D.M. 12/4/2019 – Modifica al Codice di prevenzione Incendi: via il doppio binario per attività non normate

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Con Decreto del Ministero del 12 aprile 2019 si apporta modifica a diversi articoli del Codice di Prevenzione Incendi (DM 3/8/2015) per eliminare la regola del doppio binario per le attività non normate e mantenerlo solo per le attività già dotate di una specifica regolamentazione: le disposizioni del decreto di modifica entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione -avvenuta il 23 aprile 2019-, quindi a partire dal 20 ottobre 2019).
L’argomento sarà oggetto di trattazione alla prossima edizione del Forum di prevenzione incendi presso il Safety Expo 2019 di Bergamo, in programma il 18 e 19 settembre 2019.
Il testo aggiornato del DM 03/08/2015 è presente sulla nostranostra Banca Dati Sicuromnia
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Sintesi delle Modifiche

In particolare, viene abrogato il comma 2 dell’art. 1 del DM 3/8/2015 (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) che conteneva il riferimento alla possibilità di applicazione (alle attività di cui all’art.2) delle norme tecniche di prevenzione incendi (contenute in Allegato 1) in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi previste nei decreti del Ministro dell’interno (ivi dettagliati), ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi (di cui all’articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139).
Sostituito completamente l’art.2 (che da Campo di applicazione diventa “Campo di Applicazione e modalità applicative) e introdotte con l’art. 2 bis le “Modalità applicative alternative”.
All’Art.5 (Disposizioni finali) viene aggiunto il comma 1-bis che riporta un lungo elenco di normative che non devono essere applicate per quelle attività oggetto di norme tecniche previste all’art.1 comma 1 (che richiama l’elenco di cui all’Allegato 1).
Vediamo le modifiche più da vicino.

Art.1 comma 2 del DM 3/08/2015 – Abrogazione

All’art.1 comma 1 del Codice di prevenzione Incendi si indica l’approvazione (ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139) delle norme tecniche di prevenzione incendi contemplate all’allegato 1 (un elenco più volte modificato dall’introduzione delle regole tecniche emanate a partire dal 2015).
Nel nuovo art.1 del DM 3/08/2015 viene abrogato il comma 2 dove si riportava l’elenco di pregressi decreti del ministero dell’interno alternativi alle norme tecniche previste dal Codice al comma 1 (e richiamanti l’elenco dell’Allegato 1): nella lista (dalla lett. A) a lett. P) figuravano, a titolo di esempio, il decreto del 30 novembre 1983; il decreto del 31 marzo 2003; il decreto del 3 novembre 2004; etc…

Art.2 del DM 3/08/2015 – Sostituzione

La rubrica dell’articolo 2 del Codice di prevenzione Incendi recita ora “Campo di applicazione e modalità applicative (prima solo “Campo di applicazione”).
Il nuovo comma 1 indica che le norme tecniche di prevenzione incendi si applicano (eliminato il “si possono applicare”) alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attività di cui all’allegato I del decreto del DPR 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76.
Quindi, tutte le attività non normate, quindi non provviste di una specifica regola tecnica e che finora potevano avvalersi sia dell’approccio prescrittivo che del Codice di Prevenzione Incendi, d’ora in avanti dovranno avere come unico riferimento normativo il D.M. 3 agosto 2015.
Si aggiunge un paragrafo nuovo, in cui si specifica che: “Sono fatte salve le modalità applicative alternative di cui all’art. 2-bis (*)” che vedremo nel prossimo paragrafo.

Al comma 2 dell’art.2 si specifica che “le norme tecniche si applicano alle attività (citate al comma 1) di nuova realizzazione.
(Nel vecchio testo si indicava che le norme tecniche si potevano applicare anche a quelle attività esistenti alla data di entrata in vigore del DM 03/08/2015 e nei casi di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attività esistenti).

Il nuovo comma 3 fa riferimento agli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attività (di cui al nuovo comma 1), esistenti per i quali le norme tecniche ora si applicano “a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare”.
(Nel vecchio testo del comma 3 si faceva riferimento agli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attività esistenti, per le quali le norme tecniche si applicavano all’intera attività).

Al comma 4 si citano gli interventi di modifica o di ampliamento delle attività esistenti non rientranti nei casi di cui al comma 3, per i quali “si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, è fatta salva, altresì, la possibilità per il responsabile dell’attività di applicare le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attività”.

Infine, il nuovo comma 5 (non presente nel vecchio testo dell’art.2) ricalca il vecchio comma 4 dell’art.2 e dispone che le norme tecniche (di cui all’art. 1, comma 1), possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività che non rientrano nei limiti di assoggettabilità previsti nell’allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo allegato.

Art. 2-bis del DM 03/08/2015 (*) – nuova introduzione

Come visto sopra, nel nuovo art.2 comma 1 si introduce l’Art. 2-bis (non presente nel vecchio testo) in cui si citano le “Modalità applicative alternative” alle norme tecniche (di cui all’art. 1, comma 1) salvando il “doppio binario”.
Si indicano quindi le attività (dotate di una specifica regolamentazione) per le quali è possibile applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1-bis (**) in alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, mantenendo così il precedente “doppio binario”; si tratta delle attività individuate (in Allegato I del DPR 1° agosto 2011, n. 151) col numero:
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;

b) 67, ad esclusione degli asili nido;

c) 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;

d) 71;

e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.».

(**) Art. 5 -1 bis del DM 03/08/2015 – nuova introduzione

Come richiamato nel nuovo art.2-bis, viene inserito all’art.5 del DM 03/08/2015 un nuovo comma “1-bis” che indica alcuni passati decreti che non possono essere applicati a quelle attività per le quali vengono applicate le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1: si tratta di un lungo elenco di decreti (da lett. A) a lett R)) che richiama decreti dal 1983 al 2010 in materia di termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi, condotte di distribuzione e ripresa dell’aria, apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione, impianti di sollevamento, edifici e/o locali destinati ad uffici, attività ricettive turistico-alberghiere, autorimesse e parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto, edilizia scolastica, attività commerciali con superficie superiore a 400 mq (per l’elenco dettagliato si veda il testo del decreto).

Nel nuovo comma 2 dell’art.2 del Codice si conferma che per tutte queste attività che siano in regola con gli adempimenti previsti agli articoli 3 (Valutazione dei progetti), 4 (Controlli di prevenzione incendi) e 7 (Deroghe) del DPR 1° agosto 2011, n. 151, il Decreto 03/08/2015 non comporta adempimenti.

Riferimenti normativi


DECRETO 12 aprile 2019 del MINISTERO DELL’INTERNO
Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(GU n.95 del 23-4-2019)

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Redazione InSic

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