Con il Decreto Milleproroghe 2016 (DL 30 dicembre 2016, n. 244) che abbiamo finora analizzato sotto il profilo della proroga antincendio per le scuole e nel settore edile, è contenuta una piccola ma importante proroga ad una disposizione del Testo Unico di Sicurezza relativamente ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Il DL Milleproroghe stabilisce
all'Art. 3 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali) la modifica all'
articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81: le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«Fino ai 12 mesi».
L'articolo 53 (Tenuta della documentazione) del Testo Unico si trova nel Capo III alla SEZIONE VIII (Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali ) e stabilisce che "Fino ai sei mesi successivi all'emanazione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative [...] ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici".
Al punto 4 dell'articolo 8 (
Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) si fa riferimento all'emanazione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), poi avvenuta con
Decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 (in Gazzetta Ufficiale n.226 del 27-9-2016- Suppl. Ordinario n. 42)
Pertanto, alla luce del DL Milleproroghe,
si prolunga a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto SINP (in vigore dal 12 ottobre 2016) il tempo di vigenza delle disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici e di conseguenza la permanenza dei suddetti registri.
Tutti i temi del MilleprorogheIl Decreto MilleProroghe detta disposizioni specifiche per diversi settori, riassunti anche dal Governo in
un comunicato di anteprima. Ricordiamo che il DL è attualmente
oggetto di conversione in legge.
• Art. 1 Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni
• Art. 2 Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti
• Art. 3 Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali
• Art. 4 Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca
• Art. 5 Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno
• Art. 6 Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione
• Art. 7 Proroga di termini in materia di salute
• Art. 8 Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delladifesa
• Art. 9 Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti
• Art. 10 Proroga di termini in materia di giustizia
• Art. 11 Proroga di termini in materie di beni e attività culturali
• Art. 12 Proroga di termini in materia di ambiente
• Art. 13 Proroga di termini in materia economica e finanziaria
• Art. 14 Proroga di termini relativi a interventi emergenziali
Riferimenti normativi:
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244 Proroga e definizione di termini.
(GU Serie Generale n.304 del 30-12-2016)
Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2016