Con l’Interpello n. 1/2025 del 18 settembre 2025, la Commissione per gli interpelli ha fornito chiarimenti sull’obbligo formativo in materia di salute e sicurezza per il personale docente di scuole e università, in merito alla possibilità di partecipare a corsi per il rischio basso, sulla base della valutazione dei rischi aziendali.
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Il quesito dell’Università di Udine
L’Università degli Studi di Udine ha presentato interpello per conoscere il parere della Commissione per gli Interpelli in merito ai percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da applicare al personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e delle Università.
Il dubbio riguarda la possibilità che i docenti che non siano esposti a rischi medi o alti possano frequentare corsi di formazione specifica individuati per il rischio basso, fermo restando che i contenuti e la durata della formazione dipendono dall’esito della valutazione dei rischi svolta dal datore di lavoro.
Il quadro normativo di riferimento
Nella risposta, la Commissione Interpelli per la sicurezza sul lavoro – istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – ha fornito puntuali richiami alla normativa di riferimento:
- l’articolo 37, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, che impone al datore di lavoro di garantire una formazione adeguata e sufficiente in materia di salute e sicurezza per ogni lavoratore in relazione ai rischi specifici;
- l’Accordo Stato-Regioni Rep. atti n. 59/CSR del 17 aprile 2025, che ha sostituito gli accordi del 2011 e del 2016, definendo i contenuti e la durata minima dei corsi di formazione; in particolare la Parte II dell’Accordo Stato Regioni, al Punto 2.1 “Corso per lavoratori” che prevede: “La formazione specifica deve essere riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio e durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda”;
- la classificazione ATECO 2007, che colloca il settore Istruzione (codice 85) tra le attività a rischio medio, con obbligo di formazione specifica pari almeno a 8 ore;
- le “condizioni particolari” dell’Accordo 2025, che permettono ai lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, di poter frequentare i corsi individuati per il rischio basso con le relative modalità di erogazione;
- l’interpello n. 11/2013, che già aveva sottolineato come la durata della formazione dovesse dipendere dalle mansioni effettivamente svolte e non solo dal codice ATECO di appartenenza.
La risposta della Commissione Interpelli
Alla luce del quadro normativo richiamato, la Commissione Interpelli ha stabilito che:
- il personale docente che, sulla base della valutazione dei rischi aziendale, non sia esposto – neppure saltuariamente – a rischi classificabili come medi o alti, può partecipare a corsi di formazione specifica in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro progettati per la categoria di rischio basso;
- resta fermo l’obbligo del datore di lavoro di garantire che i contenuti formativi siano adeguati ai rischi effettivi emersi dalla valutazione, anche se diversi da quelli generalmente associati al settore di appartenenza.
Interpello del 18 settembre 2025 pdf
Il testo integrale dell’Interpello n. 1/2025 è disponibile in formato pdf sul sito ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al seguente link:
Formazione specifica docenti Sicurezza sul Lavoro
Il personale docente di scuole e università deve seguire sempre corsi a rischio medio?
No, la Commissione Interpelli ha chiarito che, se la valutazione dei rischi dimostra che i docenti non sono esposti a rischi classificabili come medi o alti, possono frequentare corsi di formazione specifica per rischio basso.
Chi decide se i docenti rientrano nel rischio basso?
È il datore di lavoro, tramite la valutazione dei rischi, a stabilire l’effettivo livello di rischio cui è esposto il personale docente e a programmare la formazione di conseguenza, in conformità con quanto richiesto dalla normativa.
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