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Palestre in edificio scolastico: normativa applicabile e resistenza al fuoco

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Un abbonato alla rivista Antincendio chiede al nostro Esperto chiarimenti sulla normativa applicabile per palestre o locali superiori a 200 mq in un edificio scolastico e sulle certificazioni di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti.
Risponde Sandro Marinelli (Dirigente AR Corpo VV.F).

Il Quesito
Siamo in presenza di un edificio scolastico esistente alla data del D.P.R. 151/2011 e privo di CPI e di parere favorevole VV.F.
Nel caso di palestre, o di locali polivalenti in cui può essere svolta l’attività motoria in genere, inseriti in plessi scolastici ed utilizzati solo dagli studenti del plesso stesso (locali privi di tribune o strutture per lo stazionamento del pubblico), qualora la superficie lorda della palestra superi i 200 mq (gli occupanti sono sempre di gran lunga inferiori a 100unità) questa deve essere ricompresa nell’attività 65 del D.P.R. 151/2011 oppure valgono le norme tecniche previste per gli edifici scolastici D.M. 26/08/92 e s.m.i.?
Dal momento che il fabbricato è esistente ed utilizzato in data antecedente al D.M. 16/02/2007 devo redigere le certificazioni di resistenza al fuoco delle strutture portanti e separanti secondo i criteri del D.M. 26/08/92 o posso avvalermi della circolare n°91/61?

Secondo L’Esperto
L’attività ricade nella fattispecie indicata al punto 65 del D.P.R. 151/2011 trattandosi di palestra con superficie superiore ai 200 mq. anche se con affollamento sempre inferiore alle 100 persone.
In questo caso, trattandosi di capienza inferiore alle 100 persone, si applica quanto previsto dall’art. 20 del D.M. 18/03/96 (Regola tecnica per impianti sportivi, palestre,ecc.) che impone misure minimali dal punto di vista antincendio.
Se non fosse possibile rispettare neanche quanto previsto dall’art.20, bisognerebbe ricorrere alla deroga di cui all’art. 22 dello stesso D.M.18/03/96.
La possibilità di avvalersi di certificazioni rilasciate ai sensi della Circolare 91/61 è scaduta già nel 2012 e cioè cinque anni dopo l’emanazione del D.M. 16/02/2007. Restano valide, per quanto riguarda le certificazioni rilasciate ai sensi della Circolare 91/61,solo le situazioni nelle quali esista già un’approvazione preventiva dei Vigili del fuoco, o un CPI, che siano antecedenti all’emanazione del D.M. 16/02/2007.

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Redazione InSic

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