Servizio prevenzione e protezione: nuova prassi UNI 87:2020. Ne parliamo con Gaetano Fede

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UNI ha reso disponibile gratuitamente nei giorni scorsi la prassi UNI/PdR 87:2020Servizio prevenzione e protezione – Attività tipiche del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dall’art. 33 del D.Lgs. 81/2008″ che fornisce elementi utili a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza per espletare al meglio la loro funzione.
Abbiamo rivolto qualche domanda a Gaetano Fede, Project Leader (Consiglio Nazionale Ingegneri) che figura fra gli esperti che hanno curato la sua redazione.

Intervista a cura di A.Mazzuca (Coordinamento editoriale InSic.it)

Ing. Fede, perché è sorta l’esigenza di questa Prassi di Riferimento?
L’esigenza è nata dall’esperienza sul campo e dalla constatazione che spesso non viene dato il giusto peso alla centralità strategica del SPP, che invece rappresenta il cardine dell’organizzazione aziendale della salute e sicurezza nei luoghi di luoghi di lavoro. Pertanto, si è sentita la necessità di esplicitare i compiti del SPP, e del suo RSPP, e soprattutto le capacità e le competenze professionali che devono avere le figure che lo compongono. Una politica aziendale della sicurezza definita, condivisa e pubblica, deve necessariamente valorizzare la funzione del SPP e del suo Rspp, garantirne autonomia operativa e visibilità.
La presenza al tavolo di lavoro dei rappresentanti di Assolombarda/Confindustria (Dott.ssa Maria Rosaria Spagnuolo) e di INAIL (Ing. Giannunzio Sinardi), ha garantito la condivisione del progetto anche da parte di due importantissimi stakeholder del settore. Mi consenta con l’occasione di ringraziare gli altri componenti del tavolo, e più precisamente Anna Maria Baieli, Michele Buonanno, Rocco Sassone ed Alessio Toneguzzo per il Consiglio Nazionale Ingegneri, e Marco Nardini per il Consiglio Nazionale Geometri, nonché Alessandro Delvecchio dell’UNI che ha gestito al meglio la segreteria del tavolo.

Quali indicazioni potranno trovare i componenti del Servizio Prevenzione e Protezione rispetto alle indicazioni normative del Testo Unico di Sicurezza?
La normativa, all’art.33, individua in maniera sintetica (in sei punti) i compiti del SPP; la PdR invece scende nel dettaglio individuando nella 1 parte le attività tipiche svolte dal SPP e nella 2 parte dette attività vengono organizzate adottando un approccio strutturato per processi che permette di sistematizzarle dal punto di vista concettuale, metodologico e operativo.

In che modo questa prassi può essere utile anche ad altri soggetti del Sistema Prevenzione?
La PdR è utile a tutte le figure che hanno un ruolo attivo nel sistema sicurezza e salute; in particolare il datore di lavoro (D.L.), che necessariamente non è un addetto ai lavori, potrà comprendere al meglio i compiti del SPP e quindi avrà più elementi per individuare le capacità e le competenze necessarie alle figure da scegliere per svolgere detti compiti; inoltre potrà stimare l’impegno e il tempo che il SPP dovrà dedicare allo svolgimento dell’attività. Anche i lavoratori e il loro RS ne trarranno di riflesso un beneficio in quanto avranno un’organizzazione più qualificata e più competente.

Scorrendo il testo di questa Prassi sembra emergere l’idea che si voglia ripartire dai Servizi Prevenzione e Protezione e quindi dalle persone, per ridare slancio alla SSL nelle aziende. È corretto?
Correttissimo, ha centrato l’obiettivo principale che il gruppo di lavoro si era prefissato! Ormai, a più di 25 anni dall’emanazione del dlg 626/94 ed a più di 10 anni dall’entrata in vigore del dlg 81/08, nella quasi totalità delle aziende sono state implementate tutte le misure tecniche previste dai dispositivi normativi e pertanto per il miglioramento continuo del sistema sicurezza l’unica strada è quella di puntare molto sul sistema uomo/lavoratore e sul sistema organizzativo; ciò consentirà di ridurre, sicuramente, il numero di infortuni e malattie professionali.

Quanto peso ha nella stesura della norma, l’attuale momento storico? Si richiede un nuovo approccio alla materia?
La PdR è stata ovviamente iniziata in tempi non sospetti, pre COVID-19, ciò nonostante ritengo che non sia necessario un nuovo approccio alla norma in quanto, come ormai ampiamente chiarito il COVID non si può annoverare tra i rischi specifici connessi all’attività di lavoro in quanto trattasi di pandemia e quindi di un rischio generico ed esogeno, al quale è esposta tutta la collettività e non solo il lavoratore in quanto tale.

Si tratta dell’unica Prassi di riferimento per il Servizio Prevenzione e Protezione o è previsto un ulteriore documento su altri aspetti? Sono previste Prassi anche per altre figure della sicurezza?
Sicuramente è la prima PdR, ma certamente c’è ancora molto da fare; si potrebbe, per esempio pensare ad una PdR rivolta alla gestione della sicurezza antincendio aziendale alla figura del RTA (responsabile tecnico della sicurezza antincendi) introdotta dal DM 19/3/2015. L’impegno del CNI per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, e nei cantieri, è ormai uno dei temi sui quali l’organismo nazionale della categoria punta con notevole impegno di risorse, conscio che l’attenzione che un Paese riserva alla sicurezza dei suoi cittadini, misuri il livello di civiltà dello stesso.
Ringraziamo l’Ing. Fede per la disponibilità a rispondere alle nostre domande

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

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