presenza più datori di lavoro e unità produttive autonome

Pluralità di datori di lavoro nelle organizzazioni complesse: criteri, limiti e responsabilità

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La Corte di Cassazione Penale affronta la tematica relativa all’individuazione del datore di lavoro all’interno di strutture complesse e articolate in unità operative. Vengono analizzati i limiti delle deleghe, le condizioni per l’individuazione del datore di lavoro in senso prevenzionale e le implicazioni giuridiche nei casi in cui vi siano più unità produttive autonome.

  1. Il contesto giuridico: chi è il datore di lavoro in senso prevenzionistico
  2. Ripartizione delle responsabilità nelle unità produttive
  3. Procure speciali e limiti della delega gestionale nella sicurezza
  4. Unità produttive e requisiti di autonomia: la contestazione del Pubblico Ministero
  5. Il principio di effettività nella qualificazione del datore di lavoro
  6. Organizzazioni complesse e pluralità di datori di lavoro: il quadro giurisprudenziale
    • Datore di lavoro apicale e sottordinato: distinzione e obblighi normativi
  7. La decisione della Cassazione e il rigetto del ricorso
  8. Approfondimenti a cura dell’autore
  9. Per saperne di più

Il contesto giuridico: chi è il datore di lavoro in senso prevenzionistico

Il Tribunale assolve A.A. per non aver effettuato, pur ricoprendo la qualifica di datore di lavoro, come definito dall’articolo 2, comma 1, lett. b), del D.lgs. 81/08, la valutazione dei rischi professionali e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi riguardanti separate unità locali della Div. Ip. e della Div. Sup. della società X, impropriamente fatta da soggetti aziendali diversi dal datore di lavoro ex lege.

Il Tribunale esclude l’individuazione del A.A. quale datore di lavoro in senso prevenzionistico, riconoscendo, invece, tale qualifica in capo ai due distinti soggetti (A.A. e B.B.) preposti al vertice delle due distinte unità produttive, muniti dei relativi autonomi poteri decisionali e di spesa, in forza di procura speciale rilasciata a costoro dal A.A., quale presidente del Consiglio di amministrazione e, dunque, datore di lavoro di vertice.

Ripartizione delle responsabilità nelle unità produttive

In particolare, in base alle risultanze delle prove documentali e testimoniali, il Tribunale ha ritenuto accertato che:

  • la struttura organizzativa della società X era ripartita in due divisioni distinte sui piani contabile, amministrativo, gestionale;
  • che l’organo amministrativo della società era il Consiglio di Amministrazione, di cui l’imputato A.A. era presidente e legale rappresentante della società;
  • che lo stesso CDA aveva delegato al presidente alcune proprie attribuzioni, avvalendosi dello strumento della delega gestoria di cui all’articolo 2381 comma 2, cod. civ. escludendo, tuttavia, ogni aspetto relativo alla materia della prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché alla tutela della sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro nei cantieri.

Sulla scorta di tali dati di fatto e segnatamente del contenuto delle due procure speciali conferite dal datore di lavoro di vertice, ha ritenuto la natura giuridica di atti organizzativi privati con funzione meramente ricognitiva dell’investitura ex lege ai sensi dell’art. 2 comma uno lett. b) di due datori di lavoro decentrati (A.A. e B.B.) i quali rivestivano la posizione di garanti originari in relazione alle singole unità produttive di competenza.

Escludeva, di conseguenza, la riconducibilità di dette procure all’istituto della delega gestoria, tenuto conto dell’estraneità dei soggetti dall’organo amministrativo, nondimeno, tenuto conto della concezione datoriale anche sostanziale mutata dal Testo Unico (d.lgs. 81/08), riteneva in capo ai predetti A.A. e B.B. la qualifica di datore di lavoro decentrato ex lege delle rispettive unità produttive e dunque riteneva costoro tenuti alla designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezioni e alla redazione dei documenti di valutazione dei rischi afferenti alle singole unità organizzative di cui erano responsabili, cosa che era avvenuta in ottemperanza e non già in violazione dell’articolo 17 del Testo Unico (D.lgs. 81/08).

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Maurizio Prosseda

Avvocato esperto in sicurezza e prevenzione