Decreto PNRR2: le misure per l’ambiente: idrogeno, rifiuti e SNPS

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In Gazzetta Ufficiale (n.150 del 29-06-2022) la Legge di conversione 29 giugno 2022, n. 79 del Decreto PNRR 2, il Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 (qui il testo consolidato) di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il provvedimento contiene diverse misure anti evasione con riferimenti a pagamenti digitali, transizione digitale; punta poi a concorsi “smart” per le nuove assunzioni nella Pubblica Amministrazione tramite FormezPA potenziato ed esclusivamente in modalità digitale.

Non mancano però riferimenti alla salute e sicurezza sul lavoro (art. 19 e 20) con l’istituzione del Portale contro il Sommerso e il ruolo di INAIL nelle convenzioni con le Grandi Aziende impegnate nell’attuazione del PNRR.

In questo articolo vediamo cosa prevede il Decreto per la tutela ambientale (artt.23-27): dalle agevolazioni per l’impiego dell’idrogeno all’esonero dal pagamento degli oneri generali sul consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili, passando per l’istituzione del Sistema nazionale prevenzione salute  dai rischi ambientali e climatici

Idrogeno: consumo senza oneri di sistema

In base all’art. 23 del DL 36/2022 non è più soggetto agli oneri generali del sistema elettrico (art.3 comma 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79) il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi per la produzione di idrogeno verde, anche qualora l’impianto di produzione e quello di elettrolisi siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi. Un prossimo decreto individuerà i casi in cui il consumo è sottoposto ad onere e le modalità con le quali l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente dovrà dare attuazione alle nuove disposizioni.

Sempre l’art. 23 dispone che (comma 3) l’idrogeno prodotto non rientra tra i prodotti energetici (previsti all’art.21 del testo unico delle accise) e non risulta sottoposto ad accisa se non direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

Produzione idrogeno e distribuzione: estese le procedure degli elettrolizzatori

I commi 5-bis e 5-ter dell’art. 23, introdotti in Senato intervengono sul decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sull’uso di energia da fonti rinnovabili, estendendo alle infrastrutture connesse alla produzione di idrogeno e alle infrastrutture di connessione a reti di distribuzione e trasporto le procedure di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli elettrolizzatori.

Il comma 5-ter reca specifiche sulla richiesta di procedura abilitativa semplificata di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e sull’amministrazione competente nel caso in cui l’impianto da realizzare ricada sul territorio di più comuni.

Impianti di energia elettrica da biomasse: pieno utilizzo della capacità tecnica

L’articolo 23-bis del Decreto PNRR 2, inserito dal Senato, novella l’articolo 5-bis del D.L. n. 21/2022 (L. 51/2022) ed estende agli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse di potenza fino ad 1 MW la disciplina che attualmente consente il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore della L. 51/2022) mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale di impianto, nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della capacità tecnica della connessione alla rete oltre alla potenza di connessione in immissione già contrattualizzata, nel rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.

Installazione di impianti rinnovabili

L’articolo 24-bis del Decreto PNRR 2, introdotto dal Senato in sede di conversione, riconosce per il 2023 un contributo (fino a 1 milione di euro) per progetti d’investimento finalizzati all’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e dei relativi sistemi di accumulo, a beneficio di una serie di soggetti pubblici e privati che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Estrazione illegale dell’Acqua

Il comma 4 dell’art. 23 modifica l’art. 21 del regio decreto n. 1775 del 1933, in materia di concessioni di derivazioni per uso irriguo, optando per la digitalizzazione per migliorare il controllo remoto e l’individuazione dell’estrazione illegale di acqua.

Approvazione dei piani di bacino: modifiche al Codice Ambiente

Il comma 5 dell’art.23 modifica gli articoli 57 e 250 del Codice ambiente intervenendo in materia di procedure di approvazione dei piani di bacino.

Illeciti ambientali e adempimento delle prescrizioni: cosa dice il Decreto PNRR 2

L’articolo 26-bis, introdotto dal Senato, reca novelle alla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale, con riferimento alle prescrizioni da impartire al contravventore, alla verifica dell’adempimento e all’irrogazione della sanzione.

L’Art. 26 bis del Decreto PNRR 2 convertito aggiunge un periodo all’art. 318-ter e sostituisce il 318-quater comma 2 .

Prescrizioni ambientali asseverate: un decreto definirà gli importi: modifica all’art. 318-ter del Codice Ambiente

L’articolo del Codice Ambiente regola le “Prescrizioni” ambientali asseverate emanate dall’organo di vigilanza/polizia giudiziaria attraverso un termine temporale tecnicamente necessario per la regolarizzazione (e le relative possibili proroghe) e con l’indicazione di specifiche misure atte  a  far  cessare  situazioni  di  pericolo   ovvero   la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

Il convertito Decreto PNRR2 aggiunge che un prossimo decreto interministeriale (MiTE-MEF da emanare entro 30 giorni) stabilirà gli importi da corrispondere a carico del contravventore

  • per l’attività di asseverazione tecnica fornita dall’ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione, quando questi è diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata
  • o per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione statale.

Pagamento degli importi per la redazione della prescrizione e per l’asseverazione tecnica – modifica art. 318-quater

L’art. 318-quater prevedeva il pagamento della prescrizione in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa ed entro 120 giorni dalla scadenza del termine la comunicazione da parte dell’organo accertatore dell’adempimento al pubblico ministero (e l’eventuale pagamento).

Il convertito Decreto PNRR2 richiede il pagamento della medesima ammenda nei medesimi termini, ai fini dell’estinzione del reato e di quella da corrispondere, ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica.

Questi importi previsti dall’art. 318-quater comma 4-bis, per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell’asseverazione tecnica saranno riscossi dall’ente accertatore e destinati al potenziamento delle attività di controllo e verifica ambientale svolte da questi enti.

Programma Nazionale di Gestione dei rifiuti: ora ricomprende macerie e materiali post sisma

L’articolo 25 del DL 36/2022 va in modifica del Codice Ambiente inserendo il comma 6 bis all’art. 199 del D.Lgs.n.152/2006. Il Comma aggiunge alle competenze del Piano nazionale di gestione dei rifiuti anche il piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico.

In vista, le Linee guida (da adottare conspecifico DPCM entro 6 mesi) che dovranno indicare come redigere il Piano suddetto.

[Scopri cos’è il Programma nazionale di gestione dei rifiuti nel nostro approfondimento!]

Fondo attuazione PNRR: nuove risorse per il Ministero della Transizione ecologica

In base all’art. 26 del DL 36/2022 al Ministero della Transizione ecologica viene fornito supporto tecnico e operativo per le misure attuative del Piano con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma  .

Istituito il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici SNPS

All’Art. 27 del DL 36/2022 convertito istituisce il Sistema nazionale prevenzione salute  dai rischi ambientali e climatici.

 Obiettivo:  migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.

Le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) – di cui alla L. 28 giugno 2016, n. 132 – e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità.

[Per saperne di più consulta il nostro aggiornamento]

Costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio: modifica alla disciplina del CONAI

L’articolo 25-bis del Decreto PNRR 2 convertito, introdotto dal Senato, aggiunge il comma 5-ter all’articolo 224 del Codice dell’ambiente che regola il funzionamento del Consorzio nazionale imballaggi (CONAI): in base alla nuova previsione, l’accordo di programma quadro tra gli operatori del comparto di riferimento stabilirà che i produttori e gli utilizzatori aderenti ai relativi consorzi o ad un sistema autonomo di gestione dei propri rifiuti di imballaggio o di restituzione degli stessi, assicurino la copertura dei costi di raccolta e gestione dei rifiuti di imballaggio da loro prodotti e conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata, anche quando gli obiettivi di recupero e riciclaggio possono essere conseguiti attraverso la raccolta su superfici private.

Decreto PNRR 2: i nuovi obblighi per produttori e utilizzatori di imballaggi

I produttori e gli utilizzatori potranno avvalersi dei consorzi, facendosi carico dei costi connessi alla gestione dei rifiuti di imballaggio sostenuti dai consorzi medesimi.

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Antonio Mazzuca

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