Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Infortuni RLS, RLST e RLSPP: sì alla copertura INAIL – circolare 23/2023

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Gli eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), aziendali o di unità produttiva, territoriali (RLST) e di sito produttivo (RLSSP) nell’esercizio delle loro funzioni o ad esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa Inail.

Lo afferma INAIL nella circolare n. 23 del 1° giugno 2023 specificando i caratteri delle tutele assicurative delle tre figure della sicurezza e chiarendo i concetti di occasione di lavoro ed i rischi ai quali vengono esposti nell’esercizio delle funzioni previste dall’art.50 del Testo unico di Sicurezza (TUS).

RLS e Infortuni: la circolare INAIL 23/2023

INAIL logo

Nei chiarimenti INAIL contenuti nella Circolare n.23/2023 si afferma che

  • gli eventi lesivi occorsi ai danni di RLS, RLST e RLSSP sono da considerarsi come infortuni sul lavoro;
  • spetta loro quindi la copertura assicurativa INAIL ex D.P.R. n.1124/65;
  • sono considerati ai fini dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale di cui è titolare il datore di lavoro, ai sensi degli articoli 19 del decreto interministeriale 27 febbraio 2019 e (che regola le modalità di applicazione delle tariffe dei premi).

La Circolare argomenta la questione facendo riferimento nella prima parte al ruolo del RLS e al concetto di occasione di lavoro. Nella seconda si concentra sulla figura del RLST e successivamente sulla figura del RLSSP. Infine, alcune precisazioni sul rischio assicurato e sull’oscillazione del tasso medio della posizione assicurativa per andamento infortunistico per queste figure.

La tutela assicurativa INAIL per RLS: l’occasione di lavoro

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Rispetto alla figura del RLS e all’eventualità di infortunio sul lavoro occorso in occasione di lavoro, INAIL sgombra il campo da dubbi: il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.

Ricorda l’Istituto che il RLS può accedere a luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni, diversi da quello in cui opera normalmente in qualità di lavoratore: l’art. 2 del DPR 1124/1965 richiede che l’evento lesivo sia avvenuto in occasione di lavoro, vale a dire sia riferibile all’attività lavorativa e l’occasione di lavoro delimita l’ambito oggettivo della tutela assicurativa e richiede il nesso di riferibilità funzionale del fatto all’attività di lavoro.

Infortunio RLS e tutela INAIL: la prova dell’occasione di lavoro

Pertanto, conferma l’Istituto eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza di azienda o di unità produttiva che occorrono nello svolgimento delle loro funzioni o a esse strumentalmente collegati, sono da considerarsi infortuni avvenuti in occasione di lavoro e quindi sono compresi nella tutela assicurativa. La tutela sarebbe esclusa solo nel caso in cui si riscontri l’assenza dell’occasione di lavoro, vale a dire che l’evento è riferibile al cosiddetto “rischio elettivo” del lavoratore.

Permessi di lavoro per lo svolgimento dell’attività sindacale e copertura INAIL

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INAIL richiama poi alcune sentenze della Cassazione da cui emergerebbe che i lavoratori che svolgano attività sindacale come RSA, RSU o come dirigenti sindacali non in aspettativa, rimangono pur sempre (in quanto esposti al rischio) assicurati ex artt. 4 e 9 cit. del DPR 1124/1965: in questi casi occorre verificare in concreto se il fatto sia avvenuto o meno “in occasione di lavoro” ai fini dello scatto della tutela assicurativa INAIL.

Occorrerà quindi accertare se l’evento sia ricollegabile anche strumentalmente  all’attività tipica di rappresentante per la salute e sicurezza, cioè a un’attività inerente  e funzionale all’interesse dei lavoratori e della parte datoriale, con la conseguenza che,  ove l’infortunio si verifichi in occasione della fruizione di un permesso per l’espletamento  di un’attività propriamente sindacale, l’infortunio non potrà essere ammesso a tutela.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e tutela assicurativa INAIL

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale è una figura che rileva nel momento in cui manca il RLS in azienda (art.48 del TUS)  e che esercita le competenze del RLS (art.50 del TUS) ma con riguardo a più aziende o unità produttive presenti sul medesimo territorio o nel medesimo comparto, qualora nelle stesse non sia stato appunto eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Pertanto, chiarisce INAIL eventuali eventi lesivi accaduti in occasione dell’esercizio delle relative attribuzioni sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.

Ai fini assicurativi si rileva, inoltre, che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale può essere esposto anche a rischi diversi da quelli propri dell’ambiente lavorativo aziendale nei quali opera come lavoratore subordinato.

Rappresentante dei lavoratori di sito produttivo e tutela assicurativa INAIL

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (in base all’art.49 del TUS) viene individuato tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel medesimo sito produttivo e con le modalità stabilite nella contrattazione collettiva, la quale stabilisce le modalità secondo cui questi esercita le attribuzioni di cui all’articolo 50 in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza.

Eventuali eventi lesivi accaduti ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo in occasione dell’esercizio delle attribuzioni sono compresi nella tutela assicurativa in quanto riferibili all’attività lavorativa, con il solo limite del rischio elettivo.

Rileva l’Istituto che la particolarità dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo consiste nella circostanza che essi concorrono, attraverso l’esercizio delle loro funzioni,  all’attuazione e al miglioramento della sicurezza dell’intero sito produttivo ove operano,  sito caratterizzato da maggiori e specifici rischi per la sicurezza dei lavoratori in virtù  delle peculiari caratteristiche dell’ambiente di lavoro complessivamente considerato.

Per questo, il loro contributo alla sicurezza è funzionale all’interesse di tutti i datori di lavoro operanti nel sito produttivo a che l’attività produttiva esercitata da ciascuno di essi si esplichi in condizioni di sicurezza.

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Antonio Mazzuca

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