Sostanze e miscele: modifiche al Testo Unico in attuazione del Sistema GHS

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Entrerà formalmente in vigore il 29 marzo 2016, il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39, approvato dal Consiglio dei Ministri del 10 febbraio scorso, che da “Attuazione della direttiva europea 2014/27/UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele”.
Il provvedimento recepisce la direttiva che adegua precedenti Direttive al Regolamento GHS, che ha dato attuazione al sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite. Al fine di proteggere lavoratori, consumatori e ambiente attraverso l’indicazione, sulle etichette, di qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche, le imprese sono chiamate, dunque, a classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele secondo le nuove regole.

Il decreto apporta modifiche significative a tre decreti:
– Il Testo Unico di Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/2008)
– Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità);
Legge 17 ottobre 1967, n. 977 disposizioni in materia di tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti;

Per quanto riguarda il Testo Unico di Sicurezza, le modifiche prevedono la sostituzione della parola “preparati pericolosi» con «miscele pericolose» e «preparati chimici» con «miscele chimiche» e non solo, vediamole nel dettaglio.

Nuove definizioni di agente cancerogeno e mutageno
All’articolo 234 del TUS (capo II – Protezione da agenti cancerogeni e mutageni) segnaliamo le nuove definizioni di”a) agente cancerogeno:
1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;
2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;”;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) agente mutageno:
1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri di classificazione come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.”;

Indicazioni sui recipienti contenenti sostanze o miscele
Ulteriori modifiche riguardano l’allegato XXVI (Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni) viene completamente sostituita la sezione 1 con la seguente:
“1. I recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro e contenenti sostanze o miscele classificate come pericolose conformemente ai criteri relativi a una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 nonché i recipienti utilizzati per il magazzinaggio di tali sostanze o miscele pericolose e le tubazioni visibili che servono a contenere o a trasportare tali sostanze o miscele pericolose devono essere etichettati con i pertinenti pittogrammi di pericolo in conformità di tale regolamento.
Il primo comma non si applica ai recipienti utilizzati sui luoghi di lavoro per una breve durata né a quelli il cui contenuto cambia frequentemente, a condizione che si prendano provvedimenti alternativi idonei, in particolare azioni di informazione e/o di formazione, che garantiscano un livello identico di protezione.
L’etichettatura di cui al primo comma può essere:
– sostituita da cartelli di avvertimento di cui all’allegato XXV che riportino lo stesso pittogramma o simbolo; se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV, deve essere utilizzato il pertinente pittogramma di pericolo di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008;
– completata da ulteriori informazioni, quali il nome e/o la formula della sostanza o miscela pericolosa e dai dettagli sui rischi connessi;
– completata o sostituita, per quanto riguarda il trasporto di recipienti sul luogo di lavoro, da cartelli che siano applicabili in tutta l’Unione per il trasporto di sostanze o miscele pericolose.”
;
Modifiche anche alla sezione 5 che viene sostituita dalla seguente:
“5. Le zone, i locali o gli spazi utilizzati per il deposito di quantitativi notevoli di sostanze o miscele pericolose devono essere segnalati con un cartello di avvertimento appropriato, conformemente all’allegato XXV, punto 3.2, o indicati conformemente al punto 1 del presente allegato, tranne nel caso in cui l’etichettatura dei diversi imballaggi o recipienti stessi sia sufficiente a tale scopo.
Se non esiste alcun cartello di avvertimento equivalente nella sezione 3.2 dell’allegato XXV per mettere in guardia dalle sostanze chimiche o miscele pericolose, occorre utilizzare il pertinente pittogramma di pericolo, di cui all’allegato V del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. I cartelli o l’etichettatura di cui sopra vanno applicati, secondo il caso, nei pressi dell’area di magazzinaggio o sulla porta di accesso al locale di magazzinaggio.”
.

Cartellonistica
Inoltre, fra le modifiche al D.Lgs. n.81/2008 si segnala la soppressione del riferimento al cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti», mentre viene aggiunta la nota collegata al segnale di avvertimento «Pericolo generico»: «Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele pericolose, fatta eccezione nei casi in cui il cartello di avvertimento è utilizzato conformemente alla presente sezione per indicare i depositi di sostanze o miscele pericolose»;

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2016, n. 39
Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.(GU n.61 del 14-3-2016)
Vigente al: 29-3-2016

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Redazione InSic

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