Bonifiche amianto: i criteri per ottenere il credito d’imposta

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Con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 15 giugno (in GU n.243 del 17-10-2016) si indicano le Modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto.
Si tratta di una misura agevolativa già prevista dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 221, «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali» cd Collegato Ambientale, art. 56 comma 4. Vediamo i punti salienti del Decreto.

Campo di applicazione
Il DM 15/6/2016 indica le tipologie di interventi ammissibili al credito d’imposta; modalità e termini per la concessione del credito d’imposta; le disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa e la determinazione dei casi di revoca e di decadenza del beneficio.
Sono ammissibili al credito d’imposta (art. 2) gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell’amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l’ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

Sono considerate eleggibili le spese per la rimozione e lo smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, di:
a) lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
c) sistemi di coibentazione industriale in amianto.


Beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta i soggetti titolari di reddito d’impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall’amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Agevolazioni concedibili
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi sopra citati (in art.2) effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. Il credito d’imposta spetta a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, unitariamente considerato, sia almeno pari a 20.000 euro; l’ammontare totale dei costi eleggibili è, in ogni caso, limitato all’importo di 400.000 euro.
Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria, specifica l’articolo 3 del DM 16/6/2016.

La Domanda
A decorrere dal 30miso giorno dalla pubblicazione del DM 16/6/2016 (avvenuta il 17 ottobre 2016) le imprese interessate potranno presentare al Ministero dell’ambiente la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta esclusivamente accedendo alla piattaforma informatica che sarà accessibile sul sito www.minambiente.it. Occore specificare:
a) il costo complessivo degli interventi;
b) l’ammontare delle singole spese eleggibili;
c) l’ammontare del credito d’imposta richiesto;
d) di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa.
(Vedi il dettaglio del corredo alla domanda all’art. 4)

La concessione del contributo
Il credito d’imposta viene riconosciuto previa verifica, da parte del Ministero, dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti previsti, secondo l’ordine di presentazione delle domande e sino all’esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro. Il Ministero Ambiente ha 90 giorni dalla presentazione delle domande per esprimersi e comunicare il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito effettivamente spettante (vedi i dettagli nell’art. 4 in merito alla suddivisione del credito nei periodi di imposta).

Revoca del Credito e Controlli
All’articolo 5 si regola invece le cause di revoca del credito qualora venga accertata:
• l’insussistenza di uno dei requisiti previsti
• la documentazione presentata, di cui all’art. 4, comma 3, contenga elementi non veritieri.
• accertamento della falsità delle dichiarazioni rese.

Al successivo articolo 6 si regola infine i controlli sul recupero del credito d’imposta illegittimamente fruito: è l’Agenzia Entrate a comunicar e al Ministero con modalità telematiche e secondo termini definiti d’intesa, l’elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d’imposta, con i relativi importi. Se riscontrasse nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta ne darà comunicazione in via telematica al Ministero dell’ambiente, e provvede poi al recupero del relativo importo.

Riferimenti normativi:
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 15 giugno 2016 Modalità attuative del credito d’imposta per interventi di bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto.
(GU n.243 del 17-10-2016)

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Redazione InSic

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