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Legge Salva Mare: nuove regole per la gestione dei rifiuti raccolti in acqua

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In Gazzetta la cd. Legge “SalvaMare” – LEGGE 17 maggio 2022, n. 60 “Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell’economia circolare.
Il provvedimento dovrebbe contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare, oltre a puntare alla sensibilizzazione della collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi per prevenire il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune e la corretta gestione degli stessi.

  • Mettiamo in rilievo i riferimenti della Legge SalvaMare le definizioni di “rifiuti accidentalmente pescati” RAP e “rifiuti volontariamente raccolti”: la loro qualifica, la loro raccolta e gestione successiva, ed i prossimi decreti attuativi in vista.

Legge SalvaMare: quando entra in vigore e cosa prevede?

La Legge SalvaMare entrerà in vigore il prossimo 25 giugno 2022; da questa data decorrono molti dei termini per i decreti attuativi previsti (vedi di seguito).

La Legge contiene diverse Definizioni (art.1) fra le quali spiccano quelle di RAP e RVR (art.2), le due tipologie di rifiuti da gestire come rifiuti prodotti dalle navi; inoltre, regola le campagne di pulizia (art.3) e sensibilizzazione (art.8) oltre alle campagne educative e alle premialità per chi effettua le operazioni di raccolta dei rifiuti. Un capitolo a parte è dedicato al recupero della plastica (art.4).

Legge Salva Mare: cosa significa Rifiuti accidentalmente pescati (RAP) e Rifiuti volontariamente raccolti (RVR)?

All’art. 1 la Legge SalvaMare introduce una serie di nuove definizioni, in particolare distingue:

  • “rifiuti accidentalmente pescati” RAP che fa riferimento ai “rifiuti raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune dalle reti durante le operazioni di pesca e quelli raccolti occasionalmente in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune con qualunque mezzo”, regolamentati in art.2
  • rifiuti volontariamente raccolti” (indicati con l’acronimo RVR), da intendersi come i “rifiuti raccolti nel corso delle campagne di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune”.

Come gestire i RAP? DL Salva Mare (art.2)

L’art.2 equipara i rifiuti “accidentalmente” pescati in mare ai rifiuti prodotti dalle navi (regolamentati all’art. 2, primo comma, punto 3, della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019). Per tali attività non è necessaria l’iscrizione all’Albo nazionale Gestori ambientali.

Sul loro conferimento presso l’impianto portuale di raccolta, l’art. 2 comma 5 ricorda che esso:

  • è separato da quello di altri rifiuti
  • è gratuito per il conferente (ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.Lgs. 182/2003)
  • e si configura come deposito temporaneo (ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006) alle condizioni ivi previste.

Conferimento dei RAP: come funziona?

Al comma 2 dell’art.2 si introduce l’obbligo per il comandante della nave di conferire i RAP all’impianto portuale di raccolta di cui all’art. 4 del D.Lgs. 182/2003. Nel caso di ormeggio di un’imbarcazione presso aree non ricadenti nella competenza territoriale di un’autorità di sistema portuale scatta per i comuni territorialmente competenti, di disporre, ai sensi dell’art. 198 del D.Lgs. 152/2006, che i “RAP in mare” siano conferiti ad apposite strutture di raccolta, anche temporanee, allestite in prossimità degli ormeggi. Nel caso del comandante della nave che approda in un piccolo porto non commerciale, che è caratterizzato soltanto da un traffico sporadico o scarso di imbarcazioni da diporto, dovrà conferire i RAP presso gli impianti portuali di raccolta integrati nel sistema di gestione dei rifiuti comunale.

Legge SalvaMare e RAV e RVR sono rifiuti?

Uno dei problemi cruciali risolti dalla Legge SalvaMare è la qualifica dei RAV e RVR come rifiuti e l’applicazione conseguente delle normative ambientali del Codice Ambiente.

Il comma 6 dell’art. 2 della Legge modifica l’art. 184 del Codice Ambiente includendo tra i rifiuti urbani anche i rifiuti accidentalmente pescati RAP o volontariamente raccolti (RVR), anche attraverso campagne di pulizia, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune (si veda la nuova lettera f-bis) del comma 2 dell’art. 184).

ART. 183 del D.Lgs. n.152/2006 
                            (Definizioni) 
 
  1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le
ulteriori  definizioni  contenute  nelle  disposizioni  speciali,  si
intende per: 
....
b-ter) "rifiuti urbani": 
      1.  i  rifiuti  domestici   indifferenziati   e   da   raccolta
differenziata,  ivi  compresi:  carta  e  cartone,  vetro,   metalli,
plastica, rifiuti organici, legno, tessili,  imballaggi,  rifiuti  di
apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche,  rifiuti  di  pile   e
accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 
      2.  i  rifiuti  indifferenziati  e  da  raccolta  differenziata
provenienti da altre fonti che sono simili per natura e  composizione
ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater  prodotti  dalle
attivita' riportate nell'allegato L-quinquies; 
      3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo
svuotamento dei cestini portarifiuti; 
      4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti  sulle
strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed  aree  private  comunque
soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e  sulle
rive dei corsi d'acqua; 
      5. i  rifiuti  della  manutenzione  del  verde  pubblico,  come
foglie, sfalci  d'erba  e  potature  di  alberi,  nonche'  i  rifiuti
risultanti dalla pulizia dei mercati; 
      6. i rifiuti provenienti da  aree  cimiteriali,  esumazioni  ed
estumulazioni, nonche' gli altri  rifiuti  provenienti  da  attivita'
cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5. (137) 
«6-bis.  i  rifiuti  accidentalmente  pescati  o  volontariamente
raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare,  nei  laghi,
nei fiumi e nelle lagune». 
    b-quater)  "rifiuti  da  costruzione  e  demolizione"  i  rifiuti
prodotti dalle attivita' di costruzione e demolizione; 
    b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera
b-ter)  rileva  ai  fini  degli  obiettivi  di  preparazione  per  il
riutilizzo e il riciclaggio nonche' delle relative norme di calcolo e
non pregiudica la ripartizione delle responsabilita'  in  materia  di
gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; 
    b-sexies)  i  rifiuti  urbani  non  includono  i  rifiuti   della
produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca,  delle
fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti  di  trattamento
delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione,  i  veicoli
fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione; 
                        (Normattiva - 13/6/2022) 

Costi di gestione dei RAP: cosa deve fare ARERA?

I costi di gestione dei RAP sono coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa sui rifiuti (comma 7) e l’ARERA dovrà disciplinare i criteri e le modalità per la definizione della componente specifica destinata alla copertura dei costi di gestione dei RAP oltre ad individuare i soggetti e gli enti tenuti a fornire i dati e le informazioni necessari per la determinazione della componente medesima e definire i termini entro i quali tali dati e informazioni devono essere forniti.

Le misure premiali per chi conferisce RAP

In vista, un apposito decreto ministeriale per l’individuazione di misure premiali nei confronti dei comandanti dei pescherecci soggetti al rispetto degli obblighi di conferimento entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge SalvaMare.

RAP e RVR: quando cessano di essere rifiuto?

In base all’art.4 della Legge SalvaMare un prossimo regolamento ministeriale, da adottare con decreto del MiTE entro 6 mesi dall’entrata in vigore della Legge (25/6/22), indicherà criteri e modalità con cui i RAP e i RVR cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell’art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.
Obiettivo: promuovere il riciclaggio della plastica e di materiali non compatibili con l’ecosistema marino e delle acque interne.

Legge SalvaMare: Acquacoltura e piscicoltura, i decreti attuativi in vista

La Legge SalvaMare rimanda a 6 mesi dalla sua data di entrata in vigore, l’emanazione del decreto previsto nel Codice Ambiente (art.11) che dovrebbe individuare i criteri relativi al contenimento
dell’impatto sull’ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura.

Legge SalvaMare: le Campagne di pulizia del mare, come e quando farle? (art.3)

Nella Legge si fa chiarezza sulle Campagne di pulizia (prima nelle Definizioni dell’art. 1 come “iniziativa preordinata all’effettuazione di operazioni di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune” e poi nell’art. 3 che ne detta le condizioni.

La Raccolta può avvenire mediante “cattura” dei rifiuti (RAP) senza però interferire con le funzioni eco-sistemiche dei corpi idrici, e nell’ambito di specifiche campagne di pulizia organizzate o dall’autorità competente o da promotori di Campagne. Un prossimo Decreto individuerà le modalità di raccolta: nel frattempo, possibile agire attraverso specifiche iniziative sottoposte al vaglio dell’Autorità (che ha 30 gg per pronunciarsi ed eventualmente vietare, limitare l’attività di raccolta).

Chi può promuovere le Campagne di pulizia del mare/corpi idrici?

La Legge SalvaMare individua diversi soggetti all’art.3 comma 3:

  • gli enti gestori delle aree protette;
  • le associazioni ambientaliste;
  • le associazioni dei pescatori;
  • le cooperative e le imprese di pesca e i loro consorzi;
  • le associazioni di pescatori sportive e ricreative;
  • le associazioni sportive di subacquei e diportisti;
  • le associazioni di categoria;
  • i centri di immersione e di addestramento subacqueo;
  • i gestori degli stabilimenti balneari;
  • gli enti del Terzo settore e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e le associazioni con finalità di promozione, tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali;
  • gli altri soggetti individuati dall’autorità competente.

Preservazione delle acque e del mare: le misure di sensibilizzazione

  • L’articolo 9, prevede la promozione da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nelle scuole di ogni ordine e grado di attività volte a rendere gli alunni consapevoli dell’importanza della conservazione dell’ambiente e, in particolare, del mare e delle acque interne, nonché delle corrette modalità di conferimento dei rifiuti. Si prevede inoltre che nelle scuole sia promossa la pratica del riuso dei beni.
  • L’articolo 10, con una modifica all’art. 52, comma 3 del D.Lgs n. 171/2005, prevede che in occasione della celebrazione presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado della “Giornata del mare” le iniziative promosse per la conoscenza del mare facciano riferimento anche alle misure per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in mare.
  • L’articolo 11 prevede, al comma 1, il rilascio – agli imprenditori ittici che, nell’esercizio delle proprie attività, utilizzano materiali di ridotto impatto ambientale, partecipano a campagne di pulizia del mare o conferiscono i RAP – di un riconoscimento ambientale (in luogo della certificazione prevista dal testo iniziale del disegno di legge) attestante l’impegno per il rispetto dell’ambiente marino e la sostenibilità dell’attività di pesca da essi svolta.
  • L’articolo 15 prevede che il Ministro della transizione ecologica trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sull’attuazione della Legge SalvaMare.

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Redazione InSic

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