Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per l’edilizia e la progettazione

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In questa scheda spieghiamo in cosa consiste il Piano di Sicurezza e Coordinamento, chi lo redige, i soggetti interessati alla sua elaborazione, quando è obbligatorio, i suoi contenuti minimi e i riferimenti alle lavorazioni in cantiere ed alle possibili interferenze.

Cos’è il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)

Il Piano di Sicurezza e coordinamento è un documento progettuale, redatto allo scopo di fornire le prescrizioni ritenute necessarie a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante l’esecuzione dei lavori (art. 100 del D.Lgs. 81/08).

Cos’è il POS e il PSC?

Il POS (piano operativo di Sicurezza e il PSC (Piano di Sicurezza e coordinamento) rappresentano Documenti fondamentali di cantiere insieme a Fasciolo dell’Opera e Piano di sicurezza sostitutivo.

La Documentazione di cantiere è stata oggetto di una semplificazione ad opera del Decreto interministeriale del 09/09/2014 che contiene i “Modelli semplificati” per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell’opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)”.

Chi redige il Piano di sicurezza e di coordinamento?

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è redatto

Cosa contiene il Piano sicurezza e coordinamento?

Il Piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull’organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi.

Piano di sicurezza e coordinamento secondo il d.lgs. 81 2008

I contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento e l’indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all’allegato XV del D.Lgs. 81/08.

PSC, quando il piano di sicurezza e coordinamento è obbligatorio?

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
Deve essere redatto in presenza di più imprese, che operino nell’ambito di un lavoro edile di cui all’allegato X del D.Lgs. 81/08.

Per quali lavori il PSC è obbligatorio?

Tali lavori sono (allegato X del D.Lgs. 81/08):

  • costruzione,
  • manutenzione,
  • riparazione,
  • demolizione,
  • conservazione,
  • risanamento,
  • ristrutturazione o
  • equipaggiamento;

Le attività su opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici trasformazione,

  • di rinnovamento
  • di smantellamento;

Le opere

  • stradali,
  • ferroviarie,
  • idrauliche,
  • marittime,
  • idroelettriche
  • di bonifica,
  •  di sistemazione forestale
  • e di sterro, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile

Lavori

  • di costruzione edile
  • di ingegneria civile
  • gli scavi
  • montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Piano di Sicurezza e Coordinamento in cantiere

I soggetti obbligati e interessati al Piano di Sicurezza e coordinamento sono:

  • Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione e in fase d’Esecuzione;
  • Organi di vigilanza;
  • Asl;
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Piano di Sicurezza e coordinamento: normativa

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento va redatto uniformandosi a quanto stabilito dall’art. 100 del D.Lgs. 81/08 e dal relativo allegato XV, che ne definiscono i contenuti minimi e deve essere specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità.

I suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell’art. 15 del D.Lgs. 81/08 (misure generali di tutela).

Piano di sicurezza e coordinamento: contenuti minimi

Coordinando tra loro le norme citate, si può stabilire con sufficiente attendibilità l’articolazione degli argomenti che devono essere trattati nel Piano, che può ritenersi valido, in via generale, per ogni tipologia di lavoro nel seguente contenuto:

  • l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con:
    • l’indirizzo del cantiere;
    • la descrizione del contesto in cui é collocata l’area di cantiere;
    • una descrizione sintetica dell’opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali; architettoniche, strutturali e tecnologiche;
  • l’individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, indicando i nominativi:
    •  del responsabile dei lavori,
    • del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione
    • del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, se nominato
    • dei Datori di Lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi.
  • una relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area ed all’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi;
  • le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
    • all’area di cantiere,
    • all’organizzazione del cantiere,
    • alle lavorazioni;
  • le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni;
  • le misure di coordinamento relative all’uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva;
  • le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;
  • l’organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all’articolo 104, comma 4, D.Lgs. 81/08; il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;
  • la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l’entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
  • la stima dei costi della sicurezza
    [Per approfondire sulla stima dei costi della sicurezza, suggeriamo il Volume EPC: I costi della sicurezza, di Izzo Ferdinando, Simonetti Alfredo. Edizione: settembre 2020 (II ed.)].

PSC: il progetto definitivo

Il coordinatore per la progettazione che indica nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al Piano stesso e connesse alle scelte autonome dell’impresa esecutrice, da esplicitare nel Piano Operativo di Sicurezza.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell’opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

[Per redigere correttamente un POS, scopri il Modulo Software Piano Operativo di Sicurezza della suite Progetto Sicurezza Cantieri di EPC Editore].

Piano di sicurezza e coordinamento per l’area di cantiere

Vediamo di seguito i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere, alle lavorazioni (all. XV.1 del D.Lgs. 81/08).

In riferimento all’area di cantiere, il Piano contiene l’analisi degli elementi essenziali (all. XV.2), in relazione:

  • alle caratteristiche dell’area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell’area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
  • all’eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:
  • a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,
  • al rischio di annegamento;
  • agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l’area circostante.

PSC e organizzazione del cantiere, cosa valutare?

In riferimento all’organizzazione del cantiere il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l’analisi dei seguenti elementi:

  • le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
  • i servizi igienico-assistenziali;
  • la viabilità principale di cantiere;
  • gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
  • gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 102;
  • le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 92, comma 1, lettera c);
  • le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
  • la dislocazione degli impianti di cantiere;
  • la dislocazione delle zone di carico e scarico;
  • le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;
  • le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d’incendio o di esplosione.

PSC e organizzazione delle lavorazioni

In riferimento alle lavorazioni, il Coordinatore per la Progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell’opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l’analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, connessi in particolare ai seguenti elementi:

  • al rischio di investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere;
  • al rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
  • al rischio di caduta dall’alto;
  • al rischio di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria;
  • al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
  • ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
  • ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
  • ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura;
  • al rischio di elettrocuzione;
  • al rischio rumore;
  • al rischio dall’uso di sostanze chimiche.

Cosa riportare nel PSC di cantiere?

Per ogni elemento dell’analisi, il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene:

  • le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro;
  • ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
  • le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto sopra.

PSC ed interferenze fra lavorazioni

Vediamo di seguito i contenuti minimi del Piano di Sicurezza e Coordinamento in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento.

Quando fare l’analisi delle interferenze?

Il Coordinatore per la Progettazione effettua l’analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute:

  • alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice
  • alla presenza di lavoratori autonomi,

 e predispone il cronoprogramma dei lavori.

A cosa serve il cronoprogramma dei lavori?

Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi di tale regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall’articolo 42 del D.P.R. 554/99.

Interferenze fra lavorazioni; cosa riporta il PSC

In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il Piano di Sicurezza e Coordinamento contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

Interferenze: gli obblighi del Coordinatore per l’esecuzione

Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il Coordinatore per l’Esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di Piano di Sicurezza e Coordinamento con l’andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

Come definire le misure di coordinamento

Le misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

Interferenze fra lavorazioni e obblighi del Coordinatore per l’esecuzione

Il Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori integra il Piano di Sicurezza e Coordinamento con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Quando si fa il Duvri e quando il PSC?

Vista l’inclusione nel Piano di Sicurezza e Coordinamento del tema delle interferenze, il PSC si pone in alternativa al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/08, come desumibile dal punto 2.1.2.e) del ricordato allegato XV, il quale espressamente impone che preveda le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei punti 2.3.1., 2.3.2. e 2.3.3..

Per approfondire sulla sicurezza in cantiere

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Come organizzare la sicurezza nei cantieri?

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Manualistica per i lavoratori
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Manuale ad uso dei lavoratori. Informazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
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Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

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