uguale o superiore a 60°C.

Zonizzazione delle aree di bunkeraggio

In materia di bunkeraggio si procede alla “Zonizzazione” di una serie di aree (Hazardous/Safety /Security zone) tra di loro più o meno concentriche controllate con differenti obiettivi durante le operazioni di bunkeraggio di GNL. Si distingue:

Hazardous area

Hazardous area [“Zona pericolosa” da UNI EN ISO 20519:2017]: zona in cui è presente un’atmosfera gassosa infiammabile o dove ci si può aspettare che la stessa sia in quantità tali da richiedere precauzioni speciali per la costruzione, l’installazione e l’uso di apparecchiature. Tale zona è determinata secondo le CEI EN 60079-10-1:2016 (o simili) con lo scopo di minimizzare la probabilità di accensione da apparecchiature elettriche. In tale zona, intesa come distanza dalle connessioni di linea / tubazioni flessibili, vengono quindi limitate le tipologie di apparecchiature elettriche consentite.

Safety zone

Safety zone [“Zona pericolosa” da UNI EN ISO 20519:2017 del giugno 2021]: area attorno all’unità di rifornimento a terra all’interno della quale è permesso l’accesso esclusivamente al personale autorizzato e le potenziali fonti di ignizione sono controllate, in modo da minimizzare ulteriormente la probabilità di un rilascio di GNL e la sua possibile accensione. È sottoposta al controllo da parte del PIC.

Security Zone

Security zone [“Area di monitoraggio e di sicurezza” da UNI EN ISO 20519:2017 del giugno 2021]: l’area, stabilita dalle autorità nazionali o locali, attorno all’unità di rifornimento a terra o a mare, dove il traffico ed ogni altra attività deve essere monitorata e controllata perché soggetta a restrizioni. Deve ricomprendere la Safety Zone ed anche altri punti pertinenti, come le vie di accesso o di attesa per le ATB di GNL, o anche altri elementi delle installazioni fisse limitrofe.

Attrezzature utilizzate durante le operazioni di rifornimento gas sulle navi

Le attrezzature ed i dispositivi di sicurezza, tipicamente impiegati durante le operazioni di bunkeraggio sono destinati ad assolvere alle seguenti funzioni:
1) prevenire il rilascio di GNL;
2) contenere le quantità di GNL una volta che il rilascio è avvenuto;
3) estinguere un eventuale incendio.

I Vigili del fuoco, nell’ultima Guida Tecnica (vedi sotto) specificano che la sequenza sopra indicata, implica un graduale fallimento dei diversi apprestamenti posti a salvaguardia delle operazioni di bunkeraggio.

  • In una prima fase il sistema di trasferimento non è più in grado di contenere il GNL
  • segue l’attivazione dei sistemi ESD ed ERC mirati a contenere e minimizzare ulteriormente il rilascio
  • ed infine, nella terza ed ultima fase, il rilascio del prodotto con il suo conseguente eventuale innesco.

Manutenzione delle attrezzature usate nel bunkeraggio

La manutenzione dei sistemi delle apparecchiature/attrezzature utilizzate nelle operazioni di bunkeraggio deve rispondere ai punti 5.8 e 5.9 delle UNI EN ISO 20519:2017.
Tutte le attrezzature dovranno essere manutenute ed ispezionate in accordo alle raccomandazioni del fabbricante.
Le attrezzature che sono progettate in assenza di specifici standard dovranno essere manutenute ed ispezionate secondo i requisiti stabiliti dallo stato di bandiera, da una organizzazione riconosciuta o da una società di classificazione che si attiene ai requisiti pubblicati dalla IACS.

La gestione della manutenzione del sistema di trasferimento del GNL e i relativi apprestamenti di sicurezza, nonché i sistemi antincendio di sicurezza a terra sono a carico del BFO (Bunker Facility Organization: è la società responsabile dell’esercizio del sistema di bunkeraggio).
Il sistema di trasferimento di GNL dovrà essere corredato di un manuale di manutenzione che dovrà contenere una lista degli elementi e delle attrezzature contenute nel sistema stesso.

(Per maggiori informazioni consultare la Guida tecnica 2021 sul bunkeraggio navi (vedi sotto)

Bunkeraggio navi e sicurezza

Secondo il Ministero delle Infrastrutture (circolare 16/2002) il bunkeraggio da impianto fisso su banchina o quello tramite bettolina, risultano più sicuri di quello tramite autobotte, che espone l’ambito portuale non solo alla “circolazione” di prodotto pericoloso, ma anche alla circolazione di automezzi, con conseguente innalzamento del rischio di incidenti.

Tale ultima modalità potrà pertanto essere autorizzata (previo parere della commissione locale ex art.48 reg.nav.mar. integrata da un rappresentante dell’autorità portuale, ove istituita), solo quando dettagliate e motivate prescrizioni stabilite dall’autorità marittima sulla base dei requisiti generali di cui alle linee guida allegate alla Circolare 16/2002, nonché delle specifiche caratteristiche e necessità del singolo porto, consentano di eliminare dall’operazione ogni possibile rischio di incidente o di inquinamento; in caso contrario, l’operazione potrà legittimamente non essere autorizzata, con provvedimento adeguatamente motivato.

Bunkeraggio navi e sicurezza: l’ultima guida VV.F.

A proposito delle misure di sicurezza durante le operazioni di bunkeraggio, i  vigili del Fuoco hanno redatto nel 2021 la “Guida Tecnica per l’individuazione delle misure di safety per il rifornimento in porto delle navi a GNL” che individua i criteri da adottare per valutare le richieste di esecuzioni di operazioni di bunkeraggio di GNL rimandando alle norme, ai regolamenti ed ai codici internazionali per le eventuali prescrizioni tecniche da adottare. (Per maggiori approfondimenti leggi il nostro approfondimento sulla Guida).

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Il GNL: impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione e il bunkeraggio di navi in porto
Armando de Rosa
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Antonio Mazzuca

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