Primo soccorso e formazione in sicurezza: aggiornate le indicazioni dal Ministero Salute – CIRC. 23/6/2020

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Il Ministero della Salute con CIRCOLARE n.21859 del 23 giugno 2020 aggiorna sostituendolo, il Documento contenente le “Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori” contenuto nella precedente Circolare del Ministero della Salute del 5 giugno 2020.
Le raccomandazioni prendono in considerazione le linee guida ad interim elaborate dalle principali società scientifiche nazionali, europee e internazionali e intendono pertanto fornire i più recenti aggiornamenti diretti a prevenire il diffondersi del contagio nell’esecuzione delle procedure di RCP.

400.000 decessi l’anno per annegamento: come agire in pandemia da COVID-19?

Spiega il Ministero che le patologie cardiache sono responsabili del 35% di tutti i decessi e i casi di morte cardiaca improvvisa in Italia sono stimati tra 50.000 e 70.000 per anno; la sopravvivenza in questi casi potrebbe triplicare se venissero prontamente eseguite le manovre di Rianimazione Cardiopolmonare (RCP). Tra i casi che necessitano di RCP merita particolare menzione anche l’annegamento, che conta circa 400.000 decessi l’anno in tutto il mondo e circa 400 in Italia.
La riduzione di questi numeri implica uno sforzo notevole da parte delle Istituzioni (Ministero della Salute e Associazioni di settore), attraverso l’analisi dei fattori di rischio e l’adozione delle più moderne strategie di contrasto, compresa l’attività di prevenzione, formazione ed intervento.
L’attuale pandemia da SARS-CoV-2 ha innalzato il livello di pericolosità per tutti i soccorritori (laici e sanitari) a causa della possibilità di contagio tramite la produzione di droplets e aerosol durante le manovre di rianimazione cardiorespiratoria.
Per tale motivo è stato necessario apportare delle modifiche ad interim ai protocolli di rianimazione (BLSD: Basic Life Support and Defibrillation) universalmente riconosciuti.

Articolazione del Documento

Il documento è essenzialmente focalizzato su tre punti:
il soccorso balneare
le indicazioni sul soccorso e sulle manovre di rianimazione cardiopolmonare extra ospedalieri per soccorritori “laici”,
la formazione in sicurezza dei soccorritori ai fini del rilascio della certificazione BLS-D.

Soccorso balneare

Per quanto riguarda il soccorso balneare, le indicazioni si concentrano sulla figura del bagnino di salvataggio (BDS) (definito soccorritore non sanitario di elevata specializzazione per l’ambiente di balneazione).
Per i primi si indicano procedure sia per la fase di salvataggio (obbligo di “rescue can” o “rescue T-Tube”) che consentono un distanziamento dal pericolante e impongono l’indossamento di maschera e boccaglio. Più dettagliate le indicazioni per la Fase di soccorso: da assicurare il “miglior soccorso possibile” e completo (ventilazione + massaggio cardiaco + ossigeno). “La ventilazione deve essere effettuata con sistemi e modalità che assicurino un distanziamento e riducano l’eventuale contatto con il paziente”, scrive il Ministero: si ritiene necessario raccomandare la ventilazione esterna solo con uso di pallone auto-espansibile (tipo Ambu) ed eventualmente ma solo in casi limite (es. problemi con il pallone-maschera, misura inadeguata della maschera , pazienti pediatrici ) utilizzare la pocket -mask provvista di tubo distanziatore (catetere di Mount), quando il soccorritore, consapevolmente, ritenga che il rischio per sé sia nettamente inferiore al beneficio per la vittima.
Sono invece da evitare ventilazioni bocca-bocca o con telino da interposizione. Durante il massaggio cardiaco è opportuno appoggiare sul viso della vittima una mascherina o un telino, onde evitare la possibile fuoriuscita di droplets e/o aerosol.

Soccorritore laico

Per il soccorritore laico (sia formato che occasionale) e per il soccorritore sanitario privo di adeguati DPI o di materiale adeguato (es: pallone-maschera, ossigeno, farmaci…) è raccomandata:
• Verifica dello stato di coscienza e respiro senza avvicinarsi al volto della vittima
• Allerta precoce del sistema di emergenza (112/118)
• Esecuzione delle sole compressioni toraciche (adeguata profondità e frequenza permettendo la riespansione del torace dopo ogni compressione) senza la ventilazione, coprendo naso e bocca della vittima con una mascherina o un indumento.
• Se disponibile far reperire un DAE ed utilizzarlo come indicato durante il corso o farsi guidare dall’operatore 112/118 nell’utilizzo
• Nel caso di paziente pediatrico consigliare la possibilità da parte del personale laico addestrato ed in grado di farlo, di rendersi disponibili ad eseguire di eseguire le manovre RCP complete di ventilazioni.
• Seguire corsi BLS-D certificati dal sistema 118 (inclusi i centri accreditati al 118 regionale), unici validi per legge.

Formazione

Al punto 3 si danno delle linee di indirizzo per le buone prassi per l’erogazione di tali corsi in sicurezza, tenendo conto che alle esigenze certificative si affiancano quelle di distanziamento e protezione di discenti da formare (operatori sanitari e personale laico) in modo da poter certificare sia nel BLS che nei corsi di Primo Soccorso Aziendale (si rimanda al dettaglio dell’Allegato per approfondire).
1- corso “blended”: teoria in webinar e pratica ridotta residenziale.
2- corso in aula ma con nuove regole relative al distanziamento, alla disinfezione e ai DPI per tutti i partecipanti. Nel caso in cui si autorizzi il corso in presenza sia teorico che pratico, sarà obbligatorio rispondere ai requisiti fondamentali previsti nell’allegato

Il Ministero ammette che la fase dell’addestramento alle abilità tecniche e manuali della RCP, può avvenire soltanto “in presenza” considerata l’irrinunciabile esigenza di praticare in modo diretto le manovre di Basic Life Support su simulatori che sono anche provvisti di strumenti di feedback per valutare la qualità delle procedure. “Ovviamente è necessario attivare i corsi con sessioni in presenza anche per il solo addestramento alle abilità tecniche, in quanto al momento tale “modulo pratico” è necessario e non può essere garantito con didattica a distanza sincrona o asincrona. Tale tipo di attività di formazione del personale sanitario (intra od extraospedaliero) rientra nella modalità definita: “training in job”.

Si fa obbligo per tutti i direttori Centro di Formazione, mantenere numero di telefono ed email di ogni discente per la “tracciabilità” in caso di contagio scoperto dopo il corso (ovviamente bisogna indicare al discente la necessità/obbligo di contattare il centro di formazione in caso sviluppi sintomi sospetti o il riscontro di positività al tampone fino a 14 giorni dopo il corso). Queste sono attività di “tracciamento” ai fini del contenimento di eventuali nuovi focolai di COVID-19 possono rassicurare anche il discente.

CIRCOLARE n.21859 del 23 giugno 2020

Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori

CIRCOLARE del Ministero della Salute del 5/06/2020

Indicazioni emergenziali per il contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nelle operazioni di primo soccorso e per la formazione in sicurezza dei soccorritori

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