Spazzamento meccanizzato di aree private: c’è iscrizione all’Albo Gestori?

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Con breve Circolare (n. 2 del 13 febbraio 2020) il Comitato gestori fornisce alcuni chiarimenti sull’attività di spazzamento meccanizzato di aree private e sul successivo trasporto del rifiuto da quella derivante.
Il primo quesito posto dalle sezioni regionali riguarda l’esistenza o meno di un obbligo di iscrizione all’Albo per l’attività di spazzamento meccanizzato di aree private e il secondo verte su quale categoria sia di riferimento per il successivo trasporto del rifiuto effettuato dallo stesso soggetto che ha eseguito l’attività.

Attività di spazzamento meccanizzato privato: occorre iscrizione all’Albo?

Relativamente al primo quesito il Comitato nazionale ha chiarito che non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo per la specifica attività di spazzamento meccanizzato di aree private.

…e per il trasporto rifiuti prodotti?

Riguardo al successivo trasporto dei rifiuti derivanti dall’attività in esame si specifica che, qualora l’impresa che ha effettuato lo spazzamento si configuri come “produttore iniziale” del rifiuto e intenda trasportare il rifiuto stesso, dovrà iscriversi all’ Albo nella categoria 2-bis.
Per identificare il rifiuto in questione potrà essere utilizzato il codice 20 03 03.

Riferimenti normativi:

Circolare n. 2 del 13 febbraio 2020
Chiarimenti sull’attività di spazzamento meccanizzato di aree private e successivo trasporto del rifiuto derivante dalla stessa

Le Categorie dell’Albo Gestori

Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento Albo Gestori (DM n.120/2014 del 3 giugno 2014)l’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2 ter) iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionati di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018;c)
categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
* categoria 4 bis raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

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Redazione InSic

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