Albo gestori

Iscrizioni e variazioni all’Albo Gestori: chiarimenti su termini e sospensioni

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Il Comitato Gestori con Circolare n. 5 del 22 maggio 2020 torna a chiarire in merito alla validità delle iscrizioni all’Albo alla luce delle previsioni del DL Cura Italia: ricordiamo che con la conversione del DL Cura Italia (con legge 24 aprile 2020 n. 27 è stato convertito il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18) all’art. 103 si dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Pertanto, spiega il Comitato, le iscrizioni in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino al 29 ottobre 2020.

Le condizioni d’impresa da rispettare secondo Comitato Gestori: circolare n.5/2020

Il Comitato però precisa nella Circolare che per il legittimo esercizio dell’attività oggetto dell’iscrizione l’impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 ottobre 2020;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.

Variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli: procedimenti non conclusi e sospensioni

Ulteriormente, il Comitato Gestori richiama una recente modifica apportata dal DL Liquidità (art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.23) che ha modificato l’art. 103 del DL CURA ITALIA spostando dal 15 aprile 2020 al 15 maggio 2020 il termine (previsto dai commi 1 e 5 dell’articolo 103) per la sospensione del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020
Pertanto, spiega il Comitato: “Per i procedimenti riguardanti la variazione dell’iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 maggio 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà non si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette.

Circolare n. 5 del 22 maggio 2020

Applicazione articolo 103 della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18.

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Redazione InSic

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