Prodotti chimici: pubblicato il piano Nazionale delle attività di controllo

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Sul sito del Ministero della Salute è stato pubblicato il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici, (anno 2016). Il Documento (in allegato) è stato predisposto con la collaborazione del Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP, con il Centro Nazionale Sostanze Chimiche dell’Istituto Superiore di Sanità e la Rete dei laboratori di controllo in attuazione all’Accordo CSR N. 88/2015.

Entro il 30 giugno 2017 il Ministero della Salute, con la collaborazione delle Regioni e dell’ISS – CSC redigerà e diffonderà il report nazionale delle attività di controllo sulla applicazione dei Regolamenti REACH e CLP. Al paragrafo 4 vengono poi forniti alcuni indirizzi metodologici per la conduzione delle attività di controllo.

Nel documento si identificano le attività di controllo che possono esplicarsi:
•mediante metodologie progetti REACH-EN-FORCE e progetti pilota adottati dal forum dell’ECHA
• mediante Attività di Controllo Analitico;
• mediante Attività di Indagine

Metodologie progetti REACH-EN-FORCE


Il primo tipo di Attività di controllo fa riferimento alle metodologie proposte nei progetti REF e progetti pilota adottati dal Forum dell’ECHA. I controlli in materia di REACH e CLP consisteranno in:
• verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione;
• verifica degli obblighi di restrizione;
• verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele (Titolo II Reg REACH);
• verifica della comunicazione all’interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Reg. REACH);
• verifica della conformità delle SDS (Allegato II al Reg. REACH, come modificato dal Reg. 2015/830);
• verifica degli obblighi generali di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (Reg. CLP: fatto salvo le disposizioni transitorie di cui all’articolo 61, paragrafo 4, secondo periodo del medesimo Reg. CLP);
• verifica degli obblighi di notifica all’ECHA (art. 40 Reg. CLP);
• verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (art. 36 Reg REACH e art. 49 Reg. CLP).

I controlli previsti durante il 2016
Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e Province autonome d’intesa con l’Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, programmeranno per l’anno 2016 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali.
Le Regioni e le PA comunicano, dovevano comunicare entro il 29 febbraio 2016, all’AC nazionale il numero di controlli programmati e se intendono procedere nella attività di vigilanza autonomamente con proprio personale formato o con l’ausilio del gruppo ispettivo della AC nazionale. L’AC nazionale procederà direttamente all’esecuzione delle attività di controllo, concordando tempi e modalità con la Regione o Provincia Autonoma interessata, tenendo presente che il numero minimo di controlli è pari a 5.
A livello nazionale va raggiunto, entro il 30 giugno 2016, almeno l’obiettivo quantitativo minimo stabilito dall’ECHA nell’ambito del secondo progetto pilota sull’autorizzazione. Entro il 10 luglio 2016, le Regioni e PA trasmetteranno all’AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il secondo progetto pilota autorizzazione, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell’ECHA. Entro e non oltre il 28 febbraio 2017 le Regioni e PA trasmetteranno all’AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto REF-4, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell’ECHA. Sempre entro il 28 febbraio 2017 le Regioni e le PA trasmetteranno all’AC nazionale le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 dicembre 2016 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.

L’Attività di Controllo analitico


Il secondo tipo di controllo, l’Attività di Controllo analitico implica la verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione e restrizione (Titoli VII e VIII Reg.REACH) e riguarda:
• Imprese appartenenti alla filiera di approvvigionamento per i settori (riportati nella Tabella 2), limitatamente alle restrizioni di cui all’All. XVII Reg. REACH;
• Imprese che fabbricano e/o importano sostanze soggette ad autorizzazione di cui all’all. XIV del regolamento REACH.
Tocca le specifiche sostanze:
• Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli soggette a restrizioni – di cui all’All. XVII Reg. REACH – dei settori di trasporti, costruzioni, gioielleria/bigiotteria, tessile e pelli, giocattoli (tabella 2);
• Sostanze chimiche in quanto tali o contenute in miscele o in articoli scelte in base alla pericolosità per la salute e l’ambiente (es CMR, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l’ambiente, PBT/vPvB ) e ai quantitativi.
Quanto alle scadenze: entro il 10 luglio 2016, le Regioni e PA che aderiscono al secondo progetto pilota sull’autorizzazione trasmettono all’AC nazionale gli esiti dei controlli analitici effettuati entro il 30 giugno 2016 e redatti secondo indicazioni del Forum dell’ECHA.
Entro e non oltre il 28 febbraio 2017 le Regioni e PA dovranno trasmettere all’AC nazionale il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell’ECHA per il progetto REF-4, redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell’ECHA. Entro il 28 febbraio 2017 le Regioni e le PA trasmetteranno anche all’AC nazionale le risultanze delle attività di controllo analitico ed effettuate entro il 31 dicembre 2016 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale.

Attività di Indagine


Il terzo controllo è la Attività di Indagine, in base alla quale le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e PA sono tenute a dare riscontro per l’anno 2016 alle richieste eventualmente avanzate dall’AC nazionale, anche su segnalazione ECHA o di altri Stati membri, e/o da un’Autorità per i controlli afferente ad altra Regione/Provincia autonoma, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate.

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Redazione InSic

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