TARES, chiarimenti dal ministero dell’Economia

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Il Dipartimento delle Finanze presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha diffuso la circolare n.1/DF, con la quale vengono forniti chiarimenti in materia di TARES e di IMU.

Per quanto riguarda il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), si analizzano le modifiche recate dall’art. 10 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35 che al comma 2 introduce alcune disposizioni per l’anno 2013 e dispone che “la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”.
Secondo il Dipartimento il versamento della prima rata potrebbe essere anticipato rispetto all’attuale scadenza di luglio e quello relativo all’ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre. Se il comune non interviene con una propria delibera a modificare la scadenza delle rate della TARES, il termine per il versamento delle rate di gennaio, aprile e luglio resta fissato a quest’ultima scadenza mentre l’ultima rata della TARES scadrà nel mese di ottobre 2013, dovendosi in questo caso applicare quanto previsto per l’anno 2013 dal citato comma 35 dell’art. 14. Sempre in base all’art. 10, comma 2, lett. a) i comuni dovranno pubblicare la deliberazione di modifica delle scadenze e del numero delle rate, anche sul sito web istituzionale del comune stesso, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

Il Dipartimento analizza anche la lett. b) del comma 2, dell’art. 10 del D.L. n. 35/2013, che stabilisce che “ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013”.
Secondo il Dipartimento il pagamento delle prime due rate della TARES, i comuni hanno la facoltà di inviare ai contribuenti i modelli di pagamento già predisposti e precompilati per il versamento dei precedenti prelievi e cioè per la TARSU, per la TIA 1 e per la TIA 2. Gli stessi enti possono, inoltre, utilizzare le altre modalità di pagamento dei predetti tributi, già in uso durante l’anno 2012. Gli importi in tal modo versati dovranno, ovviamente, essere considerati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta a saldo della TARES.
Fino a quando non verranno resi disponibili i nuovi strumenti di pagamento previsti dal comma 35 dell’art. 14 del D. L. n. 201/2011 non è possibile l’apertura di un conto corrente postale intestato alla TARES o la modifica di intestazione degli strumenti di pagamento già in uso nel corso del 2012.

Per quanto riguarda la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato, previsto alla lettera c c) del comma 2, dell’art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, e che viene riservata allo Stato e versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, il Dipartimento chiarisce che tale versamento è stato rinviato all’ultima rata del tributo che il D. L. n. 201/2013 art. 14 fissa ad ottobre.
Per tale versamento, si ribadisce, i contribuenti sono tenuti a utilizzare il modello F24, nonché l’apposito bollettino di conto corrente postale. Gli enti locali hanno la facoltà di variare le scadenze di versamento della TARES, ivi compresa, quindi, quella riferita alla maggiorazione.
La stessa lett. c) in commento prevede, che il gettito relativo alla maggiorazione standard è riservato allo Stato e che la stessa è corrisposta unicamente in misura pari a 0,30 euro per metro quadrato, essendo preclusa ai comuni, a norma della successiva lett. f), la possibilità di aumentarla fino a 0,10 euro.

Per quanto riguarda poi la possibilità che i comuni si avvalgano per la riscossione del tributo, di soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani (lett. g) del comma 2, dell’art. 10 del D. L. n. 35/2013) secondo il Dipartimento la lett. g) del comma 2, dell’art. 10 del D. L. n. 35/2013, stabilisce che “i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani” fino al 31 dicembre 2013, i comuni possono affidare la gestione del tributo ai soggetti che svolgevano, al 31 dicembre 2012, il servizio di gestione dei rifiuti. Ciò che non è espressamente disciplinato, è che a detti soggetti non è possibile affidare anche la riscossione della TARES e della maggiorazione, poiché, in base al comma 35, dell’art. 14 del D.L. n. 201/2011 queste entrate sono versate esclusivamente al comune. Solo nel caso in cui il comune istituisca la tariffa puntuale di cui al comma 29 dell’art. 14 quest’ultima, a norma del successivo comma 31,”è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”.
Pertanto, la lett. g) del comma 2 dell’art. 10 assicura che, per l’anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo.
L’attribuzione del gettito riguarda anche l’ultima rata dovuta a titolo di TARES, fermo restando che il gettito derivante dalla maggiorazione è comunque riservato allo Stato.

L’Approfondimento
La TARES rappresenta una vera semplificazione? Se lo chiede Andrea Quaranta nell’articolo “Gestione Rifiuti, il nuovo tributo è una vera semplificazione?” in cui si analizza come è strutturato il tributo, in che modo si applica ed i principali dubbi circa la sua tempistica, congruità e la gestione della sua riscossione.
L’articolo è disponibile in formato PDF insieme al testo della circolare

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Redazione InSic

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