Progettazione ecocompatibile delle AEE: Regolamento in Gazzetta

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Il Ministero dell’Ambiente, con Decreto 10 giugno 2016, n.140 ha dettato i criteri per la progettazione e la produzione ecocompatibili di Attrezzature Elettriche ed Elettroniche (AEE).

Entrata in vigore e campo di applicazione
Il Decreto costituisce Regolamento ed entrerà in vigore dal 7 agosto 2016, in coerenza con le misure previste dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 180, comma 1-bis, del Codice Ambiente; disciplina le misure dirette a:

a) promuovere la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio;

b) favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di facilitare le operazioni di riutilizzo e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

c) sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di nuove AEE

Produzione eco-compatibile
Il regolamento del DM 140/2016 prevede espressamente un articolo (Art. 3) che rimanda a sua volta al D.Lgs. n.15/2011 per la progettazione ecocompatibile delle AEE, misure volte a facilitare le operazioni di riuso e riciclo ai fini dell’ottimizzazione del «fine vita» delle Attrezzature.
I produttori di AEE che dimostrano di avere ridotto il costo di gestione di fine vita dell’AEE, possono richiedere una riduzione dell’eco-contributo secondo quanto previsto dal comma 4 dell’Art.3. In base al comma 4, il Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE avvalendosi dell’ISPRA deve valutare la documentazione presentata dai produttori, secondo la griglia di valutazione di cui all’Allegato 2 al Regolamento, tenendo conto del possesso delle certificazioni della serie ISO 14001 e successive, relative alla gestione ambientale dei processi e dei prodotti. Inoltre, il Comitato deve rilasciare un’attestazione per il prodotto che risulta idoneo a ricevere la riduzione dell’ecocontributo. Quindi, il produttore, in possesso dell’attestazione, applicherà il coefficiente di riduzione del peso per le sole tipologie di AEE per le quali ha ricevuto l’attestazione all’interno della dichiarazione di immesso sul mercato annuale al Registro nazionale.
Il DM n.140/2016 incoraggia poi, all’Art. 4, la cooperazione tra produttori di AEE ed operatori degli impianti di trattamento, recupero e riciclaggio: i primi forniscono agli operatori degli impianti di trattamento adeguato, di recupero e di riciclaggio, nonché agli operatori dei centri di riutilizzo. Inoltre stipulano tra loro appositi accordi di programma finalizzati alla definizione di linee guida per la progettazione, produzione, attività di smontaggio, di recupero e riciclo ecocompatibili.

Prevenzione e preparazione per il riutilizzo

L’articolo 5 fissa alcuni obblighi dei produttori di AEE: essi devono
a) aumentare la durata e l’affidabilità del prodotto;

b) facilitare la manutenzione e la riparazione;

c) facilitare lo sviluppo tecnico e la progettazione modulare dei prodotti
Inoltre,devono promuovere e favorire l’istituzione di corsi di formazione per addetti ai centri e reti accreditati di riparazione/riutilizzo di riutilizzo accreditati e sostenere la costituzione di centri e reti accreditate di riparazione e riutilizzo di AEE per garantirne il ricondizionamento.

Monitoraggio
Spetta all’ISPRA, in base all’art. 6 del DM n.140/2016, che richiama l’art. 31 comma 1 del D.Lgs. n. 49/2014 assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi indicati all’Allegato V di quel decreto legislativo, e trasmettere annualmente al Ministero dell’ambiente, una relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate, sulle quantità e sulle categorie di AEE riutilizzate e preparate per il riutilizzo.
A tal fine i centri e le reti accreditate di riparazione/riutilizzo trasmetteranno ad ISPRA entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi ai quantitativi di AEE trattati nell’anno precedente.

Riferimenti normativi:
DECRETO 10 giugno 2016, n. 140
del MINISTERO DELL’AMBIENTE Regolamento recante criteri e modalità per favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, ai sensi dell’articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Note: entrata in vigore del provvedimento: 07/08/2016
(GU Serie Generale n.171 del 23-7-2016)

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Redazione InSic

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