Medico competente in riunione

Interpello 1/2022 del Ministero Lavoro: alla Riunione periodica partecipa solo il medico coordinatore?

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Con INTERPELLO n.1/2022 la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro risponde ad un quesito posto dall’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) sulla possibile partecipazione alla Riunione Periodica di uno o più medici del lavoro in rapporto di collaborazione attraverso la figura del medico coordinatore.

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Riunione periodica: partecipa solo il Medico del lavoro coordinatore?

Qualora il datore di lavoro, anche  per il tramite del Servizio di Prevenzione e Protezione, abbia individuato un medico competente coordinatore ai sensi dell’art. 39 co. 6 d. lgs. 81/2008, alla riunione periodica di cui all’art. 35 chi deve essere invitato? Il solo medico competente coordinatore ovvero tutti i medici competenti?

Sul punto la Commissione Interpelli chiarisce che la normativa del Testo Unico prevede in capo al medico competente puntuali prerogative e responsabilità ma non un potere sostitutivo del medico coordinatore rispetto a ciascun medico competente nominato nell’ambito dell’unità produttiva.

Pertanto, la Commissione ritiene che, ai fini della partecipazione alla riunione periodica, l’invito debba essere rivolto a tutti i medici competenti nominati in azienda.

Quando si può nominare più medici competenti in azienda?

In base all’art. 39 comma 6 del Testo unico di Sicurezza, nelle aziende con più unità produttive, e/o nei gruppi d’imprese e in tutti quei casi in cui la valutazione dei rischi ne evidenzi la necessità, il datore di lavoro può nominare più medici competenti individuando tra essi un medico con funzioni di coordinamento.

Il datore di lavoro deve infatti assicurare al medico competente le condizioni necessarie per lo svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.

A che titolo opera il medico competente?

Il medico competente può svolgere la propria opera come

  • dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con l’imprenditore;
  • libero professionista;
  • dipendente del datore di lavoro.

Come opera il medico competente?

Il medico competente può avvalersi, per accertamenti diagnostici, della collaborazione di medici specialisti scelti in accordo con il datore di lavoro.

Riunione periodica di sicurezza: il ruolo del medico competente

Nel momento della riunione periodica di sicurezza, da indire almeno una volta all’anno nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori in base all’art.35 del TUS, il datore di lavoro deve coinvolgere almeno un medico competente ove nominato.

Cosa comunica il medico competente durante la riunione periodica?

In base all’art. 25 del TUSObblighi del medico competente”, al comma 1, lettera i) il medico competente, tra l’altro, “comunica per iscritto, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori”.

INTERPELLI sul medico competente

Il presente Interpello è il quarto sulla figura del Medico competente e le sue funzioni.

Vediamo tutte le pronunce della Commissione Interpelli, rinvenibili nella versione aggiornata del TUS (Amato, Di Fiore).

  • Con INTERPELLO N. 27/2014 del 31/12/2014 si parlò del conflitto di interessi delle ASL nell’attività di “sorveglianza sanitaria”  assegnate al medico competente: il Ministero spiegò che il TUS consente al datore di lavoro, tramite convenzioni con una struttura pubblica, come una ASL, o anche con una struttura privata, di potersi avvalere, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria, dell’attività di medici competenti dipendenti di tali strutture, ma non si ci può avvalere dei dipendenti di strutture pubbliche assegnati ad uffici che svolgono una attività di vigilanza, per i quali vige il divieto assoluto di poter svolgere tale funzione (art.39 comma 3)
  • Con INTERPELLO N. 28/2014 del 31/12/2014 relativamente all’Applicazione dell’art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81.2008 il Ministero conferma il principio della piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere garantita dal datore di lavoro al medico competente anche nel caso in cui il medico risulti funzionalmente collocato in Unità Operativa Complessa (UOC) di cui il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ne sia il direttore e con il quale, in azienda non può essere sottoposto ad analogo vincolo gerarchico (articolo 39 comma 4).
  • Con INTERPELLO N. 2/2018 del 05/04/2018 si torna sull’articolo 39, comma 3, in base al quale: “Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l’attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza” che deve ritenersi applicabile a tutte le strutture che compongono il Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie locali ed a tutto il personale ad esso assegnato, indipendentemente dalla qualifica rivestita.

Per informazioni sul ruolo e sugli obblighi del medico competente

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