Quando un sito risulta contaminato, la normativa distingue con precisione tra responsabile dell’inquinamento e proprietario incolpevole. Quest’ultimo non ha obblighi di bonifica, ma ha l’obbligo di darne comunicazione e di attuare le misure di prevenzione, secondo una precisa procedura. Una recente pronuncia del Consiglio di Stato torna sul tema e chiarisce ruoli, limiti e diritti di partecipazione nei procedimenti amministrativi.
- Il caso concreto
- La posizione del proprietario incolpevole nel procedimento di bonifica
- Obblighi di comunicazione e misure di prevenzione
- Facoltà di intervento e limiti di responsabilità
- La soluzione del Consiglio di Stato
- Normativa complementare
- Per saperne di più
- Approfondimenti a cura dell’autore
Il caso concreto
Il proprietario di un sito oggetto di un piano di caratterizzazione ad opera del responsabile della potenziale contaminazione impugnava il provvedimento regionale di approvazione.
In quanto titolare dell’area, ritiene che abbia diritto di partecipare al procedimento amministrativo, formulando osservazioni.
La posizione del proprietario incolpevole nel procedimento di bonifica
Il d.lgs. n. 152/2006 prevede una serie di obblighi in capo al responsabile dell’inquinamento (art. 242), mentre con riferimento ai soggetti non responsabili della potenziale contaminazione (art. 245), la legge pone in capo al proprietario o al gestore dell’area che rilevi un superamento (o un pericolo, concreto e attuale, di superamento) della concentrazione soglia di contaminazione (CSC), solamente l’obbligo di "darne comunicazione" agli enti territoriali competenti, oltre all’obbligo di "attuare le misure di prevenzione" (art. 245, comma 2) secondo una precisa procedura consistente nell’adozione di tali misure entro 24 ore dalla verificazione dell’evento, con onere di immediata comunicazione (art. 242, comma 1) agli enti territoriali competenti di tutti gli aspetti pertinenti della situazione (art. 304, comma 2).