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Gestione pubblica delle acque: una proposta di Legge all’esame della Camera

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Nella seduta dell’Assemblea (Camera dei Deputati) del 29 marzo 2016 si è svolta la discussione sulle linee generali della proposta di legge che detta i Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque A.C. 2212-A.
Il testo riguarda da vicino la gestione dell’acqua, la pianificazione, gestione e finanziamento del servizio idrico integrato, nonché ulteriori disposizioni riguardanti la bolletta del servizio idrico integrato, i meccanismi di partecipazione alla gestione di tale servizio e l’istituzione di un Fondo nazionale di solidarietà internazionale (regolato all’art. 12 della proposta di legge).
Vediamo gli aspetti salienti del provvedimento, riportato in un dossier della Camera da cui estrapoliamo i passaggi più importanti ai finid ella tutela ambientale e delle acque.

Il testo A.C. 2212-A fissa i Princìpi con cui deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale nonché nel favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell’acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale. Nel corso dell’esame in Commissione è stato oggetto di diverse modifiche, che tra l’altro hanno determinato la modifica del titolo della proposta di legge.
Nella Legge vengono individuati, all’articolo 3 i Princìpi relativi alla tutela e alla pianificazione delle concessioni di prelievo di acque, nonché una norma in tema di monitoraggio.
Il testo del comma 3, modificato rispetto all’originale, prevede una modifica alla disciplina vigente contenuta nell’art. 147 del cd. Codice dell’ambiente, che consente – qualora l’ambito territoriale ottimale (ATO) coincida con l’intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all’utenza – l’affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali di dimensioni inferiori a quelle definite dalle regioni.
A differenza del testo vigente del comma 2-bis del citato art. 147, secondo cui le dimensioni risultanti non possono comunque essere inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane, il comma in esame si limita a stabilire che tali nuovi ambiti dovranno comunque essere definiti sulla base dei criteri generali previsti dal comma 2 dell’art. 147 medesimo (unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati; unicità della gestione; adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici).
Quanto alla disciplina delle concessioni di prelievo di acque il nuovo comma 4 della proposta di legge prevede una delega al Governo, da esercitare entro il 31 dicembre 2016, per l’emanazione un decreto legislativo contenente disposizioni per il rilascio e il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d’azienda.
Interessante, al comma 5 del medesimo articolo le disposizioni in tema di Monitoraggio, introdotte nel corso dell’esame in sede referente, che prevedono l’obbligo, in capo all’autorità di distretto di realizzare e aggiornare almeno semestralmente un database geografico, che censisca, caratterizzi e localizzi i punti di prelievo dell’acqua, gli scarichi, nonché gli impianti di depurazione pubblici e privati.

L0’articolo 4,5 e 6 fissano i Princìpi relativi alla gestione del servizio idrico, le Funzioni del Ministero e dell’AEEGSI ed il Finanziamento del servizio idrico integrato. Non manca nell’articolo 7 un riferimento al Diritto all’acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico, la Misurazione e fatturazione consumi energetici, idrici e del gas (art. 8), le Misure per il ricorso all’acqua potabile negli esercizi commerciali (art. 9) e le operazioni di Trasparenza in bolletta (art. 10). Al comma 3 della proposta di legge si stabilisce che nella delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico (di cui al comma 2) per la determinazione delle modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza (di cui al comma 1) siano definite altresì le modalità affinché tutti i gestori evidenzino in bolletta le informazioni concernenti i parametri di qualità dell’acqua e la percentuale media complessiva delle perdite idriche nelle reti di cui le gestioni fanno riferimento.
Previsto , infine un governo partecipativo del servizio idrico integrato per favorire la partecipazione democratica, che lo Stato e gli enti locali applichino, nella redazione degli strumenti di pianificazione (art. 11)

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Redazione InSic

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