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Traffico illecito di rifiuti: la Cassazione sul requisito di ingiusto profitto

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In tema di traffico illecito di rifiuti , ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 260, co. 1, T.U.A. (ora art. 452quaterdecies c.p.), il requisito dell’ingiusto profitto non deriva dall’esercizio abusivo dell’attività di gestione dei rifiuti, bensì dalla condotta continuativa ed organizzata dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi (risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti.

Così la Cassazione penale Sez. III, nella sentenza n. 659 dell’ 11.01.2021 . Il commento è a cura di S.Casarrubia , Avvocato,Studio legale Casarrubia ed è tratto dalla rubrica RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA , su Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.3/2021.

Sentenza n. 659 del 11.1.2021: il ricorso ed il giudizio di Cassazione

Contro la sentenza d’appello con cui veniva confermata la responsabilità degli imputati per il reato di traffico illecito di rifiuti, veniva proposto ricorso per Cassazione, nel quale si lamentava l’assenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato ascritto, stante l’asserita regolarità delle operazioni effettuate.

Il Collegio condivide il percorso argomentativo dei giudici del merito, essendo emerso, nel corso del procedimento, che gli imputati avevano posto in essere in maniera abituale e continuativa un’attività “abusiva” di gestione di ingenti quantitativi di rifiuti, in violazione di leggi statali o regionali – ancorché non strettamente pertinenti al settore ambientale – ovvero di prescrizioni amministrative, quali, ad esempio, l’assenza della pesatura, necessaria per verificare il tonnellaggio annuo del materiale ricevuto (così da rispettare i limiti entro cui era stata ottenuta l’autorizzazione in forma semplificata), la mancata adozione di metodiche volte all’abbattimento delle immissioni polverose, l’assenza della necessaria attività analitica di classificazione e di verifica dei rifiuti.

Quando si configura il “fine di lucro” secondo Sentenza n.659/2021

Così operando, la sussistenza del “fine di lucro” si concretizza sia nei rilevanti risparmi delle spese che si sarebbero rese necessarie per il funzionamento a norma dell’impianto, sia nel conseguimento di un ingiusto profitto derivante dalla possibilità di presentarsi sul mercato quale azienda pronta a ricevere, senza alcuna forma di controllo, qualsivoglia quantitativo di rifiuto non caratterizzato (anche mediante conferimenti di cui non restava traccia).

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Antonio Mazzuca

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