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Abbandono di rifiuti e Confisca per reati ambientali: le novità penali del Decreto GIUSTIZIA (DL 105/23 conv.)

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L’abbandono di rifiuti diventa un reato contravvenzionale: lo prevede il Decreto GIUSTIZIA, decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105 (convertito con LEGGE 9 ottobre 2023, n. 137) ed in vigore dal 10 ottobre 2023.

Non solo, si estende la confisca (art. 240-bis) ai casi di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) e associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro l’ambiente (art. 452-octies, primo comma, c.p.).

  • Facciamo il punto sulle novità introdotte dal Decreto GIUSTIZIA 2023

Abbandono di rifiuti: da illecito amministrativo a reato contravvenzionale: cosa cambia col DL 105/2023

Rifiuti costruzione

Il comma 1 dell’articolo 6-bis del D.L. n.105/2023 convertito modifica il comma 1 dell’articolo 255 (Abbandono di rifiuti) del D. Lgs. 152/2006, prevedendo la trasformazione da illecito amministrativo a reato contravvenzionale la fattispecie di abbandono di rifiuti, punito con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al doppio se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi.

Il Decreto trasforma la sanzione amministrativa da 300 a 3.000 euro alla previsione della pena dell’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Non cambia, invece la fattispecie prevista dall’art. 255.

Confisca

Normativa_ambiente

Un ulteriore modifica alla disciplina penale ambientale nel comma 3 dell’articolo 6-bis del D.L. n.105/2023 convertito.

Il Decreto Giustizia 2023 modifica il Codice penale all’articolo 240-bis che prevede la Confisca in casi speciali del denaro o dei beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui abbia la disponibilità in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito.

Si aggiungono reati che consentono tale confisca

  • l’inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
  • la morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (art. 452-ter c.p.);
  • il traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
  • le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

Confisca e reati ambientali: quando è prevista?

Ricordiamo che, in base all’art. 240-bis, primo comma del codice penale, la confisca in casi particolari nell’ambito dei delitti contro l’ambiente, è già prevista per i delitti di

  • disastro ambientale (art. 452-quater c.p.),
  • associazione a delinquere finalizzata alla commissione di delitti contro l’ambiente (art. 452-octies, primo comma, c.p.).

Alla luce delle modifiche del Decreto Giustizia 2023, ricapitoliamo i reati ambientali e le pene ora previste:

Fattispecie di reato Articolo del Codice penale Pene previste post Decreto Giustizia 2023
Inquinamento ambientale: chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell’aria, di porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. 452-bis c.p -Confisca art.240-bis
-reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 10.000 a 100.000
Morte o lesioni come conseguenza non voluta del delitto di inquinamento ambientale L’art. 452-ter c.p. Confisca art.240-bis
-la reclusione da 2 anni a 6 mesi a 7 anni nel caso di lesione che determini una malattia superiore a venti giorni; reclusione da 3 a 8 anni nel caso di lesione grave;
– reclusione  da 4 a 9 anni nel caso di lesione gravissima; reclusione da 5 a 10 anni nel caso di morte  
Traffico e l’abbandono di materiale ad alta radioattività 452-sexies c.p -Confisca art.240-bis
-reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. La pena è aumentata nel caso di pericolo di compromissione o deterioramento delle acque o dell’aria, di porzioni estese o significative di suolo o sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata fino alla metà nel caso di pericolo per la vita o l’incolumità delle persone.
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti 452-quaterdecie -Confisca art.240-bis
-reclusione da 1 a 6 anni (da 3 a 8 anni nel caso di rifiuti ad alta radioattività).

Aggravanti di reato: cosa prevede il Decreto Giustizia 2023

La lett. b) modifica il secondo comma dell’art. 452-bis, in materia di circostanze aggravanti del delitto di inquinamento ambientale, e

  • trasforma in circostanza aggravante a effetto speciale il delitto di disastro ambientale, con aumento della pena da un terzo alla metà, nel caso di produzione del disastro in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico o archeologico ovvero in danno di specie animali o vegetali protette. Finora era “a effetto comune” vale a dire con aumento della pena fino a un terzo.
  • Nuova aggravante “speciale”: il deterioramento, la compromissione o la distruzione di un habitat causati dall’inquinamento diventano circostanza aggravante a effetto speciale con aumento della pena da un terzo a due terzi.

Decreto Giustizia 2023: i testi normativi

Riportiamo di seguito i testi normativi citati e oggetto di analisi

((Art. 6 - ter del Decreto Giustizia 2023 - TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 agosto 2023, n. 105 
 
Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
  152, nonche' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 
 
  1. Il comma 1 dell'articolo 255 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal  seguente:  
«1.  Fatto  salvo  quanto
disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque,  in  violazione  delle
disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma  2,  e  231,
commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti  ovvero  li  immette  nelle
acque superficiali o sotterranee e' punito  con  l'ammenda  da  mille
euro a diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la
pena e' aumentata fino al doppio». 
  2. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: «di cui agli  articoli
316-bis, 316-ter,» sono inserite le seguenti: «353, 353-bis,»; 
  b) all'articolo 25-octies.1: 
  1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis.  In  relazione
alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis  del  codice
penale, si applica all'ente la  sanzione  pecuniaria  da  250  a  600
quote»; 
  2) al comma 3, le parole: «commi  1  e  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis»; 
  3) alla rubrica sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «e
trasferimento fraudolento di valori». 
  3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 240-bis, primo comma, le  parole:  «dagli  articoli
452-quater, 452-octies, primo comma» sono sostituite dalle  seguenti:
«dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-sexies, 452-octies,
primo comma, 452-quaterdecies»; 
  b)  all'articolo  452-bis,  il  secondo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: «Quando l'inquinamento  e'  prodotto  in  un'area  naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,  ambientale,  storico,
artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno  di  specie
animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da  un  terzo  alla
meta'.  Nel  caso  in  cui   l'inquinamento   causi   deterioramento,
compromissione o distruzione di un  habitat  all'interno  di  un'area
naturale protetta o sottoposta a vincolo  paesaggistico,  ambientale,
storico,  artistico,  architettonico  o  archeologico,  la  pena   e'
aumentata da un terzo a due terzi»; 
  c) all'articolo 452-quater, il  secondo  comma  e'  sostituito  dal
seguente:  «Quando  il  disastro  e'  prodotto  in  un'area  naturale
protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,  ambientale,  storico,
artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno  di  specie
animali o vegetali protette, la pena e' aumentata da  un  terzo  alla
meta'».)) 

Codice Penale: i testi modificati dal Decreto Giustizia 2023

«Art. 255. (Abbandono di rifiuti)
1.  Fatto  salvo
          quanto disposto dall'articolo 256, comma  2,  chiunque,  in
          violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e
          2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona  o  deposita
          rifiuti  ovvero  li  immette  nelle  acque  superficiali  o
          sotterranee  e'  punito  con  l'ammenda  da  mille  euro  a
          diecimila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi,
          la pena e' aumentata fino al doppio. 
                1-bis. Chiunque viola il divieto di cui  all'articolo
          232-ter e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
          da  euro  trenta  a  euro  centocinquanta.  Se  l'abbandono
          riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui  all'articolo
          232-bis, la sanzione amministrativa e'  aumentata  fino  al
          doppio. 
                2.  Il  titolare   del   centro   di   raccolta,   il
          concessionario o il titolare della  succursale  della  casa
          costruttrice che viola le disposizioni di cui  all'articolo
          231, comma 5, e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria    da    euro    duecentosessanta     a     euro
          millecinquecentocinquanta. 
                3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del  Sindaco,
          di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo
          di cui all'articolo 187, comma 3, e'  punito  con  la  pena
          dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna  o
          nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice
          di  procedura  penale,  il  beneficio   della   sospensione
          condizionale  della  pena  puo'  essere  subordinato   alla
          esecuzione  di  quanto  disposto  nella  ordinanza  di  cui
          all'articolo   192,   comma   3,   ovvero   all'adempimento
          dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 24  e  25-octies.1
          del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231  (Disciplina
          della   responsabilita'   amministrativa   delle    persone
          giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
          di personalita' giuridica, a norma dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n.  300),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                
                «Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale) 
- E'  punito
          con la reclusione da due a sei anni e con la multa da  euro
          10.000 a euro 100.000  chiunque  abusivamente  cagiona  una
          compromissione  o   un   deterioramento   significativi   e
          misurabili: 
                  1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese  o
          significative del suolo o del sottosuolo; 
                  2) di un  ecosistema,  della  biodiversita',  anche
          agraria, della flora o della fauna. 
              Quando l'inquinamento e' prodotto in  un'area  naturale
          protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,  ambientale,
          storico, artistico, architettonico o  archeologico,  ovvero
          in danno di specie animali o vegetali protette, la pena  e'
          aumentata  da  un  terzo  alla  meta'.  Nel  caso  in   cui
          l'inquinamento  causi  deterioramento,   compromissione   o
          distruzione di un habitat all'interno di  un'area  naturale
          protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,  ambientale,
          storico, artistico, architettonico o archeologico, la  pena
          e' aumentata da un terzo a due terzi.» 
                «Art. 452-quater. (Disastro ambientale)  - Fuori  dai
          casi  previsti  dall'articolo  434,  chiunque  abusivamente
          cagiona un disastro ambientale e' punito con la  reclusione
          da  cinque  a   quindici   anni.   Costituiscono   disastro
          ambientale alternativamente: 
                  1) l'alterazione irreversibile  dell'equilibrio  di
          un ecosistema; 
                  2) l'alterazione dell'equilibrio di  un  ecosistema
          la  cui  eliminazione  risulti  particolarmente  onerosa  e
          conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 
                  3) l'offesa alla pubblica  incolumita'  in  ragione
          della  rilevanza   del   fatto   per   l'estensione   della
          compromissione o dei suoi  effetti  lesivi  ovvero  per  il
          numero delle persone offese o esposte a pericolo. 
              Quando il disastro  e'  prodotto  in  un'area  naturale
          protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico,  ambientale,
          storico, artistico, architettonico o  archeologico,  ovvero
          in danno di specie animali o vegetali protette, la pena  e'
          aumentata da un terzo alla meta'.». 

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Antonio Mazzuca

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