Prodotti da riciclo e riuso: i requisiti per ottenere il credito di imposta

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Con DECRETO 6 ottobre 2021 il Ministero della transizione ecologica regola il credito di imposta sui prodotti da riciclo e riuso. Il decreto definisce i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione e i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta.
Il Decreto era previsto dal DL Crescita convertito (DL 34/2020) all’art. 26 insieme alle agevolazioni per i rifiuti da imballaggio.

Vediamo di seguito quali sono le agevolazioni previste per i prodotti da riciclo e riuso, chi ne ha diritto e quali sono i requisiti per ottenerle. In fondo, il punto sulle agevolazioni ambientali previste dal DL Crescita.

Agevolazioni fiscali su prodotti da riciclo e riuso

Le agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso sono state introdotte con l’art. 26-ter, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Decreto CRESCITA) pari al 25% del costo di acquisto di:

a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75% della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;

b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.» (si veda art.2 del DM 6/10/21).

A chi spettano le agevolazioni su prodotti da riciclo e riuso?

Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni (art. 26-ter, comma 2).

Agevolazioni fiscali: quale credito di imposta?

L’agevolazione è riconosciuta sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Il credito d’imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d’imposta ex Legge 145/2018.

(si veda art.2 comma 2 del DM 6/10/21).

I requisiti tecnici per ottenere le agevolazioni

Per ottenere le agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso occorre rispettare alcuni requisiti tecnici definiti all’art.3:

a) il contenuto di materiale riciclato uguale o maggiore al 75% proveniente da rifiuti o da rottami per i beni di cui alla lettera a);

b) la conformità ai requisiti e alle caratteristiche dell’ammendante compostato misto e dell’ammendante compostato verde, stabiliti dalla disciplina in materia di fertilizzanti di cui all’allegato 2 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, e successive modificazioni, per il bene di cui alla lettera b

Come provare i requisiti tecnici?

In base al comma 2 dell’art.3 del DM 6/10/21 il possesso dei requisiti tecnici va dimostrato mediante:

a) un’etichetta di prodotto rilasciata sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa effettuata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008, nell’ambito di uno schema di certificazione sul contenuto di riciclato o di una norma tecnica nazionale o Prassi di riferimento UNI;

b) una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, accreditato ai sensi del regolamento (UE) n. 765/2008 che validi, sulla base di una verifica in situ del bilancio di massa, il contenuto di riciclato autodichiarato dal produttore in conformità alla norma tecnica UNI EN ISO 14021;

c) una dichiarazione ambientale di prodotto (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 o alla norma UNI EN ISO 14025, che attesti il contenuto di riciclato.

La conformità ai requisiti ed alle caratteristiche dettate in materia di fertilizzanti va dimostrato attraverso una certificazione rilasciata da un ente certificatore.

Prodotti da riciclo e riuso: la procedura per ottenere le Agevolazioni fiscali

I soggetti interessati, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it, dovranno presentare apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale.

La documentazione viene dettagliata all’art. 4 del DM 6/10/21,merntre all’art.5 si regolano gli aspetti fiscali legati all’utilizzazione del credito di imposta.

Ritiro delle Agevolazioni fiscali per prodotti da riciclo e riuso

In base all’art.6 del Decreto il credito d’imposta può essere revocato:

  • nel caso in cui venga accertata l’insussistenza di uno dei requisiti previsti;
  • qualora la documentazione contenga elementi non veritieri.
  • in caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’art. 3, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 3, lettera c).

L’Art.7 regola infine l’attività dell’Agenzia nei controlli sull’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta e le sue comunicazioni al Ministero della transizione ecologica.

Rifiuti e imballaggi e prodotti da riciclo: tutti i crediti d’imposta del DL Crescita

All’interno del testo coordinato del DL Crescita (DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34), convertito con LEGGE 28 giugno 2019, n. 58 (in GU n.151 del 29-06-2019 – Suppl. Ordinario n. 26) si trovano le disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi e le agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso.
Vediamo il dettaglio delle disposizioni.

Agevolazioni fiscali per rifiuti da imballaggio nel DL Crescita

L’Art. 26 bis riconosce all’impresa acquirente della merce (da parte della impresa venditrice) consistente in un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25% del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura.

L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall’acquisto. All’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati.

Tale credito d’imposta è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 2 dell’art. 26 bis), viene indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive; è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo.
Il DL Crescita prevedeva che un successivo decreto (comma 3 dell’art. 26 bis) del Ministro dell’ambiente (da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge di Conversione del DL Crescita) avrebbe dovuto dare attuazione a tali previsioni e indicherà le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa.

Agevolazioni fiscali per prodotti da riciclo e riuso nel DL Crescita

L’art. 26 ter indica invece le agevolazioni fiscali sui prodotti da riciclo e riuso: per il 2020 è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami;
b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni sopra indicati, il contributo è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020, a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale.
Ai soggetti acquirenti dei beni non destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale (comma 3 dell’art. 26 ter) spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020.
Tali crediti di imposta sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono riconosciuti e non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione.
Con un prossimo decreto (da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge di Conversione del DL Crescita) definirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta.

Il Decreto 6/10/2021 riporta per l’appunto i suddetti criteri.

DL Crescita: la normativa di riferimento

LEGGE 28 giugno 2012, n. 92
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. (12G0115) (GU n.153 del 3-7-2012 – Suppl. Ordinario n. 136 )
Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2012

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34
Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (in questo stesso Supplemento ordinario – alla pag. 1 ), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.».
(GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 – Suppl. Ordinario n. 26)

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Redazione InSic

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